§ 67.4.72 – L. 4 agosto 1955, n. 727.
Esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo adottata a Seattle il 27 giugno [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:04/08/1955
Numero:727


Sommario
Art. 1.      Gli appartenenti alla gente di mare non possono essere arruolati come cuochi per la preparazione dei pasti all'equipaggio a bordo di una nave mercantile addetta alla [...]
Art. 2.      Con il regolamento di esecuzione della presente legge saranno emanate le norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice, ai programmi di esami, allo [...]
Art. 3.      Le disposizioni dell'art. 1 della presente legge avranno applicazione a decorrere dal 22 aprile 1956
Art. 4.      I marittimi che entro il 21 aprile 1956 abbiano compiuto soddisfacentemente due anni di servizio in qualità di cuoco di bordo potranno ottenere il certificato attestante [...]


§ 67.4.72 – L. 4 agosto 1955, n. 727.

Esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305.

(G.U. 20 agosto 1955, n. 191).

 

     Art. 1.

     Gli appartenenti alla gente di mare non possono essere arruolati come cuochi per la preparazione dei pasti all'equipaggio a bordo di una nave mercantile addetta alla navigazione marittima, che ne abbia l'obbligo a norma delle tabelle di armamento stabilite dall'Autorità marittima o dai contratti collettivi di lavoro, se non siano titolari di un diploma, da rilasciarsi in base ad esame dalla Autorità marittima competente, attestante l'attitudine ad esercitare la professione di cuoco di bordo.

     L'Autorità marittima competente può dispensare dalla osservanza della disposizione suddetta nel caso in cui vi sia scarsità di cuochi di bordo.

 

          Art. 2.

     Con il regolamento di esecuzione della presente legge saranno emanate le norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice, ai programmi di esami, allo svolgimento degli esami stessi ed al rilascio del relativo diploma di capacità, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 della Convenzione n. 69, adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305.

     Le spese necessarie per l'espletamento degli esami sono a carico degli aspiranti agli esami stessi, tranne i compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni di esami ai quali si applica il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti per i componenti e segretari dei Consigli e Comitati comunque denominati delle Amministrazioni statali.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni dell'art. 1 della presente legge avranno applicazione a decorrere dal 22 aprile 1956.

 

          Art. 4.

     I marittimi che entro il 21 aprile 1956 abbiano compiuto soddisfacentemente due anni di servizio in qualità di cuoco di bordo potranno ottenere il certificato attestante l'impiego predetto.

     Detta attestazione sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma di cui al primo comma dell'art. 1.