§ 66.1.40 – D.L. 18 dicembre 1972, n. 787.
Variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:18/12/1972
Numero:787


Sommario
Art. 1.      Le tabelle "A, B, C, D, E, F" annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto. Le tabelle [...]
Art. 2.      Sono abrogati gli articoli 23, 24, 31, 33, 34, 41, 67, 69, 70 e 102 della legge 17 luglio 1942, n. 907. La norma dell'art. 36 della legge 17 luglio 1942, n. 907, si [...]
Art. 3.      Chiunque produce, fabbrica, prepara o vende sale contro i divieti stabiliti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, o senza l'osservanza delle [...]
Art. 4.      E' abolito il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette ed è abrogato il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 66.1.40 – D.L. 18 dicembre 1972, n. 787. [1]

Variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie.

(G.U. 20 dicembre 1972, n. 328).

 

     Art. 1.

     Le tabelle "A, B, C, D, E, F" annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto. Le tabelle "G" ed "H" sono soppresse.

     Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quei prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al primo comma, subiscono variazioni.

 

          Art. 2.

     Sono abrogati gli articoli 23, 24, 31, 33, 34, 41, 67, 69, 70 e 102 della legge 17 luglio 1942, n. 907. La norma dell'art. 36 della legge 17 luglio 1942, n. 907, si applica esclusivamente ai tabacchi.

     Sono soppresse le parole "di sali" dal titolo, il n. 1, e la parola "sali" dal n. 5 dell'art. 64; le parole "di sali o" dal titolo e "sali" dall'art. 65; le parole "sali o" dall'art. 68; le parole "sali o" dall'art. 73; il n. 3 dell'art. 75; il n. 4 dell'art. 99 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

     Le disposizioni del titolo I della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, che prescrivono l'osservanza di cautele, vincoli o formalità, non si applicano ai sali resi inadatti all'alimentazione umana mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

          Art. 3.

     Chiunque produce, fabbrica, prepara o vende sale contro i divieti stabiliti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte, è punito con l'ammenda da L. 800 a L. 2.000 quando la quantità del sale non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 30 a L. 60 per ogni chilogrammo in più.

     Chiunque cede od impiega sali non denaturati destinati alle industrie, senza l'osservanza delle prescrizioni all'uopo stabilite, è punito ai sensi del comma precedente.

 

          Art. 4.

     E' abolito il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette ed è abrogato il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

     E' altresì abolito, a far data dal primo gennaio 1974, il monopolio di vendita dei sali. Entro la detta data si provvederà, con legge, a dettare norme per le conseguenti ristrutturazioni e per la creazione di organismi di gestione a carattere pubblico [2] .

     I rivenditori di generi di monopolio hanno diritto al rimborso dell'imposta di consumo sulle scatole e sui pacchi interi di cartine e tubetti per sigarette restituiti al proprio organo di approvvigionamento entro il 15 gennaio 1973.

     La spesa farà carico al capitolo 1901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

     Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 16 febbraio 1973, n. 10.

[2] Comma inserito dalla legge di conversione.