§ 67.3.1 – L. 2 gennaio 1910, n. 9.
Legge concernente la navigazione interna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:02/01/1910
Numero:9


Sommario
Art. 1.      I fiumi, i laghi e canali, atti alla navigazione, sono distinti in quattro classi
Art. 2.      E' data facoltà al Governo del Re, per un periodo di cinque anni dalla promulgazione della presente legge, di provvedere alla inscrizione nelle rispettive classi delle [...]
Art. 3.      Le opere che hanno per unico oggetto la navigazione si distinguono in opere di ristabilimento e di manutenzione, ed in opere nuove
Art. 4.      Tutte le opere di cui al precedente articolo stanno, per le vie navigabili della prima classe, ad esclusivo carico dello Stato
Art. 5.      Nelle vie navigabili inscritte nella seconda classe le opere di ristabilimento e di manutenzione sono ad esclusivo carico dello Stato
Art. 6.      Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e [...]
Art. 7.      In conformità al decreto Reale di cui nel precedente articolo, il contributo di ciascuna Provincia e di ciascun Comune è determinato provvisoriamente in base alla spesa [...]
Art. 8.      Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe si provvede dal Consorzio obbligatorio delle Provincie e Comuni [...]
Art. 9.      Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di consentire che il Consorzio anticipi la quota dovuta dallo Stato per opere di ristabilimento e per opere nuove
Art. 10.      Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e [...]
Art. 11.      L'assemblea del Consorzio è costituita dai delegati delle Provincie e Comuni che lo compongono, in numero proporzionale all'aliquota degli oneri consorziali
Art. 12.      Quando l'assemblea dei delegati non adempia alle proprie incombenze, o comunque comprometta l'economia, l'ordinamento ed il fine del Consorzio, può, su proposta del [...]
Art. 13.      Alle opere di ristabilimento e di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della quarta classe si provvede dal Consorzio volontario tra Provincie, Comuni ed [...]
Art. 14.      Il Consorzio può essere dichiarato obbligatorio, per le opere di ristabilimento e nuove, con decreto del ministro dei lavori pubblici, purché ne sia stato espresso il [...]
Art. 15.      Entro sei mesi dalla data del decreto di approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere si può procedere, coll'osservanza delle formalità di legge, alla [...]
Art. 16.      E' pur data facoltà di imporre un contributo annuo a carico dei proprietari di fondi confinanti o contigui alla via navigabile e di commercianti od industriali in [...]
Art. 17.      Per l'ancoraggio artificiale, per l'alaggio meccanico e per servizi di passaggio alle conche, di elevatori, di piani inclinati, e di altri simili meccanismi sono ammesse [...]
Art. 18.      Con le norme da stabilirsi nel regolamento i contributi e le tasse, di cui agli articoli 16 e 17, ed i proventi che durante il periodo di cinquant'anni possono ritrarsi [...]
Art. 19.      Quando le Provincie ed i Comuni interessati nelle spese per opere nuove di navigazione si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5, lettera b) della legge 12 luglio [...]
Art. 20.      E' autorizzata la costruzione di Società tra Provincie, Comuni ed altri enti, Società commerciali, industriali ed agricole e particolari individui, ed anche solo fra [...]
Art. 21.      Il contratto di anticipazione ha luogo tra la Società e lo Stato per le linee navigabili della prima e della seconda classe, e tra Società ed i rispettivi Consorzi per [...]
Art. 22.      Quando il contratto intercede tra la Società ed il Consorzio, l'obbligo della restituzione incombe unicamente al Consorzio. Questo può cedere il credito dipendente dal [...]
Art. 23.      I contratti di anticipazione diventano perfetti ed esecutivi soltanto dopo che siano stati approvati dal Governo, in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati
Art. 24.      Possono formare oggetto di concessione il ristabilimento, la costruzione e manutenzione delle opere e l'impianto e l'esercizio dei mezzi occorrenti alla navigazione, col [...]
Art. 25.      La concessione ha la durata non minore di cinquanta anni né maggiore di settanta
Art. 26.      Il concessionario ha diritto di prelazione per nuove spese e nuovi impianti nell'istessa via di navigazione, nel caso in cui, udito il Consiglio superiore dei lavori [...]
Art. 27.      La domanda di concessione deve essere accompagnata
Art. 28.      La concessione è fatta mediate decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, su [...]
Art. 29.      La determinazione dell'annualità o della sovvenzione annua di cui agli articoli 9, 21 e 24, è fatta a norma del comma 3° dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1908, n. [...]
Art. 30.      Ove lo permettano la sicurezza e regolarità dell'esercizio, sono obbligatori i raccordi e gli allacciamenti dei porti e scali lacuali e fluviali a prossime linee [...]
Art. 31.      L'approvazione, da parte della competente autorità, dei progetti di opere aventi per unico oggetto la navigazione, ha, per tutti gli effetti di legge, valore ed [...]
Art. 32.      Le quote dovute da Provincie e Comuni, in forza della presente legge, sono versate nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta fondiaria
Art. 33.      Nulla è innovato nelle attribuzioni date al Ministero dei lavori pubblici dalle leggi vigenti in ordine alla polizia della navigazione sui laghi, fiumi e canali e della [...]
Art. 34.      Chiunque nei fiumi, laghi e canali eseguisca opere od impianti inservienti alla navigazione senza averne ottenuta la concessione o senza esservi stato autorizzato dal [...]
Art. 35.      Con leggi speciali saranno autorizzate le somme necessarie per la esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di prima e seconda classe, da inscriversi nella parte [...]
Art. 36.      Con decreto dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici può essere autorizzata
Art. 37.      Durante il periodo di cinque anni, a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, lo Stato continuerà a provvedere ad esclusivo suo carico od a norma dell'art. 5 [...]
Art. 38.      Quando, anziché con le opere di ristabilimento, di cui all'art. 35, convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che [...]
Art. 39.      Per i porti e scali lacuali e fluviali compresi in linee di navigazione, i quali al momento della pubblicazione della presente legge si trovino già classificati e [...]
Art. 40.      Nel testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523, sono portate le seguenti variazioni
Art. 41.      Il Governo del Re è autorizzato


