§ 67.1.69 - Legge 13 maggio 1983, n. 213.
Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:13/05/1983
Numero:213


Sommario
Art. 1.      All'art. 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2.      L'intitolazione del titolo IV del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituita dalla seguente
Art. 3.      All'art. 731 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi
Art. 4.      L'art. 732 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 735 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 738 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 739 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 8.      All'art. 751 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi
Art. 9.      L'art. 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 10.      Le categorie di aeromobili, di cui all'art. 771 del codice della navigazione, che debbono essere muniti del certificato acustico, i requisiti e le modalità per ottenerlo [...]
Art. 11.      L'art. 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 12.      L'art. 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 13.      L'art. 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 14.      L'art. 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 15.      L'art. 839 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 16.      Negli articoli 834, 835, 845, 884, 890 e 1127 del codice della navigazione la locuzione "giornale di rotta" è sostituita con quella di "giornale di bordo"
Art. 17.      L'art. 844 del codice della navigazione è abrogato
Art. 18.      L'art. 797 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 19.      All'aggiornamento dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della navigazione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del [...]


§ 67.1.69 - Legge 13 maggio 1983, n. 213.

Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea.

(G.U. 24 maggio 1983, n. 140)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

     "Al recepimento dei princìpi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:

     a) uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;

     b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;

     c) possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;

     d) rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.

     Le materie di cui al comma precedente concernono:

     1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;

     2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

     3) licenze del personale aeronautico civile;

     4) navigabilità degli aeromobili civili;

     5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;

     6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

     7) libri e documenti di bordo;

     8) mappa e carte aeronautiche;

     9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

     10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

     11) unità di misura;

     12) sicurezza del volo e degli aerodromi;

     13) esercizio degli aeromobili civili.

     Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.

     Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti".

 

          Art. 2.

     L'intitolazione del titolo IV del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

     "Titolo IV. Della gente dell'aria - Delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni".

 

          Art. 3.

     All'art. 731 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.

     Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista.

     Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561".

 

          Art. 4.

     L'art. 732 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Art. 732 - (Categorie del personale di volo). - Il personale di volo si distingue in tre categorie:

     1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

     2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;

     3) personale addetto ai servizi complementari di bordo".

 

          Art. 5.

     L'art. 735 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Art. 735 - (Albi e registro della gente dell'aria). - Il personale di volo delle prime due categorie è iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria è iscritto in apposito registro.

     Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non gestito direttamente dall'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali".

 

          Art. 6.

     L'art. 738 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Art. 738 - (Documenti di lavoro della gente dell'aria). - Il personale di volo è munito di un libretto di iscrizione. Parimenti è munito di un libretto di iscrizione il personale addetto al servizio pubblico di informazioni di volo in concessione; il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche è munito di un certificato di iscrizione.

     Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento".

 

          Art. 7.

     L'art. 739 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Art. 739 - (Titoli professionali). - I titoli professionali del personale di volo della prima categoria sono:

     a) per il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: comandante, navigatore, pilota;

     b) per il personale addetto alla guida e al pilotaggio degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: collaudatore, istruttore, pilota di lavoro aereo.

     I titoli professionali del personale di volo della seconda categoria sono:

     a) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo;

     b) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo per i collaudi.

     I titoli professionali del personale di volo della terza categoria sono:

     per il personale addetto ai servizi complementari di bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico, con compiti di pronto soccorso ai passeggeri e di emergenza: assistente di volo, tecnico di bordo, assistente commerciale e categorie similari.

     Il titolo professionale del personale addetto ai servizi a terra è:

     per il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo in concessione: operatore radiotelefonista di stazione aeronautica.

     I titoli professionali di cui ai commi precedenti presuppongono il possesso di licenze, attestati e abilitazioni necessari per l'esercizio dell'attività relativa".

 

          Art. 8.

     All'art. 751 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il Ministro dei trasporti, in deroga a quanto prescritto dall'art. 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'art. 776 abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'art. 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione viene effettuata.

     Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette società.

     La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono regolati dalla legge italiana".

 

          Art. 9.

     L'art. 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Art. 771 - (Documenti di bordo). - Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti, devono avere a bordo durante il volo:

     a) il certificato di immatricolazione;

     b) il certificato di navigabilità;

     c) i documenti doganali e sanitari;

     d) il giornale di bordo;

     e) il certificato acustico e gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.

     Gli aeromobili da turismo sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.

     Gli alianti devono avere a bordo durante il volo i certificati di immatricolazione e di navigabilità, nonché gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti".

 

          Art. 10.

     Le categorie di aeromobili, di cui all'art. 771 del codice della navigazione, che debbono essere muniti del certificato acustico, i requisiti e le modalità per ottenerlo e le eventuali deroghe saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità della normativa adottata dalla Comunità economica europea relativamente alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici.

     Con lo stesso decreto sarà determinata la data entro la quale tutti gli aeromobili dovranno essere forniti del certificato di cui sopra.

     L'art. 840 del codice della navigazione è abrogato.

 

          Art. 11.

     L'art. 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Art. 772 - (Giornale di bordo). - Sul giornale di bordo devono essere annotati i matrimoni celebrati ai sensi dell'art. 834, gli eventi indicati nell'art. 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza".

 

          Art. 12.

     L'art. 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Art. 773 - (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento".

 

          Art. 13.

     L'art. 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Art. 801 - (Formalità anteriori alla partenza). - Prima della partenza il direttore dell'aeroporto, qualora lo ritenga necessario, può sottoporre l'aeromobile a visita di controllo".

 

          Art. 14.

     L'art. 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Art. 807 - (Formalità successive all'approdo). - Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli adempimenti doganali e sanitari, e alla presentazione al direttore dell'aeroporto del giornale di bordo se, nel corso del viaggio, vi siano stati annotati i fatti di cui all'art. 772.

     Il direttore dell'aeroporto appone il visto sul giornale di bordo nell'ipotesi di cui al comma precedente, dopo aver preso visione delle registrazioni e averne constatato la regolarità.

     Per gli aeromobili esentati dall'obbligo della vidimazione, il comandante o un suo delegato deve dichiarare al direttore dell'aeroporto il luogo di provenienza dell'aeromobile.

     Il comandante dell'aeromobile deve fornire in ogni caso al direttore dell'aeroporto le informazioni che gli vengono richieste sul viaggio compiuto".

 

          Art. 15.

     L'art. 839 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Art. 839 - (Formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo). - Per gli aeromobili da turismo il comandante o un suo delegato prima della partenza e dopo l'arrivo deve indicare al direttore dell'aeroporto rispettivamente il prossimo luogo di approdo e il luogo di provenienza".

 

          Art. 16.

     Negli articoli 834, 835, 845, 884, 890 e 1127 del codice della navigazione la locuzione "giornale di rotta" è sostituita con quella di "giornale di bordo".

 

          Art. 17.

     L'art. 844 del codice della navigazione è abrogato.

 

          Art. 18.

     L'art. 797 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Art. 797 - (Obbligo di portare a bordo licenze o attestati). - L'aeromobile nazionale o straniero non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo".

 

          Art. 19.

     All'aggiornamento dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della navigazione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, tenuto conto delle convenzioni internazionali in materia, dell'indice generale dei prezzi di mercato e di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica, nonché dei livelli assicurativi praticati nei vari Stati in materia di aviazione civile.