§ 66.2.4 – L. 1 maggio 1930, n. 610.
Pubblicità a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.2 fiammiferi e pietrine focaie
Data:01/05/1930
Numero:610


Sommario
Art. 1.      Il Ministero delle finanze ha la facoltà di devolvere a favore della federazione nazionale veterani garibaldini e di altri enti od istituti da designarsi dal capo del [...]
Art. 2.      La misura dei proventi netti della pubblicità, effettivamente realizzati in ciascun anno, da devolvere a beneficio degli enti od istituti di cui al precedente articolo [...]
Art. 3.      Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato [...]
Art. 4.      Sono abrogati il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2412, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge


§ 66.2.4 – L. 1 maggio 1930, n. 610. [1]

Pubblicità a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio.

(G.U. 27 maggio 1930, n. 124).

 

     Art. 1.

     Il Ministero delle finanze ha la facoltà di devolvere a favore della federazione nazionale veterani garibaldini e di altri enti od istituti da designarsi dal capo del governo, parte dei proventi netti della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi che, a' termini dell'art. 11 della convenzione annessa al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, viene esercitata dal consorzio industrie fiammiferi.

     Analoga facoltà è data all'amministrazione dei monopoli di Stato per la pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio.

 

          Art. 2.

     La misura dei proventi netti della pubblicità, effettivamente realizzati in ciascun anno, da devolvere a beneficio degli enti od istituti di cui al precedente articolo sarà fissata annualmente con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

 

          Art. 3.

     Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per quanto riguarda la pubblicità a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio.

     Con lo stesso decreto ministeriale sarà fissata la data di attuazione della presente disposizione.

 

          Art. 4.

     Sono abrogati il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2412, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.