§ 67.1.25 - D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411.
Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:01/09/1967
Numero:1411


Sommario
Art. 1.      La gente dell'aria comprende le persone che prestano una attività professionale a servizio della navigazione aerea e delle industrie aeronautiche, inquadrate nelle [...]
Art. 2.      Il personale di volo della prima categoria addetto al comando, alla guida ed al pilotaggio degli aeromobili, ai sensi dell'art. 732, n. 1 del codice della navigazione, [...]
Art. 3.      L'Ente nazionale della gente dell'aria di cui all'art. 736 del codice della navigazione attende all'iscrizione della gente dell'aria negli albi e nel registro, in [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      Il consiglio direttivo
Art. 6.      Il segretario dell'ente nazionale della gente dell'aria cura
Art. 7.      Il controllo sulla gestione dell'ente è esercitato da un collegio di revisori dei conti composto di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, ai [...]
Art. 8.      Un regolamento interno, deliberato dal consiglio direttivo e approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il lavoro e la [...]
Art. 9.      In tre distinti albi nazionali è iscritto cronologicamente, secondo l'ordine di presentazione delle domande, il personale di volo delle prime tre categorie, ai sensi [...]
Art. 10.      Nel registro è iscritto cronologicamente il personale di volo della quarta categoria, addetto ai servizi complementari di bordo ai sensi dell'art. 735, comma primo, del [...]
Art. 11.      In un apposito albo nazionale sono iscritti cronologicamente secondo l'ordine di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 735, comma secondo, del codice della [...]
Art. 12.      In un altro albo nazionale è iscritto cronologicamente secondo l'ordine di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 735, comma secondo, del codice della [...]
Art. 13.      Le persone che chiedono di essere iscritte negli albi o nel registro sono tenute a presentare domanda in carta legale diretta all'ente ed a provare
Art. 14.      La stessa persona può conseguire l'iscrizione per diverse qualifiche. L'iscrizione negli albi e nel registro resta sospesa per il periodo durante il quale il richiedente [...]
Art. 15.      Nei casi previsti dall'art. 737, comma secondo e terzo del codice della navigazione, il segretario dell'ente, ricevuta la domanda per la iscrizione negli albi o nel [...]
Art. 16.      Le domande per l'iscrizione negli albi e nel registro, corredate dai documenti prescritti, devono essere sottoposte al consiglio direttivo, il quale, se risulti provata [...]
Art. 17.      Prima di procedere all'iscrizione del personale di volo della prima categoria, in possesso di uno dei titoli professionali previsti dall'art. 739 del codice della [...]
Art. 18.      Ciascun iscritto è munito dall'ente di un libretto che contiene la fotografia del titolare e, in estratto, le indicazioni prescritte per ognuno dai precedenti articoli [...]
Art. 19.      Se il libretto è perduto o distrutto l'ente, eseguiti, ove occorra, i necessari accertamenti, munisce l'iscritto di un duplicato
Art. 20.      Il libretto è dichiarato annullato dall'ente in seguito a cancellazione effettuata ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento. E' inoltre annullato e [...]
Art. 21.      La cancellazione dagli albi e dal registro ha luogo
Art. 22.      La cancellazione in seguito a morte dell'iscritto si effettua d'ufficio
Art. 23.      La cancellazione per cessazione dell'esercizio della professione aeronautica si effettua
Art. 24.      Coloro i quali, essendo stati cancellati dagli albi e dal registro in applicazione delle disposizioni del precedente articolo, intendano riprendere l'esercizio della [...]
Art. 25.      Nell'esercizio del potere disciplinare di cui all'art. 1250 del codice della navigazione, il consiglio direttivo procede alla contestazione degli addebiti con la [...]
Art. 26.      Ai componenti dell'equipaggio dell'aeromobile la censura è inflitta per lievi mancanze disciplinari
Art. 27.      Agli altri appartenenti alla gente dell'aria, l'inibizione dall'esercizio della professione, fino a tre mesi, è inflitta per gravi mancanze in servizio ed anche fuori [...]
Art. 28.      Il consiglio direttivo può sospendere con provvedimento motivato, dall'esercizio della professione aeronautica, a titolo cautelare, l'iscritto che sia sottoposto a [...]
Art. 29.      Contro le decisioni del consiglio direttivo concernenti la iscrizione negli albi e nel registro, la cancellazione dai medesimi, le annotazioni relative agli iscritti e i [...]
Art. 30.      Per il conseguimento dei titoli professionali previsti dall'art. 739 del codice della navigazione è necessario il possesso
Art. 31.      Può essere iscritto nell'albo del personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento
Art. 32.      I titoli previsti nell'art. 739 del codice della navigazione indicano le funzioni spettanti all'iscritto
Art. 33.      Il comandante dell'aeromobile è nominato dall'esercente il quale può in ogni momento dispensarlo dal comando, salvi in ogni caso i diritti derivanti dal rapporto [...]
Art. 34.      Le persone indicate negli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, che, all'atto della sua entrata in vigore, esercitano una delle professioni proprie della [...]
Art. 35.      I piloti, gli ufficiali di rotta, i marconisti (radiotelegrafisti e radiotelefonisti), i motoristi ed i capiscalo che, all'atto dell'entrata in vigore del presente [...]
Art. 36.      Possono conseguire il titolo di comandante, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto, i piloti, che all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano [...]
Art. 37.      I marconisti (radiotelegrafisti e radiotelefonisti) e i motoristi, che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento abbiano esercitato professionalmente [...]
Art. 38.      Gli ingegneri che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano preposti da almeno tre anni alla progettazione, alla costruzione, ed all'allestimento [...]
Art. 39.      La composizione dell'equipaggio degli aeromobili è determinata dall'esercente con l'osservanza delle norme emanate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, [...]