§ 67.3.1 – L. 2 gennaio 1910, n. 9. [1]

Legge concernente la navigazione interna.

(G.U. 27 gennaio 1910, n. 21).

 

Capo I

CLASSIFICAZIONE DELLE LINEE NAVIGABILI

E DISTINZIONE DELLE RELATIVE OPERE

 

     Art. 1.

     I fiumi, i laghi e canali, atti alla navigazione, sono distinti in quattro classi.

     Appartengono alla prima classe quelli la cui navigazione presenta un prevalente interesse di difesa militare.

     Appartengono alla seconda classe quei fiumi, laghi e canali che, da soli o collegati fra loro, formano linee di navigazione, le quali mettono capo a porti marittimi o parificati ai marittimi e giovano al traffico di un esteso territorio.

     Appartengono alla terza classe quelli che, sebbene manchino dei precedenti requisiti, giovano al movimento commerciale di centri abitati considerevoli per industrie e prodotti agricoli.

     Tutti gli altri sono di quarta classe.

 

          Art. 2.

     E' data facoltà al Governo del Re, per un periodo di cinque anni dalla promulgazione della presente legge, di provvedere alla inscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire. Scorsi i cinque anni nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione agli stessi potrà essere fatta se non per legge.

     La inscrizione è fatta mediante decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici:

     a) di concerto coi ministri della guerra e della marina per le vie navigabili da comprendere nella prima classe;

     b) di concerto coi ministri della marina e di agricoltura, industria e commercio, per le vie navigabili da comprendere nella seconda classe, e col solo ministro di agricoltura, industria e commercio per quelle da comprendere nella terza, uditi i Consigli provinciali interessati.

