§ 65.2.4 - R.D.L. 21 dicembre 1927, n. 2325 .
Cessazione del corso forzoso e convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.2 circolazione
Data:21/12/1927
Numero:2325


Sommario
Art. 1.      A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto è fatto obbligo alla Banca d'Italia di convertire, contro presentazione presso la sede [...]
Art. 2.      I biglietti della Banca d'Italia, i biglietti di Stato, entro i termini di tempo stabiliti per il loro ritiro dalla circolazione, e le monete di argento coniate in virtù [...]
Art. 3.      La Banca d'Italia è autorizzata a computare al suo attivo, in lire italiane, sulla base aurea fissata all'art. 1, tutte le sue riserve in oro, o in divise estere su [...]
Art. 4.      A partire dalla entrata in vigore del presente decreto-legge la Banca d'Italia è obbligata a tenere una riserva in oro o in divise su paesi esteri nei quali abbia vigore [...]
Art. 5.      Il governo del Re è autorizzato a provvedere, mediante decreto reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e il direttore generale [...]
Art. 6.      Con decreto reale su proposta del Ministro per le finanze si provvederà a coordinare le norme vigenti sulle coniazioni ed emissioni di monete di oro con quanto è [...]
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con la Banca d'Italia per l'esecuzione del presente decreto-legge


§ 65.2.4 - R.D.L. 21 dicembre 1927, n. 2325 [1].

Cessazione del corso forzoso e convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia.

(G.U. 21 dicembre 1927, n. 294).

 

     Art. 1.

     A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto è fatto obbligo alla Banca d'Italia di convertire, contro presentazione presso la sede centrale in Roma, i propri biglietti, in oro o, a scelta della Banca, in divise su paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro.

     La parità aurea è fissata in ragione di un peso di oro fino di grammi 7,919 per ogni cento lire italiane.

 

          Art. 2.

     I biglietti della Banca d'Italia, i biglietti di Stato, entro i termini di tempo stabiliti per il loro ritiro dalla circolazione, e le monete di argento coniate in virtù dei regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1506, e 23 giugno 1927, n. 1148, continuano ad avere nel Regno il loro pieno valore legale.

     Nulla è innovato in ordine al potere liberatorio di tali valute, né in riguardo all'obbligo delle Casse pubbliche, e di ogni privato, di riceverle, nel Regno, come monete legali, nonostante ogni convenzione contraria.

 

          Art. 3.

     La Banca d'Italia è autorizzata a computare al suo attivo, in lire italiane, sulla base aurea fissata all'art. 1, tutte le sue riserve in oro, o in divise estere su paesi nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di Banca in oro.

     Le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve della Banca d'Italia vanno accreditate allo Stato. Tali plusvalenze debbono essere destinate:

     a) alla estinzione del debito in biglietti della Banca d'Italia emessi per conto dello Stato;

     b) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea fissata con l'art. 1, attribuito alle riserve auree ed equiparate già dei Banchi di Napoli e di Sicilia, trasferite alla Banca d'Italia all'atto della unificazione della emissione del biglietti nella Banca medesima in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del R.D.L. 6 maggio 1926, n. 812;

     c) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea suindicata già attribuito alla somma di dollari 90 milioni ceduti dallo Stato alla Banca d'Italia contro riduzione di lire 2500 milioni del debito del regio tesoro verso la Banca medesima, a tenore dell'art. 1 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1506;

     d) al regolamento delle differenze di prezzo in lire-carta, rispetto alla parità aurea suddetta, in ordine ai prezzi di acquisto attribuiti alle altre divise estere su paesi nei quali esiste la convertibilità dei biglietti di banca in oro, trasferiti dallo Stato o dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero alla Banca d'Italia.

 

          Art. 4.

     A partire dalla entrata in vigore del presente decreto-legge la Banca d'Italia è obbligata a tenere una riserva in oro o in divise su paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di banca in oro, non inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei suoi biglietti in circolazione e di ogni altro suo impegno a vista.

     I biglietti emessi dalla Banca d'Italia sono garantiti, oltre che dalla medesima riserva aurea o equiparata, da ogni altra attività dell'Istituto, conformemente alle esistenti disposizioni legislative.

 

          Art. 5.

     Il governo del Re è autorizzato a provvedere, mediante decreto reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e il direttore generale della Banca d'Italia, a emanare le norme per l'attuazione del presente decreto-legge e quelle occorrenti per il coordinamento di esso con le disposizioni legislative attualmente applicate all'istituto di emissione.

 

          Art. 6.

     Con decreto reale su proposta del Ministro per le finanze si provvederà a coordinare le norme vigenti sulle coniazioni ed emissioni di monete di oro con quanto è disposto nell'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con la Banca d'Italia per l'esecuzione del presente decreto-legge.

     Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno.


[1] Convertito in legge dalla L. 7 giugno 1928, n. 1453. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.