§ 67.1.25 - D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411.

Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria.

(G.U. 19 febbraio 1967, n. 44)

 

 

     E' approvato l'annesso regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, vistato dai Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile.

 

Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria.

 

Titolo I

 

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     La gente dell'aria comprende le persone che prestano una attività professionale a servizio della navigazione aerea e delle industrie aeronautiche, inquadrate nelle rispettive categorie a norma degli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Il personale di volo della prima categoria addetto al comando, alla guida ed al pilotaggio degli aeromobili, ai sensi dell'art. 732, n. 1 del codice della navigazione, comprende:

     1) i comandanti superiori;

     2) i primi comandanti;

     3) i comandanti;

     4) gli ufficiali di rotta di prima classe;

     5) gli ufficiali di rotta di seconda classe;

     6) i piloti di prima classe;

     7) i piloti di seconda classe;

     8) i piloti collaudatori;

     9) i piloti istruttori.

     Il personale di volo della seconda e della terza categoria addetto agli apparati radioelettrici, gli apparati motori e agli altri meccanismi di bordo, ai sensi dell'art. 732, n. 2 e n. 3, del codice della navigazione, comprende:

     1) i radioelettricisti di bordo;

     2) i motoristi di bordo;

     3) qualunque altra persona addetta, a bordo, a strumenti o meccanismi destinati alla condotta dell'aeromobile;

     4) le persone addette, su aeromobili da lavoro aereo, alla manovra di apparati inerenti all'impiego industriale di tali aeromobili.

     Il personale della quarta categoria addetto ai servizi complementari di bordo ai sensi dell'art. 732, n. 4 del codice della navigazione comprende tutto il personale di bordo non indicato nei precedenti commi del presente articolo.

 

Titolo II

 

DELL'ENTE NAZIONALE DELLA GENTE DELL'ARIA

 

          Art. 3.

     L'Ente nazionale della gente dell'aria di cui all'art. 736 del codice della navigazione attende all'iscrizione della gente dell'aria negli albi e nel registro, in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti.

