§ 67.1.28 - Legge 2 aprile 1968, n. 515.
Modificazione alla L. 18 aprile 1962, n. 194, concernente norme relative al sistema aeroportuale di Milano


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:02/04/1968
Numero:515


Sommario
Art. 1.      Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle crescenti esigenze del traffico operato con i nuovi tipi di aeromobili giganti, la Società per azioni [...]
Art. 2.      In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di [...]


§ 67.1.28 - Legge 2 aprile 1968, n. 515. [1]

Modificazione alla L. 18 aprile 1962, n. 194, concernente norme relative al sistema aeroportuale di Milano

(G.U. 6 maggio 1968, n. 114)

 

 

     Art. 1.

     Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle crescenti esigenze del traffico operato con i nuovi tipi di aeromobili giganti, la Società per azioni Esercizi aeroportuali (SEA) di Milano, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, eseguirà le opere seguenti:

     ampliamento aerostazioni passeggeri e merci con uffici per servizi statali di controllo doganale e del piazzale sosta aeromobili dell'aeroporto di Linate;

     nuove aerostazioni per passeggeri e merci trasportati da aeromobili giganti e supersonici con costruzione di uffici statali per il controllo doganale;

     ampliamento sala transito dell'esistente aerostazione internazionale dell'aeroporto della Malpensa;

     per entrambi gli aeroporti la SEA eseguirà l'installazione di moderni sistemi elettronici per la registrazione, il controllo dei voli e la formazione dei piani di carico.

     Con atto aggiuntivo alla convenzione esistente tra lo Stato e la SEA, da stipularsi tra l'amministrazione e la SEA medesima, saranno precisate le opere da eseguire e le modalità di attuazione.

 

          Art. 2.

     In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, stabilito dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194 e dalla relativa convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'amministrazione dello Stato e la società per azioni Esercizi aeroportuali in ordine al sistema aeroportuale di Milano del 7 maggio 1962, decorrerà dal termine di cinque anni previsto dall'articolo precedente.

     Con decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sarà dato atto che le opere sopra menzionate sono state regolarmente eseguite e rispondono alle esigenze del traffico e sarà dichiarata operativa la predetta nuova decorrenza del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano.

     Qualora la SEA non esegua i previsti lavori nel termine di cinque anni, la disposizione di cui al primo comma non avrà effetto.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.