§ 64.1.29 - D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.
Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:24/05/1979
Numero:886


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Competenze.
Art. 4.  Controlli.
Art. 5.  Accesso ai lavori.
Art. 6.  Denuncia di esercizio per attività di prospezione.
Art. 7.  Denuncia di esercizio per attività di ricerca e di coltivazione.
Art. 8.  Responsabilità del capo piattaforma.
Art. 9.  Responsabilità del comandante.
Art. 10.  Infortuni.
Art. 11.  Accertamenti.
Art. 12.  Incidenti o eventi straordinari.
Art. 13.  Informazioni meteorologiche.
Art. 14.  Programma di lavoro in permessi di prospezione.
Art. 15.  Prescrizioni.
Art. 16.  Programma di lavoro in permessi di ricerca o concessioni di coltivazione.
Art. 17.  Documentazione.
Art. 18.  Mezzi individuali di salvataggio ed esercitazioni.
Art. 19.  Impiego di esplosivi.
Art. 20.  Programma di perforazione.
Art. 21.  Approvazione del programma.
Art. 22.  Modificazioni del programma.
Art. 23.  Ubicazione.
Art. 24.  Indagine preliminare.
Art. 25.  Postazione.
Art. 26.  Prescrizioni per il trasbordo.
Art. 27.  Operazioni di abbassamento e sollevamento.
Art. 28.  Zone di sicurezza.
Art. 29.  Generalità.
Art. 30.  Alloggi.
Art. 31.  Prescrizioni.
Art. 32.  Prescrizioni relative ai macchinari in genere.
Art. 33.  Recipienti a pressione.
Art. 34.  Apparecchiature elettriche.
Art. 35.  Impianto elettrico di emergenza.
Art. 36.  Sistema di batteria di emergenza.
Art. 37.  Zone pericolose.
Art. 38.  Prescrizioni per le zone pericolose.
Art. 39.  Responsabile degli impianti elettrici e motori.
Art. 40.  Disposizioni per le unità galleggianti.
Art. 41.  Disposizioni per le unità fisse.
Art. 42.  Servizio antincendio e piano di emergenza.
Art. 43.  Mezzi antincendio.
Art. 44.  Allarme.
Art. 45.  Fiamme libere.
Art. 46.  Lavori di saldatura e taglio.
Art. 47.  Bombole di gas in pressione.
Art. 48.  Comunicazione di incendio.
Art. 49.  Regolamento.
Art. 50.  Monitoraggio degli idrocarburi gassosi.
Art. 51.  Monitoraggio dell'idrogeno solforato.
Art. 52.  Autorizzazione e modalità di impiego.
Art. 53.  Prescrizioni generali.
Art. 54.  Navi-appoggio.
Art. 55.  Impianti radiotelefonici.
Art. 56.  Prescrizioni per l'operatore radio.
Art. 57.  Radiofari.
Art. 58.  Unità ferme.
Art. 59.  Unità di movimento.
Art. 60.  Disposizioni generali.
Art. 61.  Scarichi accidentali.
Art. 62.  Scarichi non accidentali.
Art. 63.  Chiusura mineraria dei pozzi.
Art. 64.  Requisiti fisici.
Art. 65.  Istruzioni al personale.
Art. 66.  Elenco del personale.
Art. 67.  Protezione individuale.
Art. 68.  Servizi logistici.
Art. 69.  Accesso a locali inquinati.
Art. 70.  Infermeria.
Art. 71.  Intervento a bordo di un medico.
Art. 72.  Mezzi collettivi.
Art. 73.  Mezzi individuali.
Art. 74.  Emergenza.
Art. 75.  Prescrizioni per gli impianti in superficie
Art. 76.  Rinvio.
Art. 77.  Operazioni di intervento ai pozzi.
Art. 78.  Prescrizioni per gli impianti sottomarini.
Art. 79.  Condotte sottomarine.
Art. 80.  Protezione delle condotte sottomarine.
Art. 81.  Deroghe.
Art. 82.  Adeguamento impianti fissi.
Art. 83.  Commissione consultiva.
Art. 84.  Verbali.
Art. 85.  Notizia di reato e diffida.
Art. 86.  Controllo.
Art. 87.  Situazioni di pericolo.
Art. 88.  Ricorso gerarchico.
Art. 89.  Sanzioni.
Art. 90.  Sanzioni.
Art. 91.  Sanzioni.
Art. 92.  Sanzioni.
Art. 93.  Sanzioni.
Art. 94.  Sanzioni.