     L'ente è dotato di personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

     Sono organi dell'ente:

     il presidente;

     il consiglio direttivo;

     il collegio dei revisori dei conti.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, sovraintende alla sua attività, convoca e presiede il consiglio direttivo.

 

          Art. 4. [1]

     Il consiglio direttivo è costituito da:

     a) il presidente dell'ente, designato dal Ministro per i trasporti;

     b) due membri designati dal Ministro per i trasporti, appartenenti ai ruoli organici della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

     c) un membro designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, appartenente ai ruoli organici della carriera direttiva della predetta amministrazione;

     d) tre membri designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni sindacali della gente dell'aria a carattere nazionale più rappresentative.

     Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 5.

     Il consiglio direttivo:

     1) provvede all'amministrazione dell'ente;

     2) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni;

     3) approva il conto consuntivo;

     4) nomina il segretario dell'ente, il cui rapporto di impiego è disciplinato dal regolamento previsto al successivo punto 6);

     5) determina l'ammontare del contributo annuo per le spese di funzionamento dell'ente, da corrispondere da parte degli iscritti con le modalità previste dal regolamento interno di cui al successivo art. 8;

     6) delibera il regolamento organico diretto a stabilire la disciplina giuridica ed economica del personale dell'ente, compreso il segretario da sottoporre alla approvazione del Ministero vigilante, di concerto con quello del tesoro;

     7) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal presente regolamento e da speciali disposizioni.

     Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi sono inviate entro quindici giorni dalla loro adozione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai fini della approvazione di concerto con il Ministero del tesoro.

 

          Art. 6.

     Il segretario dell'ente nazionale della gente dell'aria cura:

     1) la tenuta degli albi e del registro della gente dell'aria e il rilascio dei relativi libretti e certificati;

     2) l'istruttoria delle domande di iscrizione e la esecuzione delle iscrizioni, a seguito delle deliberazioni del consiglio direttivo;

     3) l'autenticazione, l'annullamento e il rinnovo dei libretti, degli estratti e dei certificati;

     4) l'esecuzione delle variazioni e annotazioni sugli albi e sul registro, nonché sui libretti, sugli estratti e sui certificati;

     5) l'annotazione dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione deliberati dal consiglio direttivo;

     6) l'adempimento di ogni altro incarico commessogli da leggi e da regolamenti.

 

          Art. 7.

     Il controllo sulla gestione dell'ente è esercitato da un collegio di revisori dei conti composto di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri del tesoro, dei trasporti e dell'aviazione civile, del lavoro e della previdenza sociale.

     Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile il quale, stabilisce anche la misura annua dell'emolumento previamente concordata col Ministero del tesoro.

     I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere confermati, esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili; essi partecipano alle riunioni del consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario.

     Il collegio dei revisori è presieduto dal membro designato dal Ministero del tesoro.

 

          Art. 8.

     Un regolamento interno, deliberato dal consiglio direttivo e approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, determina le norme per il funzionamento e l'amministrazione dell'ente, la quota di iscrizione e i diritti per il rilascio dei libretti, degli estratti e dei certificati, nonché le modalità della relativa riscossione.

     La quota di iscrizione deve essere commisurata alle esigenze di funzionamento dell'ente, sulla base delle previsioni di bilancio. La misura dei diritti non deve superare il costo del servizio prestato.

 

Titolo III

 

DELL'ISCRIZIONE DELLA GENTE DELL'ARIA

 

          Art. 9.

     In tre distinti albi nazionali è iscritto cronologicamente, secondo l'ordine di presentazione delle domande, il personale di volo delle prime tre categorie, ai sensi dell'art. 735, comma primo, del codice della navigazione.

     Per l'iscrizione nell'albo con la qualifica di comandante superiore, l'interessato deve presentare il relativo diploma rilasciato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministro stesso.

     L'iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo.