     I canali artificiali di qualunque natura, esistenti o da costruire e da qualsiasi ente o persona appartengano, possono essere classificati tra le vie navigabili agli effetti della presente legge, salvi ed impregiudicati i diritti di proprietà.

     Per i canali patrimoniali dello Stato la classificazione ha luogo di concerto anche col ministro delle finanze.

 

          Art. 3.

     Le opere che hanno per unico oggetto la navigazione si distinguono in opere di ristabilimento e di manutenzione, ed in opere nuove.

     Le opere di ristabilimento hanno per iscopo di ripristinare nelle vie navigabili, nei porti e scali, negli edifizi e meccanismi le primitive dimensioni, forme e condizioni, che abbiano perdute per qualsiasi causa od accidente.

     Le opere di manutenzione consistono in tutti i lavori occorrenti:

     a) per conservare nelle vie navigabili l'attitudine all'esercizio nella navigazione, mantenendo le dimensioni e forme delle vie stesse, nonché i porti e scali, gli edifizi, le conche, gli ascensori, i piani inclinati ed altri simili mezzi;

     b) per rendere sicura la navigazione col segnalamento in conformità alle norme da stabilirsi col regolamento.

     Sono opere nuove quelle che abbiano uno dei seguenti scopi:

     a) migliorare, ampliare, variare vie navigabili esistenti od i rispettivi edifizi e meccanismi;

     b) estendere la navigazione ad altri fiumi o tronchi di fiume, ad altri laghi, ad altri canali o tronchi di canale;

     c) costruire nuovi canali di navigazione o nuovi porti e scali o meccanismi inservienti alla navigazione ed al carico e scarico delle merci.

 

Capo II

SPESE PER LE OPERE DI NAVIGAZIONE

 

Sezione 1

SPESE PER LE VIE NAVIGABILI DELLA PRIMA CLASSE

 

          Art. 4.

     Tutte le opere di cui al precedente articolo stanno, per le vie navigabili della prima classe, ad esclusivo carico dello Stato.

 

Sezione 2

SPESE PER LE VIE NAVIGABILE DELLA SECONDA CLASSE

 

          Art. 5.

     Nelle vie navigabili inscritte nella seconda classe le opere di ristabilimento e di manutenzione sono ad esclusivo carico dello Stato.

     Le opere nuove si eseguiscono dallo Stato; ma le relative spese sono per tre quinti a carico dello Stato e per gli altri due quinti a carico delle Provincie e Comuni interessati, in proporzione del rispettivo interesse valutato secondo norme che verranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

     Quando, anziché con opere di ristabilimento convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma resta ad esclusivo carico dello Stato.

 

          Art. 6.

     Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, è approvato l'elenco delle Provincie e dei Comuni che ritraggono beneficio dall'opera nuova e fissata l'aliquota del rispettivo contributo.

     Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

 

          Art. 7.

     In conformità al decreto Reale di cui nel precedente articolo, il contributo di ciascuna Provincia e di ciascun Comune è determinato provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi, ed è pagato in cinque annualità a cominciare dall'anno successivo a quello in cui si intraprende la esecuzione dei lavori.

     Se però il progetto esecutivo assegna un periodo superiore ad anni cinque pel compimento dell'opera, è in corrispondenza aumentato il numero delle annualità in cui va ripartito il contributo predetto.

     Compiuta l'opera, la ripartizione delle quote è definitivamente stabilita in proporzione della spesa effettiva. In caso di economia sulla spesa prevista sono rimborsate alle Provincie e Comuni le maggiori somme corrisposte; in caso di eccedenza, il maggior contributo da loro dovuto può essere ripartito in non meno di cinque annualità, mediante decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro.

 

Sezione 3 - SPESE PER LE VIE NAVIGABILI DELLA TERZA CLASSE

 

          Art. 8.

     Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe si provvede dal Consorzio obbligatorio delle Provincie e Comuni interessati.

     Lo Stato concorre nelle relative spese in misura di due quinti.

     La vigilanza dei lavori è affidata al genio civile ed il concorso dello Stato può essere corrisposto anche a rate secondo l'avanzamento dei lavori, comprovato da certificati dell'ufficio competente del genio civile.

 

          Art. 9.

     Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di consentire che il Consorzio anticipi la quota dovuta dallo Stato per opere di ristabilimento e per opere nuove.

     La restituzione è fatta in un numero di annualità non maggiore di cinquanta, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi.

     Col decreto Ministeriale che approva il progetto e la convenzione si impegnano le annualità pattuite sul fondo di cui all'art. 35.

 

          Art. 10.

     Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, si dichiara la costituzione del Consorzio, e si ripartiscono fra i consorziati, per aliquote fisse, gli oneri, in proporzione dell'interesse di ognuno, valutato secondo le norme del regolamento.

     Contro il decreto Reale è ammesso il ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato.

 

          Art. 11.

     L'assemblea del Consorzio è costituita dai delegati delle Provincie e Comuni che lo compongono, in numero proporzionale all'aliquota degli oneri consorziali.

     Essa può ammettere a far parte del Consorzio altri enti morali o persone giuridiche, Società civili, industriali e commerciali legalmente costituite, e particolari individui, che ne facciano domanda, determinando quale debba essere la quota di contribuenza e la corrispondente rappresentanza di ciascun ammesso.

     Alle assemblee del Consorzio può sempre intervenire, senza voto deliberativo, un funzionario delegato dal Ministero dei lavori pubblici.

     Le deliberazioni dell'assemblea e della deputazione consorziale sono regolate e rese esecutive nei modi e con le formalità prescritte per l'amministrazione delle Provincie.

     Esercitano rispettivamente le loro attribuzioni sui consorzi e sugli assuntori privati il prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della Provincia nella quale il Consorzio o l'ente o privato assuntore ha la sua sede.

 

          Art. 12.

     Quando l'assemblea dei delegati non adempia alle proprie incombenze, o comunque comprometta l'economia, l'ordinamento ed il fine del Consorzio, può, su proposta del ministro dei lavori pubblici, essere sciolta mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

     Alla ricostituzione di essa deve procedersi entro tre mesi, durante il quale termine l'amministrazione del Consorzio è affidata ad una Commissione straordinaria, composta di tre membri che verranno nominati collo stesso decreto Reale.

 

Sezione 4

SPESE PER LE VIE NAVIGABILI DELLA QUARTA CLASSE

 

          Art. 13.

     Alle opere di ristabilimento e di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della quarta classe si provvede dal Consorzio volontario tra Provincie, Comuni ed altri enti, Società commerciali, industriali ed agricole, e particolari individui, od anche solamente da enti o particolari individui.

     Lo Stato può concorrere nelle spese per opere di ristabilimento e per opere nuove in misura non minore di un quinto né maggiore di due quinti.

     Nel regolamento per la esecuzione della presente legge sono stabilite le norme per la formazione, l'ordinamento e l'Amministrazione dei consorzi e per il riparto delle spese.

 

          Art. 14.

     Il Consorzio può essere dichiarato obbligatorio, per le opere di ristabilimento e nuove, con decreto del ministro dei lavori pubblici, purché ne sia stato espresso il voto dai rappresentanti di almeno un quinto degli interessi compresi nel Consorzio stesso.

     In tal caso è obbligatorio anche il concorso dello Stato ed applicabile l'art. 9.

 

Capo III

PROVENTI E TASSE DI NAVIGAZIONE

 

          Art. 15.