§ 64.1.29 - D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

(G.U. 26 aprile 1980, n. 114 - S.O.).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Capo I

Generalità

 

Art. 1. Finalità.

     Le presenti norme si applicano alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. Esse intendono garantire il buon governo dei giacimenti di idrocarburi; tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marini; evitare ingiustificati impedimenti e intralci alla navigazione marittima ed aerea e alla pesca, danni o pericoli alla fauna e flora marina, a condotte, cavi ed altri impianti sottomarini.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     Le attività di cui al precedente articolo sono soggette, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave e alle altre leggi e regolamenti dello Stato in materia di prevenzione incendi, sicurezza ed igiene del lavoro, in quanto applicabili.

 

Capo II

Competenze ed accesso ai lavori

 

     Art. 3. Competenze.

     La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita a mezzo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (d'ora in poi indicato per brevità con la sigla U.N.M.I.) e delle sue sezioni (d'ora in poi denominate «sezioni idrocarburi»).

     Restano salvi i poteri di vigilanza e di intervento delle altre amministrazioni dello Stato loro attribuiti da leggi e regolamenti.

 

     Art. 4. Controlli.

     Gli ingegneri e i periti addetti all'U.N.M.I. ed alle sezioni idrocarburi possono effettuare visite di controllo ai mezzi, agli impianti ed alle attrezzature impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

     Uguale potere compete al personale civile e militare delle altre amministrazioni dello Stato interessate, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

     Gli esercenti sono tenuti ad agevolare le visite di controllo mettendo a disposizione degli incaricati anche i mezzi di trasporto necessari.

 

     Art. 5. Accesso ai lavori.

     L'accesso ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi è vietato agli estranei ai lavori.

     I permissionari e i concessionari devono predisporre i mezzi e le segnalazioni atti a prevenire l'accesso.

     Gli estranei ai lavori possono accedere ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti di cui sopra previa autorizzazione della società titolare o di persona all'uopo delegata e durante la visita devono essere accompagnati da persona appositamente incaricata.

 

     Art. 6. Denuncia di esercizio per attività di prospezione.

     Il titolare di un permesso di prospezione, di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere lavori di prospezione deve presentare denuncia di esercizio nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 [1].

     La denuncia è fatta secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 [2].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     La denuncia deve essere controfirmata da tutte le persone in essa nominate.

     Le sostituzioni del direttore responsabile sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 [6].

     Le sostituzioni dei sorveglianti sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 [7].

     Qualora il titolare affidi l'esecuzione dei lavori di prospezione ad impresa specializzata, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi con la stessa denuncia di esercizio, la quale deve essere controfirmata dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

     Qualora il titolare affidi ad una o più imprese specializzate l'esecuzione di singole operazioni o servizi, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi prima dell'inizio delle operazioni.

     La comunicazione deve essere controfirmata o confermata successivamente dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

     Le imprese specializzate sono tenute all'osservanza delle norme di sicurezza di cui al presente decreto.

     Il titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera delle imprese specializzate predette.

 

     Art. 7. Denuncia di esercizio per attività di ricerca e di coltivazione.

     Il titolare di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione deve presentare denuncia di esercizio per i lavori di ricerca o di coltivazione nei modi e nei termini di cui all'articolo 6 [8].

     In particolare, per ogni cantiere di perforazione di pozzi destinati alla ricerca o alla coltivazione di giacimenti di idrocarburi sottostanti ad aree marine, ancorché si tratti di pozzi direzionali partenti dalla terra ferma e ricadenti pertanto sotto la disciplina vigente per le perforazioni a terra, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve denunciare le generalità delle persone responsabili delle operazioni da compiere sul cantiere o esternamente ad esso ai fini della esecuzione dei lavori di perforazione.

     Se la perforazione è eseguita da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, deve essere specificata, nella suddetta denuncia, la persona alla quale è affidato il compito di capo piattaforma definito ai successivi articoli 8 e 9.

     Le denunce predette devono essere rivolte alla sezione idrocarburi almeno otto giorni prima dell'inizio delle operazioni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e devono essere controfirmate da tutte le persone ivi nominate.