     Ogni albo deve contenere per ciascun iscritto le seguenti indicazioni:

     1) generalità, luogo e data di nascita, stato di famiglia;

     2) fotografia, connotati e segni caratteristici;

     3) titolo professionale che l'iscritto riveste al momento della domanda e mansioni aeronautiche in atto ed antecedentemente esercitate;

     4) indicazione dei datori di lavoro, delle date di assunzione e di licenziamento;

     5) dati concernenti le licenze aeronautiche conseguite dall'iscritto;

     6) servizio militare prestato, in quale specialità e con quale grado e data di cessazione dal servizio;

     7) titoli di studio posseduti;

     8) ricompense per azioni meritorie;

     9) notizie sommarie circa l'attività annuale di volo;

     10) incidenti di volo occorsi all'iscritto, con riassunto sommario di ciascun incidente in base ai risultati ufficiali delle relative inchieste;

     11) risultato delle visite sanitarie periodiche in caso di idoneità;

     12) pene disciplinari;

     13) procedimenti penali e loro esito;

     14) polizze di assicurazione obbligatoria e trattamento di previdenza a favore dell'iscritto;

     15) data e luogo di prestazione del giuramento.

     Le indicazioni predette sono aggiornate a cura del segretario dell'ente sulla base degli elementi che gli interessati sono tenuti a fornire tempestivamente.

 

          Art. 10.

     Nel registro è iscritto cronologicamente il personale di volo della quarta categoria, addetto ai servizi complementari di bordo ai sensi dell'art. 735, comma primo, del codice della navigazione.

     Le iscrizioni si effettuano secondo le disposizioni del precedente articolo, in quanto applicabili.

 

          Art. 11.

     In un apposito albo nazionale sono iscritti cronologicamente secondo l'ordine di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 735, comma secondo, del codice della navigazione, i capiscalo. L'iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo.

     L'albo deve contenere, per ciascun iscritto, le seguenti indicazioni:

     1) generalità, luogo e data di nascita, stato di famiglia;

     2) fotografia, connotati e segni caratteristici;

     3) capacità tecniche possedute ed indicazione sommaria delle attività aeronautiche esercitate.

 

          Art. 12.

     In un altro albo nazionale è iscritto cronologicamente secondo l'ordine di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 735, comma secondo, del codice della navigazione, il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche. L'iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo. L'albo, oltrechè contenere le indicazioni elencate nell'art. 9 del presente regolamento, deve precisare se l'iscrizione abbia luogo con la qualifica di ingegnere aeronautico o con quella di perito aeronautico, a norma dell'art. 734 del codice stesso.

     Le indicazioni predette sono aggiornate con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

 

          Art. 13.

     Le persone che chiedono di essere iscritte negli albi o nel registro sono tenute a presentare domanda in carta legale diretta all'ente ed a provare:

     1) di essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, salvo nei casi previsti dall'art. 737, secondo e terzo comma, del codice della navigazione; [2]

     2) di aver domicilio nell'Unione europea; [3]

     3) di non aver subito condanne penali che importino la interdizione dai pubblici uffici e di possedere il requisito della buona condotta, mediante presentazione del certificato penale e di quello di buona condotta;

     4) di possedere i brevetti, le licenze, le abilitazioni ed il titolo di studio prescritti;

     5) di possedere i necessari requisiti di idoneità fisica in rapporto alla qualifica per la quale esse chiedono la iscrizione.

 

          Art. 14.

     La stessa persona può conseguire l'iscrizione per diverse qualifiche. L'iscrizione negli albi e nel registro resta sospesa per il periodo durante il quale il richiedente sia vincolato dal servizio militare attivo.

 

          Art. 15.

     Nei casi previsti dall'art. 737, comma secondo e terzo del codice della navigazione, il segretario dell'ente, ricevuta la domanda per la iscrizione negli albi o nel registro da parte di chi, pur essendo di nazionalità italiana, non sia cittadino italiano, ovvero sia straniero, la trasmette al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per la necessaria autorizzazione.

     Ove l'autorizzazione sia concessa, il segretario sottopone la domanda, con i relativi documenti, al consiglio direttivo per la sua pronuncia.

