§ 67.4.24 – R.D. 19 febbraio 1940, n. 194.
Attribuzioni e ordinamento del comando generale delle capitanerie di porto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:19/02/1940
Numero:194


Sommario
Art. 1.      Il Comando generale delle capitanerie di porto ha le seguenti attribuzioni
Art. 2.      Le attribuzioni del comando generale delle capitanerie di porto sono ripartite, come segue, fra i sottonotati uffici
Art. 3.      Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1940-XVIII


§ 67.4.24 – R.D. 19 febbraio 1940, n. 194. [1]

Attribuzioni e ordinamento del comando generale delle capitanerie di porto.

(G.U. 10 aprile 1940, n. 85).

 

     Art. 1.

     Il Comando generale delle capitanerie di porto ha le seguenti attribuzioni:

     I. - Personale militare delle capitanerie di porto:

     a) studi e proposte relativi all'ordinamento, stato ed avanzamento degli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto e del personale del C.R.E.M., categoria portuali;

     b) proposte relative alle tabelle di pace e di guerra di assegnazione degli ufficiali e del personale del C.R.E.M.;

     c) proposte al ministro per le comunicazioni relative ai movimenti degli ufficiali, e richiesta di benestare del ministero della marina per quelli investiti di cariche direttive. Segnalazione al comando superiore del C.R.E.M. dei movimenti dei sottufficiali in servizio delle capitanerie ritenuti necessari;

     d) relazione col ministero della marina per lo stato e l'avanzamento degli ufficiali;

     e) amministrazione dei capitoli del bilancio riguardanti i personali suddetti.

     II. - Personale civile delle capitanerie di porto:

     a) tabelle di assegnazione e movimenti del personale;

     b) incaricati marittimi e delegati di spiaggia.

     III. - Organizzazione interna delle capitanerie di porto ed ispezioni relative:

     a) organizzazione interna degli uffici dipendenti e studi e proposte relativi alla circoscrizione marittima;

     b) vigilanza ed ispezione sui servizi compiuti dagli organi dipendenti: provvedimenti nei riguardi dei servizi di competenza del comando generale; relazioni e proposte nei riguardi dei servizi di competenza di altri organi;

     c) fabbricati, mobili, mezzi nautici, attrezzi, spese di ufficio, ecc., delle direzioni marittime, capitanerie ed uffici minori ed amministrazione dei relativi capitoli di bilancio;

     d) organizzazione e funzionamento del servizio relativo alle azioni di merito compiuto in mare.

     IV. - Servizi militari riguardanti la gente di mare:

     a) requisiti d'indole militare da richiedersi per l'iscrizione fra la gente di mare e per il conseguimento di qualifiche e gradi marittimi, accertamenti relativi, rilascio di certificati a dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti;

     b) preparazione bellica della gente di mare imbarcata sul naviglio mercantile e, limitatamente alla istruzione obbligatoria post-militare, della gente di mare in attesa d'imbarco;

     c) concorso agli studi per la formazione degli ufficiali di complemento della regia marina appartenenti alla gente di mare;

     d) accertamenti sulla efficienza militare degli equipaggi mercantili;

     e) provvedimenti disciplinari e pratiche in materia penale relativi alla preparazione ed efficienza militare del personale marittimo a terra o imbarcato;

     f) sovraintendenza in concorso con le autorità della regia marina alla esecuzione dei servizi di leva e mobilitazione affidati alle capitanerie di porto.

     V. - Servizi militari nei riguardi del naviglio mercantile:

     esecuzione delle disposizioni dell'ufficio di stato maggiore della regia marina per la protezione bellica del naviglio mercantile navigante durante le ostilità inerenti ai provvedimenti attuabili nei porti.

     VI. - Servizi militari riguardanti i porti mercantili:

     a) preparazione del personale portuale nei riguardi della esecuzione di servizi da compiere in tempo di guerra o di emergenza;

     b) concorso con le autorità della regia marina o con altre competenti all'esecuzione dei seguenti servizi per la parte affidata alle capitanerie di porto:

     1) organizzazione del servizio delle ostruzioni nei porti là dove è attribuita alle capitanerie di porto, ed amministrazione dei relativi fondi;

     2) dragaggio, pilotaggio, rotte di sicurezza per i quali non venga provveduto esclusivamente dalle autorità militari marittime;

     c) sovraintendenza in concorso con le autorità della regia marina o con altre competenti alla organizzazione della protezione antiaerea dei porti mercantili in genere;

     d) compilazione delle monografie logistiche dei porti;

     e) concorso con le autorità della regia marina e con le altre competenti nella preparazione ed addestramento della milizia portuaria per il suo impiego nella difesa costiera in caso di mobilitazione;

     f) sovraintendenza e concorso con le autorità della regia marina e con le altre competenti all'esecuzione da parte della milizia portuaria del servizio complementare di polizia militare;

     g) tutti gli altri servizi che in accordo con l'ufficio di stato maggiore della regia marina sarà ritenuto necessario affidare alla esecuzione delle capitanerie di porto per la difesa dei porti e del traffico marittimo.

 

          Art. 2.

     Le attribuzioni del comando generale delle capitanerie di porto sono ripartite, come segue, fra i sottonotati uffici:

     Ufficio 1° - Personale militare e civile delle capitanerie di porto;

     Ufficio 2° - Servizi militari riguardanti i porti mercantili ed il naviglio mercantile;

     Ufficio 3° - Organizzazione interna delle capitanerie di porto ed ispezioni relative;

     Ufficio 4° - Servizi militari riguardanti la gente di mare.

     L'ufficio 3° è retto da un maggior generale di porto.

     Gli uffici 1° e 4° sono retti rispettivamente da colonnelli di porto.

     I tre detti uffici dipendono direttamente dal tenente generale di porto, comandante in seconda del comando generale delle capitanerie di porto.

     L'ufficio 2° è retto da un capitano di vascello, capo di stato maggiore dell'ammiraglio di squadra comandante generale delle capitanerie di porto, ed è posto alla diretta dipendenza dello stesso comandante generale. Detto ufficio è così composto:

     1ª sezione: servizi militari riguardanti i porti mercantili,

     retta dal capo dell'ufficio;

     2ª sezione: servizi militari riguardanti il naviglio mercantile,

     retta da un capitano di fregata.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1940-XVIII.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.