§ 65.4.11 – L. 6 agosto 1966, n. 636.
Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.4 emissioni
Data:06/08/1966
Numero:636


Sommario
Art. unico.      Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del compenso per il lavoro a cottimo [...]


§ 65.4.11 – L. 6 agosto 1966, n. 636. [1]

Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica.

(G.U. 22 agosto 1966, n. 207).

 

     Art. unico.

     Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del compenso per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca continua ad essere regolata dall'art. 28 delle norme speciali approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi a tale misura le riduzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749.

     Con la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa, altresì, di avere efficacia l'art. 35 delle norme speciali di cui al citato decreto ministeriale 5 giugno 1925.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.