§ 66.3.b - Legge 30 luglio 1959, n. 611.
Integrazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:30/07/1959
Numero:611


Sommario
Art. unico.      Nell'art. 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, le lettere f), g) e h) sono sostituite dalle seguenti cinque lettere:


§ 66.3.b - Legge 30 luglio 1959, n. 611. [1]

Integrazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

(G.U. 13 agosto 1959, n. 194).

 

     Art. unico.

     Nell'art. 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, le lettere f), g) e h) sono sostituite dalle seguenti cinque lettere:

     "f) Un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     g) il vice direttore generale dei Monopoli di Stato;

     h) i direttori centrali dei Monopoli di Stato;

     i) tre membri scelti tra persone di comprovata competenza, anche estranee all'Amministrazione finanziaria;

     l) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato designati dal Ministro per le finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare. Anche per la nomina di questi ultimi saranno osservate le stesse modalità di cui all'art. 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e sarà tenuto conto della rappresentatività dei sindacati stessi".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.