§ 67.3.14 – D.P.R. 19 gennaio 1957, n. 332.
Norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:19/01/1957
Numero:332


Sommario
Art. 1.      Gli accertamenti sanitari, ai quali è soggetto sia chi intenda ottenere l'iscrizione o la reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione [...]
Art. 2.      Il riconoscimento del requisito dell'idoneità fisica alla navigazione, al fine della iscrizione o della reinscrizione nelle matricole del personale navigante della [...]
Art. 3.      Le visite mediche di controllo, dirette ad accertare la sussistenza nel personale navigante della navigazione interna della idoneità fisica al servizio della [...]
Art. 4.      Nei casi indicati nel presente decreto la visita sanitaria è effettuata dai funzionari medici di ruolo in sottordine degli Ispettorati sanitari compartimentali delle [...]


§ 67.3.14 – D.P.R. 19 gennaio 1957, n. 332.

Norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali.

(G.U. 27 maggio 1957, n. 133).

 

     Art. 1.

     Gli accertamenti sanitari, ai quali è soggetto sia chi intenda ottenere l'iscrizione o la reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, sia chi, essendo iscritto nelle predette matricole, chieda di conseguire i relativi titoli professionali per i servizi di coperta e di macchina, si effettuano secondo le norme del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Il riconoscimento del requisito dell'idoneità fisica alla navigazione, al fine della iscrizione o della reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, è fatto sulla base dei requisiti psico-fisici minimi stabiliti dalla tabella A annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti.

     L'accertamento dell'idoneità fisica all'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i titoli professionali del personale navigante della navigazione interna è fatto sulla base dei requisiti psico-fisici stabiliti per i singoli titoli professionali della tabella B annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti.

 

          Art. 3.

     Le visite mediche di controllo, dirette ad accertare la sussistenza nel personale navigante della navigazione interna della idoneità fisica al servizio della navigazione, o di quella occorrente per l'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i relativi titoli professionali, sono eseguite sulla base dei requisiti psico-fisici rispettivamente stabiliti dalle tabelle A e B di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     Nei casi indicati nel presente decreto la visita sanitaria è effettuata dai funzionari medici di ruolo in sottordine degli Ispettorati sanitari compartimentali delle Ferrovie dello Stato, che rilasciano all'interessato apposito certificato redatto secondo il modello allegato al presente decreto.

     Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al precedente comma è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, al capo dell'Ispettorato sanitario cui appartiene il medico che ha emesso il primo giudizio.

     Le spese inerenti agli accertamenti medici in questione sono a carico degli interessati.

 

 

Allegato A

Requisiti fisici minimi ed unici per le tre categorie del personale navigante

 

PER L'ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE

PER IL CONTROLLO

1. - Che il richiedente abbia sana costituzione fisica e sia esente da malattie contagiose, non presenti sintomi manifesti che lo rivelino dedito all'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti, e non abbia menomazioni tali da diminuire notevolmente la sua capacità lavorativa o da costituire pericolo per sè e per gli altri.

1. - Idem c.c.

2. - Vista: 10/10 complessivamente raggiungibili con correzione 5 + 4 purché la differenza di rifrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e il "visus" naturale di un occhio non sia inferiore a 2/10 (con obbligo di portare lenti). Nel caso di monocolo il "visus" non deve essere inferiore a 10/10 senza correzione, con campo visivo normale.

2. - Vista: 10/10 complessivamente o da un solo occhio, raggiungibili con qualsiasi correzione (con obbligo di portare lenti).

3. - Senso cromatico: sufficiente alla percezione dei colori fondamentali: rosso, verde, violetto (con esclusione dei dicromatici e dei monocromatici).

3. - Senso cromatico: come per l'iscrizione

4. - Udito: voce di conversazione a 8 metri anche da un solo orecchio.

4. - Udito: voce di conversazione a 8 metri anche da un solo orecchio.

 

 

Allegato B

 

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI

REQUISITI DA ACCERTARSI IN SEDE DI CONTROLLO

Per i servizi di coperta

Per i servizi di macchina

Per i servizi di coperta

Per i servizi di macchina

Vista

10/10 per ciascun occhio senza correzioni

14/10 complessivamente con correzione 5+4 purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie. Obbligo di lenti.

14/10 complessivamente senza correzione.

10/10 complessivamente con almeno 2/10 per l'occhio che vede meno, raggiungibili con qualsiasi correzione purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie (con l'obbligo di lenti). Per il monocolo occorrono 10/10 con campo visivo normale

Senso cromatico

Normale.

Come per l'iscrizione nelle matricole.

Normale.

Come per l'iscrizione nelle matricole.

Udito

Percezione voce afona da 8 metri (da ambo i lati).

Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio.

Prescrizione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio.

Percezione voce conversazione da 8 metri anche da un solo orecchio.