     Entro sei mesi dalla data del decreto di approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere si può procedere, coll'osservanza delle formalità di legge, alla espropriazione di quelle aree che si ravvisino necessarie od utili per sedi di scali in previsione di un maggior movimento commerciale, o di quelle che, trovandosi in vicinanza di scali, convenga riserbare per magazzini e futuri impianti commerciali o industriali.

     L'indennità da corrispondersi all'espropriato consiste nel giusto prezzo dell'immobile secondo il valore ed il suo stato attuale, indipendentemente dal vantaggio speciale che ad esso derivi dalla nuova opera di navigazione.

 

          Art. 16.

     E' pur data facoltà di imporre un contributo annuo a carico dei proprietari di fondi confinanti o contigui alla via navigabile e di commercianti od industriali in proporzione del beneficio diretto che ad essi derivi dalla nuova opera di navigazione.

     Nel regolamento sono stabilite le norme per determinare la misura e la durata di tale contributo, che è riscosso nelle forme e coi privilegi stabiliti per le imposte dirette, e costituisce un onere reale sui fondi che ne sono gravati.

     Contro l'atto col quale viene imposto il contributo di cui nel presente articolo è ammesso ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

 

          Art. 17.

     Per l'ancoraggio artificiale, per l'alaggio meccanico e per servizi di passaggio alle conche, di elevatori, di piani inclinati, e di altri simili meccanismi sono ammesse speciali tasse, secondo i criteri ed entro certi limiti da determinarsi col regolamento.

     Tali tasse sono stabilite e modificate con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

     Contro tali decreti è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

 

          Art. 18.

     Con le norme da stabilirsi nel regolamento i contributi e le tasse, di cui agli articoli 16 e 17, ed i proventi che durante il periodo di cinquant'anni possono ritrarsi da nuove o maggiori portate di acqua utilizzabili per irrigazione, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da un'opera nuova di navigazione, vengono impiegati ad ammortizzare il capitale d'impianto ed a rimborsare le spese di esercizio e quelle di manutenzione e miglioramento delle opere, con proporzionale diminuzione delle quote di spesa a carico dello Stato e degli altri enti a norma degli articoli 5, 8 e 13.

     Quando però gli aumenti di portata o di energia si verificano in un canale patrimoniale, un decimo dei proventi stessi è attribuito all'ente cui appartiene il canale.

     Ammortizzato il capitale d'impianto:

     a) i contributi di cui all'art. 16 cessano, ma possono essere reimposti per l'esecuzione d'opere addizionali o di miglioramento;

     b) le tasse cui all'art. 17 vengono corrispondentemente diminuite, restando solo a corrispettivo del servizio ed a rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento delle opere;

     c) la parte dei proventi per aumento di portata o di energia idraulica, attribuita all'ammortamento del capitale d'impianto, è devoluta agli enti che concorsero nella spesa in ragione delle rispettive quote sino al termine dei 50 anni.

     Trascorsi 50 anni, i proventi per aumento di portata o di energia nell'intero loro ammontare spettano in ogni caso allo Stato od all'ente cui appartiene il canale patrimoniale.

 

          Art. 19.

     Quando le Provincie ed i Comuni interessati nelle spese per opere nuove di navigazione si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5, lettera b) della legge 12 luglio 1908, n. 444, è ammessa sulle vie navigabili di 2ª, 3ª e 4ª classe una tassa temporanea di pedaggio per tonellata-chilometro di merce trasportata, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi per regolamento.

     Tale tassa da stabilirsi e modificarsi con le norme di cui all'articolo 17, secondo capoverso, cessa d'avere applicazione quando, tenuto conto dei proventi di cui all'art. 18, sieno rimborsate le quote di spesa per nuove opere poste a carico delle Province e dei Comuni dagli articoli 5, 8 e 13

 

Capo IV

ANTICIPAZIONI DI SPESE PER OPERE DI NAVIGAZIONE

 

          Art. 20.

     E' autorizzata la costruzione di Società tra Provincie, Comuni ed altri enti, Società commerciali, industriali ed agricole e particolari individui, ed anche solo fra enti privati o fra particolari individui allo scopo di anticipare somme occorrenti per opere nuove di navigazione.