     Le sostituzioni, sia pure temporanee, delle persone di cui sopra devono essere comunicate entro otto giorni all'autorità predetta per avere effetto nei suoi confronti.

     Qualora il titolare affidi l'esecuzione dei lavori di perforazione ad impresa specializzata ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi con la stessa denuncia di esercizio, la quale deve essere controfirmata dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

     Qualora il titolare affidi ad una o più imprese specializzate l'esecuzione di singole operazioni o servizi, ne deve dare immediata comunicazione alla sezione idrocarburi prima dell'inizio delle operazioni. La comunicazione deve essere controfirmata o confermata successivamente dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

     Le imprese specializzate sono tenute alla osservanza delle norme di sicurezza di cui al presente decreto.

     Il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

 

     Art. 8. Responsabilità del capo piattaforma.

     Sulle piattaforme fisse e sulle piattaforme mobili non semoventi il capo piattaforma è responsabile, in conformità delle norme del presente decreto, della sicurezza delle operazioni di abbassamento, sollevamento e galleggiamento dell'unità, dell'esecuzione dei lavori di perforazione, nonché della tenuta ed impiego dei dispositivi e dei mezzi di segnalazione, di salvataggio e antincendio.

     Il capo piattaforma deve curare, ai fini della sicurezza, l'addestramento del personale a bordo e le esercitazioni relative.

     Il capo piattaforma deve tenere il registro di piattaforma, sul quale sono annotati gli adempimenti prescritti dal presente decreto e il giornale di sonda previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

     Il modello del registro di piattaforma è stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; fino a tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale le annotazioni sono effettuate su registri liberamente scelti dal capo piattaforma.

     Sulle piattaforme non semoventi il capo piattaforma può avvalersi, per le manovre tecnico-nautiche indicate al comma primo, di un esperto di competenza specifica.

     Gli accertamenti dell'idoneità del capo piattaforma nonché degli esperti sopra menzionati in ordine alle manovre tecnico-nautiche indicate al comma primo sono devoluti al Ministero della marina mercantile.

     Per i capi piattaforma aventi cittadinanza diversa da quella italiana, il possesso delle capacità tecnico-nautiche deve essere attestato mediante la esibizione di titoli, ritenuti idonei dal Ministero della marina mercantile. Tali titoli devono essere dichiarati autentici dall'autorità consolare del Paese che li ha rilasciati.

     Sulle piattaforme di qualsiasi tipo il capo piattaforma deve disporre di un adeguato numero di persone esercitate nella messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio, nella loro manovra e nell'uso degli accessori di bordo.

     Durante le fasi di rimorchio delle piattaforme di qualsiasi tipo devono essere osservate le relative norme vigenti.

 

     Art. 9. Responsabilità del comandante.

     Le piattaforme semoventi, durante la navigazione, sono assimilate alle navi e come tali sono sottoposte alle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di navigazione marittima.

     Il comandante è responsabile delle operazioni tecnico nautiche della piattaforma e di ogni altra operazione relativa alla navigazione. Egli è altresì responsabile per i danni da rischi marittimi ai quali sono esposte la piattaforma e le persone anche durante le operazioni al pozzo con piattaforma ormeggiata.

     Il capo piattaforma è responsabile, per la parte che gli compete, dell'esecuzione dei lavori di perforazione nonché dell'osservanza e dell'esatta applicazione a bordo delle norme di sicurezza oggetto della presente legge, in quanto applicabili alle piattaforme semoventi, durante le operazioni al pozzo con piattaforma ormeggiata. Egli deve immediatamente informare il comandante dell'insorgenza di situazioni al pozzo che possono costituire pericolo per l'unità.

     Parimenti il comandante deve informare il capo piattaforma dell'approssimarsi di condizioni meteorologiche pericolose.

     In entrambi i casi il comandante e il capo piattaforma, ciascuno per la parte di propria competenza, attuano i provvedimenti più idonei a fronteggiare la situazione di pericolo. In caso di contrasto le decisioni finali spettano al comandante.

     Le navi di perforazione sono sottoposte alla stessa disciplina per le specifiche operazioni e per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

     Sulle piattaforme semoventi e sulle navi di perforazione, oltre ai normali libri di bordo, deve essere tenuto, a cura del comandante, il registro di piattaforma di cui all'articolo precedente.