 

          Art. 16.

     Le domande per l'iscrizione negli albi e nel registro, corredate dai documenti prescritti, devono essere sottoposte al consiglio direttivo, il quale, se risulti provata la sussistenza dei requisiti stabiliti, ordina l'iscrizione.

     Il rigetto della domanda deve essere pronunciato dopo aver sentito il richiedente.

     Il consiglio direttivo delibera sulla domanda nel più breve termine possibile e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla ricezione della domanda. Il rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro quindici giorni dalla deliberazione.

 

          Art. 17.

     Prima di procedere all'iscrizione del personale di volo della prima categoria, in possesso di uno dei titoli professionali previsti dall'art. 739 del codice della navigazione, il segretario dell'ente invita la persona da iscrivere a prestare giuramento secondo le formalità che seguono.

     Il giuramento è prestato con l'assistenza di due testimoni, nelle mani di un componente del consiglio direttivo, il quale legge ad alta voce la seguente formula:

     "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al Suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".

     Terminata la lettura, l'interessato pronuncia, con voce chiara, le parole:

     "Lo giuro".

     Dell'atto è compilato immediatamente processo verbale, firmato dal componente del consiglio direttivo, da colui che ha giurato e dai testimoni.

     Il documento è conservato nel fascicolo personale dell'iscritto. Gli estremi dell'atto sono trascritti sull'albo e sul libretto dell'iscritto.

 

          Art. 18.

     Ciascun iscritto è munito dall'ente di un libretto che contiene la fotografia del titolare e, in estratto, le indicazioni prescritte per ognuno dai precedenti articoli 9, 10, 11 e 12 ad eccezione di quelle concernenti le pene disciplinari ed i procedimenti penali con il relativo esito.

     L'iscritto ha l'obbligo di presentare il libretto annualmente al segretario dell'ente per le eventuali annotazioni e varianti.

     Il libretto è necessario per l'iscrizione presso l'ufficio di collocamento.

 

          Art. 19.

     Se il libretto è perduto o distrutto l'ente, eseguiti, ove occorra, i necessari accertamenti, munisce l'iscritto di un duplicato.

     Finché non sia rilasciato il nuovo libretto, può essere rilasciato un estratto dagli albi o dal registro.

     Tale estratto sostituisce, ad ogni effetto, il libretto per un periodo non superiore ad un anno.

 

          Art. 20.

     Il libretto è dichiarato annullato dall'ente in seguito a cancellazione effettuata ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento. E' inoltre annullato e ritirato nei seguenti casi:

     1) in seguito a radiazione dell'iscritto dagli albi e dal registro;

     2) quando sia ritrovato successivamente al rilascio del duplicato;

     3) quando sia reso inservibile e sia opportuno rinnovarlo.

     All'iscritto sospeso è ritirato il libretto, finché dura lo stato di sospensione.

 

          Art. 21.

     La cancellazione dagli albi e dal registro ha luogo:

     1) per morte dell'iscritto;

     2) per cessazione dall'esercizio della professione aeronautica da parte dell'iscritto;

     3) per la sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento.

 

          Art. 22.

     La cancellazione in seguito a morte dell'iscritto si effettua d'ufficio.

 

          Art. 23.

     La cancellazione per cessazione dell'esercizio della professione aeronautica si effettua:

     1) su dichiarazione dell'iscritto di volere abbandonare l'esercizio della professione;

     2) quando l'iscritto abbia interrotto l'esercizio della professione per un periodo maggiore di cinque anni consecutivi.

 

          Art. 24.

     Coloro i quali, essendo stati cancellati dagli albi e dal registro in applicazione delle disposizioni del precedente articolo, intendano riprendere l'esercizio della professione aeronautica, possono essere nuovamente iscritti.

     Essi devono produrre i documenti previsti dall'art. 13 del presente regolamento, eccetto il titolo di studio.

 

          Art. 25.