     L'atto costitutivo della Società e lo statuto da cui sarà retta, sono approvati mediante decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

 

          Art. 21.

     Il contratto di anticipazione ha luogo tra la Società e lo Stato per le linee navigabili della prima e della seconda classe, e tra Società ed i rispettivi Consorzi per le linee della terza e della quarta classe.

     Quando il contratto intercede tra la Società e lo Stato, la restituzione è fatta in un numero di annualità, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi, non maggiore di cinquanta, salvo diversa convenzione della Società colle Province ed i Comuni contribuenti nei soli rapporti tra loro se l'anticipazione è fatta per vie navigabili della seconda classe. In tal caso l'obbligo dello Stato alla restituzione è limitato a tre quinti soltanto, rimanendo, per gli altri due quinti, coi relativi privilegi, ma senza garanzia ceduto il credito, che lo Stato ha in virtù dell'art. 5 della presente legge verso le Provincie ed i Comuni interessati alla via navigabile per la quale si contratta l'anticipazione.

 

          Art. 22.

     Quando il contratto intercede tra la Società ed il Consorzio, l'obbligo della restituzione incombe unicamente al Consorzio. Questo può cedere il credito dipendente dal concorso dello Stato, ma lo Stato non è tenuto a pagare che nella misura e nei modi e termini dipendenti dagli impegni già assunti nei rapporti del Consorzio.

 

          Art. 23.

     I contratti di anticipazione diventano perfetti ed esecutivi soltanto dopo che siano stati approvati dal Governo, in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati.

     L'approvazione è data mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

 

Capo V

CONCESSIONE DI OPERE E MEZZI DI NAVIGAZIONE

 

          Art. 24.

     Possono formare oggetto di concessione il ristabilimento, la costruzione e manutenzione delle opere e l'impianto e l'esercizio dei mezzi occorrenti alla navigazione, col diritto esclusivo nel concessionario di percepire i proventi e le tasse di cui al capo III della presente legge, meno le tasse di pedaggio, di cui all'art. 19.

     Ove occorra un supplemento di corrispettivo può essere accordata al concessionario una sovvenzione annua da dividersi fra lo Stato e gli altri enti in proporzione degli oneri rispettivamente imposti dalla presente legge, restando ciascuno obbligato soltanto per la propria quota. In tale caso per la parte a carico degli enti interessati sono applicabili le disposizioni dell'art. 19.

 

          Art. 25.

     La concessione ha la durata non minore di cinquanta anni né maggiore di settanta.

     Trascorsi trenta anni dal giorno in cui è cominciata la riscossione anche parziale di proventi e tasse, o trascorso il minor termine stabilito nell'atto di concessione, è in facoltà dello Stato di farne in qualsiasi epoca il riscatto alle condizioni dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, avendosi riguardo ai prodotti ottenuti dalle opere e mezzi concessi, e colle norme stabilite negli articoli 8 e 9 della legge 12 luglio 1908 sia per quanto concerne la diffida, l'efficacia sua e la determinazione arbitrale della indennità.

 

          Art. 26.

     Il concessionario ha diritto di prelazione per nuove spese e nuovi impianti nell'istessa via di navigazione, nel caso in cui, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto Ministeriale siasi dichiarata l'opportunità della nuova opera o del nuovo impianto.

     Contro tale decreto il concessionario può ricorrere alla sezione V del Consiglio di Stato.

     Egli è però tenuto, sotto pena di decadenza, ad eseguire nelle opere e negli impianti concessi le variazioni dipendenti da sviluppo del traffico, da mutamenti avvenuti nel corso d'acqua ed in genere da qualunque causa anche fortuita o di forza maggiore.

 

          Art. 27.