     Deve essere altresì tenuto, a cura del capo piattaforma, il giornale di sonda previsto dall'art. 67 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

 

          Art. 10. Infortuni. [9]

 

     Art. 11. Accertamenti. [10]

 

     Art. 12. Incidenti o eventi straordinari.

     Ogni incidente o altro evento straordinario che si verifichi nel corso dell'esecuzione delle operazioni minerarie e che arrechi, o sia suscettibile di arrecare danno all'ambiente o alle altre attività indicate nell'art. 1 è denunciato immediatamente - oltre che alla sezione idrocarburi - agli organi statali competenti ai sensi del secondo comma dell'art. 49 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

     Lo stesso obbligo incombe anche alle imprese specializzate di cui gli articoli 6 e 7 del presente decreto.

 

     Art. 13. Informazioni meteorologiche.

     Il capo piattaforma o il comandante, in caso di piattaforma semovente o di nave di perforazione, deve provvedere affinché dettagliate informazioni sulla situazione meteorologica della zona delle operazioni ed i preventivi avvisi di burrasca siano raccolti a bordo da personale esperto e con apparecchiature idonee.

     Durante i lavori di perforazione devono inoltre essere rilevate con continuità, mediante idonee apparecchiature, la direzione e la velocità del vento.

     Le informazioni raccolte e i dati rilevati direttamente devono essere comunicati, su richiesta, all'autorità marittima.

 

TITOLO II

Sicurezza nelle operazioni di prospezione

 

Capo I

Autorizzazioni

 

     Art. 14. Programma di lavoro in permessi di prospezione.

     Il richiedente un permesso di prospezione è tenuto ad indicare nel programma di lavoro da allegare alla istanza il metodo di prospezione che intende utilizzare ed il periodo di tempo previsto per l'esecuzione delle operazioni in mare.

     Se trattasi di rilievo con metodo sismico, il richiedente è tenuto ad elencare le linee sismiche, per ognuna delle quali deve indicare la lunghezza e le coordinate del punto iniziale e del punto finale.

     Il titolare del permesso di prospezione è tenuto a comunicare alla sezione idrocarburi ed al dipartimento militare marittimo competenti, con almeno otto giorni di anticipo, la data di effettivo inizio delle operazioni in mare; deve altresì comunicare tempestivamente la data di ultimazione delle operazioni stesse.

     Il titolare è tenuto inoltre a munirsi in tempo utile delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni suddette ed in particolare delle concessioni per l'impianto e l'esercizio delle stazioni per la radiolocalizzazione e per l'impiego delle frequenze di lavoro.

 

     Art. 15. Prescrizioni.

     Il permesso di prospezione contiene le prescrizioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite l'Amministrazione della marina mercantile e ove occorra le altre amministrazioni dello Stato interessate, ritenga di imporre per tutelare la sicurezza dei lavoratori e il regolare svolgimento delle lavorazioni nonché agli altri fini espressi all'art. 1 delle presenti norme.

     Il permissionario è tenuto ad osservare ogni ulteriore prescrizione che, ai fini predetti, possa essere imposta dalla sezione idrocarburi durante l'esercizio del permesso.

 

     Art. 16. Programma di lavoro in permessi di ricerca o concessioni di coltivazione.

     Il titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere operazioni di prospezione nell'ambito rispettivamente del permesso o della concessione, deve presentare alla sezione idrocarburi, per l'approvazione, il programma di lavoro con le indicazioni di cui all'art. 14.

     Il titolare di cui sopra è tenuto:

     a rispettare le condizioni generali contenute nel decreto di conferimento del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione;

     a rispettare le ulteriori prescrizioni che l'ingegnere capo della sezione idrocarburi, nell'autorizzare le operazioni di prospezione, ritenesse di imporre, sentita la Amministrazione della marina mercantile e se del caso le altre amministrazioni dello Stato interessate, per tutelare la sicurezza dei lavoratori ed il regolare svolgimento delle operazioni nonché per gli altri fini di cui all'art. 1;

     a munirsi tempestivamente delle autorizzazioni di cui al precedente art. 14, quarto comma.

 

Capo II

Esecuzione delle operazioni di prospezione

 

     Art. 17. Documentazione.

