§ 67.1.56 - Legge 11 dicembre 1980, n. 862.
Disciplina dei servizi aerei non di linea ed interpretazione di disposizioni del codice della navigazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:11/12/1980
Numero:862


Sommario
Art. 1.      La denominazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione è sostituita dalla seguente
Art. 2.      L'art. 788 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 789 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 790 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 791 del codice della navigazione è sostituito dal seguente
Art. 6.      Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana con proprio decreto il regolamento di attuazione del capo II, titolo [...]
Art. 7.      La disposizione di cui all'art. 1328 del codice della navigazione trova applicazione nelle ipotesi previste dall'art. 801 del codice stesso


§ 67.1.56 - Legge 11 dicembre 1980, n. 862.

Disciplina dei servizi aerei non di linea ed interpretazione di disposizioni del codice della navigazione.

(G.U. 22 dicembre 1980, n. 349)

 

 

     Art. 1.

     La denominazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

     "Dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio".

 

          Art. 2.

     L'art. 788 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Licenze ed autorizzazioni. - I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti.

     I servizi di trasporto aereo non di linea possono essere effettuati anche da stranieri a condizioni di reciprocità, previa autorizzazione per singoli voli o per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'art. 780 (riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

     Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni operative prescritte, nonché delle disposizioni del regolamento di cui al primo comma".

 

          Art. 3.

     L'art. 789 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Condizioni per il rilascio delle licenze. - Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o società indicate nell'art. 751.

     Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'art. 941 e agli articoli da 996 a 1000".

 

          Art. 4.

     L'art. 790 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Durata. - Le licenze di cui all'art. 788 hanno la durata da tre a cinque anni.

     Dette licenze sono revocabili prima della loro scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse e si intendono rinnovate per uguale periodo qualora il titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata della documentazione prescritta almeno centottanta giorni prima della scadenza, non riceva notifica del rigetto motivato della domanda o della irregolarità della documentazione presentata almeno novanta giorni prima di detta scadenza".

 

          Art. 5.

     L'art. 791 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Divieto di cessioni e sanzioni. - Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti.

     Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonché del regolamento di attuazione del presente capo, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi più gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza.

     Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti".

 

          Art. 6.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana con proprio decreto il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, che deve stabilire:

     1) le modalità di rilascio delle licenze e di esercizio, precisando:

     a) i requisiti tecnici, assicurativi, finanziari e operativi necessari per ottenere la licenza ad esercitare trasporti aerei non di linea, servizio di lavoro aereo o scuole di pilotaggio da parte di persone, enti o società capaci di avere in proprietà aeromobili nazionali ai sensi dell'art. 751 del codice della navigazione;

     b) i tipi, le caratteristiche e i modi di offerta dei servizi di trasporto aereo non di linea ammessi, esercìti da vettori sia nazionali che stranieri, avuto riguardo alla prassi corrente e consolidata in materia, agli interessi delle comunità italiane all'estero, all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e alla rilevanza che il trasporto aereo non di linea ha nello sviluppo dell'economia turistica italiana, nonché ai livelli di compatibilità con i servizi aerei di linea tenuto conto della periodicità e ripetitività dei voli non di linea;

     2) i controlli sul rispetto delle norme vigenti per la effettuazione dei servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, nonché le sanzioni in caso di inosservanza e la procedura per la loro applicazione.

     Il regolamento di cui al primo comma può essere modificato con decreto ministeriale.

 

          Art. 7.

     La disposizione di cui all'art. 1328 del codice della navigazione trova applicazione nelle ipotesi previste dall'art. 801 del codice stesso.