     La domanda di concessione deve essere accompagnata:

     a) dal progetto esecutivo delle opere di ristabilimento e delle opere nuove, con l'indicazione dei termini entro i quali debbono essere incominciate e compiute;

     b) da una relazione che indichi la natura delle opere di manutenzione e l'annua spesa media presuntiva;

     c) da un piano finanziario da cui risultino in linea presuntiva il costo delle opere di ristabilimento e nuove e la spesa annua media della manutenzione, come pure l'ammontare approssimativo dei proventi e delle tasse di esercizio.

     Il richiedente deve inoltre dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per l'intrapresa e dare cauzione.

 

          Art. 28.

     La concessione è fatta mediate decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

     Per le opere e per gli impianti in canali navigabili patrimoniali, il decreto Reale di concessione è fatto d'accordo anche col ministro delle finanze.

     Per le concessioni relative alle linee navigabili della terza e della quarta classe occorre inoltre il consenso della rappresentanza del Consorzio. Tale consenso non sarà necessario per le linee navigabili della terza classe quando abbia avuto applicazione la disposizione di cui al primo comma dell'art. 12.

 

          Art. 29.

     La determinazione dell'annualità o della sovvenzione annua di cui agli articoli 9, 21 e 24, è fatta a norma del comma 3° dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

     Le disposizioni dell'art. 7 ultimo comma della legge 12 luglio 1908, n. 444, sono applicabili alle obbligazioni emesse dalle Società per azioni, concessionarie di opere e mezzi di navigazione.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

Sezione 1

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 30.

     Ove lo permettano la sicurezza e regolarità dell'esercizio, sono obbligatori i raccordi e gli allacciamenti dei porti e scali lacuali e fluviali a prossime linee ferroviarie o tramviarie:

     a) quando dagli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie o di navigazione sia fatta richiesta d'eseguirle a proprie spese;

     b) o quando da Ministero dei lavori pubblici ne sia dichiarata l'opportunità.

     In tale caso i raccordi e gli allacciamenti sono compresi fra le opere nuove di cui all'art. 3 e gli esercenti delle linee ferroviarie o tramviarie allacciate o raccordate o delle linee di navigazione o degli stabilimenti che si giovano dei raccordi ed allacciamenti sono tenuti a contribuire, in proporzione del rispettivo vantaggio, nella misura e nei modi da stabilirsi col regolamento.

 

          Art. 31.

     L'approvazione, da parte della competente autorità, dei progetti di opere aventi per unico oggetto la navigazione, ha, per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

     I progetti esecutivi delle opere di cui agli articoli 8 e 13 compilati dai Consorzi, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme vigenti per le opere che si eseguiscono dal Ministero stesso.

 

          Art. 32.

     Le quote dovute da Provincie e Comuni, in forza della presente legge, sono versate nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta fondiaria.

     I contributi a carico di altri enti, di Società e particolari individui si riscuotono nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

 

          Art. 33.

     Nulla è innovato nelle attribuzioni date al Ministero dei lavori pubblici dalle leggi vigenti in ordine alla polizia della navigazione sui laghi, fiumi e canali e della fluitazione.

     Alla navigazione sui fiumi e canali sono estese le norme vigenti per la navigazione sui laghi.

 

          Art. 34.

     Chiunque nei fiumi, laghi e canali eseguisca opere od impianti inservienti alla navigazione senza averne ottenuta la concessione o senza esservi stato autorizzato dal Governo, incorre in una multa da lire cento a lire tremila e nella perdita delle opere e degli impianti, quando dall'autorità competente non sia ordinata la riduzione in pristino.

     Il contravventore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso chi ha in legittimo esercizio le opere e gli impianti esistenti nell'istessa via navigabile.

 

          Art. 35.

     Con leggi speciali saranno autorizzate le somme necessarie per la esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di prima e seconda classe, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Alle opere di manutenzione si provvederà coi fondi all'uopo stanziati annualmente nella parte ordinaria del bilancio stesso.

