§ 66.1.24 – D.P.R. 28 marzo 1962, n. 572.
Riduzione delle aliquote dei canoni dovuti dalle rivendite di generi di Monopolio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:28/03/1962
Numero:572


Sommario
Art. 1.      La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di Monopolio, quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le lire 400.000, [...]
Art. 2.      La disposizione contenuta nell'art. 1 avrà applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto


§ 66.1.24 – D.P.R. 28 marzo 1962, n. 572. [1]

Riduzione delle aliquote dei canoni dovuti dalle rivendite di generi di Monopolio.

(G.U. 30 giugno 1962, n. 163).

 

     Art. 1.

     La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di Monopolio, quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le lire 400.000, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è così modificata:

 

da

L.

400.001

a

L.

500.000

il

12%

 

"

500.001

"

L.

1.000.000

"

15%

 

"

1.001.001

"

L.

2.000.000

"

19%

 

"

2.000.001

"

L.

3.000.000

"

22%

oltre

"

3.000.000

"

"

.....

"

24%

 

          Art. 2.

     La disposizione contenuta nell'art. 1 avrà applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.