     Nell'esercizio del potere disciplinare di cui all'art. 1250 del codice della navigazione, il consiglio direttivo procede alla contestazione degli addebiti con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni perché l'interessato possa presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

 

          Art. 26.

     Ai componenti dell'equipaggio dell'aeromobile la censura è inflitta per lievi mancanze disciplinari.

     In caso di recidiva per fatti per i quali fu inflitta la censura, o di gravi mancanze in servizio ed anche fuori del servizio, in relazione all'art. 1251 del codice della navigazione, è inflitta la ritenuta dello stipendio da uno a trenta giorni, o, nei casi più gravi l'inibizione dall'esercizio della professione aeronautica per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni.

     La cancellazione dagli albi e dal registro è inflitta per infrazioni disciplinari e professionali che rivestano carattere di gravità tale che, a giudizio motivato del consiglio direttivo, rendano incompatibili la permanenza dell'iscritto tra la gente dell'aria.

     Alla inibizione dall'esercizio della professione aeronautica ed alla cancellazione dagli albi e dal registro nei confronti dei componenti dell'equipaggio di cui al presente articolo e degli altri appartenenti alla gente dell'aria di cui al successivo art. 27, si procede altresì a norma dell'art. 1258 del codice della navigazione.

     Le pene disciplinari previste dal presente articolo e dal successivo art. 27 sono irrogate dal consiglio direttivo dell'ente nazionale della gente dell'aria in conformità alle norme di cui agli articoli 1251, 1253, 1254 e 1258 del codice della navigazione.

 

          Art. 27.

     Agli altri appartenenti alla gente dell'aria, l'inibizione dall'esercizio della professione, fino a tre mesi, è inflitta per gravi mancanze in servizio ed anche fuori servizio.

     E' inflitta la cancellazione dall'albo nei casi contemplati dal precedente art. 26, comma terzo.

 

          Art. 28.

     Il consiglio direttivo può sospendere con provvedimento motivato, dall'esercizio della professione aeronautica, a titolo cautelare, l'iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare. La sospensione non può superare la durata di sei mesi.

 

          Art. 29.

     Contro le decisioni del consiglio direttivo concernenti la iscrizione negli albi e nel registro, la cancellazione dai medesimi, le annotazioni relative agli iscritti e i provvedimenti disciplinari, è ammesso ricorso ad una commissione dei reclami nominata con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

     Tale commissione è presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal presidente del suddetto organo e composta da due funzionari di qualifica non inferiore a ispettore generale o qualifica equiparata, designati, rispettivamente, dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Della commissione fa parte anche un funzionario dell'ente, con mansioni di segretario.

     Il ricorso, redatto in carta legale e diretto al presidente della commissione, deve essere presentato, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, alla segreteria del consiglio direttivo. Il consiglio è tenuto a trasmetterlo, entro un mese, alla commissione dei reclami con le proprie controdeduzioni; queste devono, a cura della commissione, essere notificate al ricorrente non oltre 15 giorni prima della riunione fissata per la trattazione del ricorso. Il ricorrente può, fino a cinque giorni dalla riunione, inviare memorie alla commissione.

     La riunione per la trattazione del ricorso deve essere fissata, dal presidente della commissione, entro il termine massimo di due mesi dal ricevimento del ricorso e delle controdeduzioni da parte del consiglio direttivo.

     Il ricorrente può chiedere di essere sentito nella riunione.

 

Titolo IV

 

DEI TITOLI DI STUDIO

 

          Art. 30.

     Per il conseguimento dei titoli professionali previsti dall'art. 739 del codice della navigazione è necessario il possesso:

     1) del diploma di maturità classica o scientifica o altro titolo equipollente per il comandante superiore, primo comandante, comandante ed ufficiali di rotta e per i piloti istruttori (di voli strumentali);

     2) del diploma di licenza di scuola media o altro titolo equipollente per tutti gli altri titoli professionali e per il comandante di aeromobile adibito a lavoro aereo, il cui peso massimo al decollo non superi kg. 5.700.

     Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea. [4]

 

          Art. 31.

     Può essere iscritto nell'albo del personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento:

     a) con la qualifica di ingegnere, preposto alla progettazione, alla costruzione e all'allestimento di aeromobili o di motori di aeromobili e alle officine di costruzioni di aeromobili o di motori di aeromobili, chi abbia conseguito presso una delle scuole di ingegneria aeronautica la laurea in ingegneria aeronautica. Sono tuttavia dispensati da tale titolo gli ingegneri provenienti dalla prima categoria (aeronautici) del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - se abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo. Ne sono inoltre dispensati i docenti in scienze aeronautiche nelle scuole di ingegneria aeronautica;

     b) con la qualifica di perito aeronautico, chi sia in possesso del relativo diploma.

 

Titolo V

 

DELL'ASSUNZIONE IN SERVIZIO DELLA GENTE DELL'ARIA

 

          Art. 32.

     I titoli previsti nell'art. 739 del codice della navigazione indicano le funzioni spettanti all'iscritto.

     Nessuno può essere assunto con qualifiche e mansioni diverse da quelle per le quali è iscritto negli albi o nel registro.

 

          Art. 33.

     Il comandante dell'aeromobile è nominato dall'esercente il quale può in ogni momento dispensarlo dal comando, salvi in ogni caso i diritti derivanti dal rapporto d'impiego.

 

Titolo VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 34.

     Le persone indicate negli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, che, all'atto della sua entrata in vigore, esercitano una delle professioni proprie della gente dell'aria, devono, entro sei mesi, presentare all'ente domanda in carta legale, tendente ad ottenere l'iscrizione negli albi o nel registro.

     Il consiglio direttivo può esentare le persone anzidette dal presentare i documenti prescritti dagli articoli suaccennati, qualora venga accertato diversamente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

     Il numero progressivo con il quale a termini degli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, deve essere contraddistinta ogni iscrizione, è attribuito, per le persone contemplate dal presente articolo, secondo l'anzianità di esercizio della professione da parte dell'iscritto e, in caso di pari anzianità, in base alla maggiore età.

 

          Art. 35.

     I piloti, gli ufficiali di rotta, i marconisti (radiotelegrafisti e radiotelefonisti), i motoristi ed i capiscalo che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, si trovino in regolare servizio presso aziende aeronautiche civili da almeno un anno, conservano la loro qualifica e come tali sono iscritti negli albi o nel registro, anche se sprovvisti dei titoli richiesti dal presente regolamento.

 

          Art. 36.

     Possono conseguire il titolo di comandante, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto, i piloti, che all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitato professionalmente, per almeno due anni, le funzioni di pilota o che abbiano, per almeno dieci anni, svolto attività aeronavigante nell'aviazione militare, con un minimo di almeno duemila ore di volo complessive.

 

          Art. 37.

     I marconisti (radiotelegrafisti e radiotelefonisti) e i motoristi, che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento abbiano esercitato professionalmente almeno per un anno le rispettive funzioni possono ottenere l'iscrizione nella qualifica superiore della loro specialità, anche quando siano sprovvisti dei titoli richiesti.

 

          Art. 38.

     Gli ingegneri che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano preposti da almeno tre anni alla progettazione, alla costruzione, ed all'allestimento di aeromobili e di motori di aeromobili, e ad officine di costruzione di aeromobili o di motori di aeromobili, conservano le loro mansioni e possono essere iscritti nell'apposito albo anche se siano sprovvisti del titolo di cui all'art. 31, lettera a).

 

          Art. 39.

     La composizione dell'equipaggio degli aeromobili è determinata dall'esercente con l'osservanza delle norme emanate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Articolo modificato dall'art. unico del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1471 e così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 7 novembre 1977, n. 1100.

[2]  Numero così modificato dall'art. 22 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

[3]  Numero così modificato dall'art. 22 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 24 aprile 1998, n. 128.