     Per le opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi negli elenchi delle opere idrauliche di prima e seconda categoria è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 da inscriversi per 3.000.000 in ciascuno degli esercizi 1910-911 e 1911-912 e per 4.000.000 nell'esercizio 1912-913, nella parte straordinaria del bilancio stesso. I suddetti stanziamenti saranno costituiti per un milione in ogni esercizio da prelevamenti sull'assegnazione di cui all'art. 1° della legge 21 giugno 1906, n. 238, e per 2 milioni in ciascuno degli esercizi 1910-911 e 1911-912, e per 3 milioni nell'esercizio 1912-913, da assegnazioni in eccedenza al limite stabilito dall'art. 1° sopra citato.

     Il Governo è autorizzato ad accordare sovvenzioni e concorsi per opere nelle vie navigabili, a norma della presente legge, nel limite di un milione per l'esercizio 1910-911 e nel limite che sarà d'anno in anno determinato con la legge di bilancio per gli esercizi successivi.

     Nello stato di previsione dell'entrata saranno inscritti annualmente in distinti capitoli i concorsi degli enti interessati nelle opere per linee navigabili di prima e seconda classe e le quote sui contributi, tasse e proventi a norma della presente legge.

 

          Art. 36.

     Con decreto dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici può essere autorizzata:

     a) l'esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di L. 1, stabilito dall'art. 5 della legge 29 giugno 1873, n. 1475, ai contratti di anticipazione, agli atti di concessione ed agli atti costitutivi della Società, di cui agli articoli 9, 20 e 21 della presente legge;

     b) l'applicazione delle disposizioni dell'art. 292 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, agli atti d'acquisto ed alle espropriazioni dei terreni e stabili necessari per la costruzione ed ampliamento dell'opera di navigazione.

 

Sezione 2

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 37.

     Durante il periodo di cinque anni, a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, lo Stato continuerà a provvedere ad esclusivo suo carico od a norma dell'art. 5 del testo unico della legge 25 luglio 1904, n. 523, alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine all'esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, laghi e canali compresi nella terza o nella quarta classe, ma attualmente inscritti fra le opere idrauliche di prima o di seconda categoria in virtù degli articoli 93, 94 lettera c) e 174 della legge 20 marzo 1865, allegato F).

 

          Art. 38.

     Quando, anziché con le opere di ristabilimento, di cui all'art. 35, convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma verrà dallo Stato pagata al Consorzio che eseguisce l'opera nuova.

 

          Art. 39.

     Per i porti e scali lacuali e fluviali compresi in linee di navigazione, i quali al momento della pubblicazione della presente legge si trovino già classificati e parificati ai marittimi restano ferme le disposizioni del testo unico della legge 2 aprile 1885, n. 3095, e della legge 25 luglio 1904, n. 523, fino a che rispetto a tali porti e scali non sia, durante il quinquennio dalla pubblicazione della legge, provveduto alla classificazione di cui all'art. 2 e restano definitivamente attribuite a tali porti e scali le somme che siano state loro assegnate in base agli articoli 3 e 4 della legge 14 luglio 1907, n. 542.

 

          Art. 40.

     Nel testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523, sono portate le seguenti variazioni:

     a) l'art. 4 è così modificato: "Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine”.

     "Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni";

     b) le facoltà attribuite ai prefetti dagli articoli 95, 97 e 101 sono esercitate dal ministero dei lavori pubblici per i corsi d'acqua navigabili;

     c) sono abrogati il capoverso c) dell'art. 5, gli articoli 13, 70 e 77 ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

 

          Art. 41.

     Il Governo del Re è autorizzato:

     a) a sopprimere, sostituire e modificare i regolamenti di cui agli articoli 78 e 92 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523

     b) a riunire in testo unico le disposizioni delle leggi relative alla navigazione e fluitazione sui fiumi, laghi e canali in quanto non sieno contrarie alla presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.