§ 66.4.b - Legge 11 luglio 1952, n. 1641.
Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.4 sale
Data:11/07/1952
Numero:1641


Sommario
Art. unico.      Gli articoli 2, 3, 7, 13, 14, 17, 20, 21 e 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni, sono sostituiti dai [...]


§ 66.4.b - Legge 11 luglio 1952, n. 1641. [1]

Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907.

(G.U. 27 novembre 1952, n. 275).

 

 

     Art. unico.

     Gli articoli 2, 3, 7, 13, 14, 17, 20, 21 e 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 2 - Definizione del sale agli effetti fiscali. - Agli effetti di questa legge è considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

     Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento".

     "Art. 3 - Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati. - L'Amministrazione dei monopoli può autorizzare:

     1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21. La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;

     2) la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purchè la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli, alle condizioni da essa stabilite di volta in volta;

     3) la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi contenuto è dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio il Ministro per le finanze può consentire l'abbonamento annuo".

     "Art. 7 - Introduzione di sale per le industrie. - Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 20, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 21 possono essere autorizzati dalla Amministrazione dei monopoli ad introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie soltanto nella quantità occorrente per le rispettive industrie".

     "Art. 13 - Introduzione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale. - Può essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale, purchè non siano destinati a scopo alimentare o curativo.

     Sulla quantità di cloruro di sodio contenuta nei detti prodotti è dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale".

     "Art. 14 - Introduzione di prodotti salati. - Le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro di sodio in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.

     L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione ai sensi del successivo art. 23".

     "Art. 17 - Introduzione dei sali potassici per concimazione agricola. - L'Amministrazione dei monopoli può consentire l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali potassici per concimazione agricola anche se contengono oltre il 25 per cento, ma non più del 50 per cento, di cloruro di sodio.

     Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento è dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri".

     "Art. 20 - Vendita di sale a prezzi speciali. - Il sale è venduto a prezzi speciali alle industrie:

     1) della salagione dei pesci;

     2) della pastorizia;

     3) della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra;

     4) della preparazione del presame o caglio;

     5) della salagione delle budella;

     6) della preparazione delle pelli;

     7) della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;

     8) della tintoria;

     9) della incubazione dei bachi da seta.

     E' venduto, altresì, a prezzi speciali il sale da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi.

     Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo, può essere esteso ad altre industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze".

     Art. 21 - Vendita del sale a prezzo industriale. - Il sale comune è venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, alle industrie aventi per oggetto:

     1) la preparazione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato, idrosolfito), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

     2) la riduzione dei minerali, la fusione dei metalli e la lavorazione del ferro e dell'acciaio,

     3) la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

     4) la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

     5) la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluosilicato sodico;

     6) la fabbricazione della gomma sintetica.

     Lo stesso trattamento può essere esteso ad altre industrie assimilabili a quelle suindicate per la loro natura o per la loro importanza economica o perchè riconosciute di speciale interesse per la economia del Paese, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli.

     L'Amministrazione dei monopoli ha la facoltà di escludere dal beneficio le industrie previste nel presente articolo, le quali in uno stesso stabilimento compiano altre lavorazioni per le quali non è concesso l'acquisto di sale a prezzo industriale".

     "Art. 23 - Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati. - Per le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, è concessa la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale, nella misura e per la quantità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Con decreto Presidenziale, da emanarsi ai sensi della disposizione precedente, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la stessa agevolazione può essere accordata ad altri prodotti esportati assimilabili a quelli innanzi indicati.

     Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle provviste di bordo".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.