     Il dirigente la squadra che esegue i lavori di prospezione deve tenere la documentazione giornaliera relativa allo svolgimento degli stessi e all'adempimento delle prescrizioni previste nel presente decreto in quanto rientranti nella sua competenza.

     Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione delle amministrazioni dello Stato interessate per un anno dalla comunicazione della fine dei lavori.

 

     Art. 18. Mezzi individuali di salvataggio ed esercitazioni.

     L'equipaggio delle navi impiegate nelle operazioni di prospezione ed il personale addetto ai lavori medesimi devono avere sempre a disposizione cinture di salvataggio in numero non inferiore al 110 per cento di tutte le persone imbarcate e salvagenti anulari in numero non inferiore a due, muniti di sagola e di boetta luminosa, cassette medicinali, e, quando accorra, calzature, guanti, occhiali, maschere ed indumenti adatti alle particolari condizioni di lavoro.

     L'equipaggio ed il personale addetto ai lavori di prospezione devono effettuare esercitazioni quindicinali di addestramento per fronteggiare situazioni di emergenza in mare, secondo le prescrizioni della capitaneria di porto competente e sotto la responsabilità del comandante.

     Le esercitazioni devono essere annotate nel giornale nautico.

 

     Art. 19. Impiego di esplosivi.

     Nei casi in cui venga riconosciuta dalle amministrazioni concedenti la indispensabilità di impiego di cariche esplosive, devono essere osservate le seguenti norme:

     1) il prelevamento, il trasporto e l'imbarco degli esplosivi sono soggetti all'autorizzazione della capitaneria di porto ed a quella di pubblica sicurezza competenti.

     Per l'imbarco ed il trasporto via mare degli esplosivi devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione;

     2) le navi per il trasporto degli esplosivi devono essere riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

     Esse devono essere munite di apparecchiature di tipo approvato, per l'avvistamento elettronico a distanza; devono disporre di locali ventilati, secchi, chiusi a chiave, opportunamente ubicati per il deposito degli esplosivi; debbono avere a bordo personale specializzato nel maneggio degli esplosivi;

     3) l'operatore è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni imposte dalle amministrazioni competenti ai sensi dei precedenti articoli 15 e 16 e che determinano, in particolare, l'orario delle operazioni e le zone marittime relative, il peso massimo e le profondità delle cariche, nonché la distanza dagli impianti fissi da pesca o da impianti, condotte e cavi sottomarini quali acquedotti, oleodotti, gasdotti, cavi telegrafici, telefonici, di trasporto di energia e simili;

     4) la data delle operazioni, le linee sismiche, il peso delle cariche e la profondità di scoppio devono essere comunicati al dipartimento militare marittimo e alla capitaneria di porto competenti con almeno otto giorni di anticipo;

     5) le esplosioni non possono essere effettuate in alcun caso a distanza inferiore a 100 metri dal confine della piattaforma continentale con altro Stato frontista, salvi diversi accordi intervenuti con lo Stato stesso;

     6) prima dell'inizio delle operazioni gli apparecchi di avvistamento elettronico a distanza devono essere tenuti in azione con continuità sull'intero orizzonte;

     7) le apparecchiature radio-trasmittenti impiegate a bordo delle navi per la esecuzione dei lavori di prospezione devono essere elettricamente schermate al fine di evitare interferenze con le operazioni di brillamento a mezzo di cariche esplosive.

     Le apparecchiature radiotrasmittenti installate a bordo di navi, elicotteri o piattaforme ubicate nelle immediate vicinanze dei battelli sismici, non devono essere tenute in funzione durante il brillamento delle cariche esplosive;

     8) i prodotti esplodenti e gli accessori di tiro devono essere preventivamente riconosciuti a norma dell'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

     9) le cariche di esplosivi devono essere tali da diventare innocue dopo una permanenza in acqua di durata non superiore a ventiquattro ore;

     10) le operazioni di prospezione giornalmente effettuate devono essere, a cura del dirigente della squadra, oggetto di adeguata documentazione come indicato nell'art. 17. Vanno espressamente indicate le caratteristiche delle cariche, il numero delle esplosioni con la specificazione dei punti di scoppio e le eventuali cariche inesplose, nonché gli eventuali effetti delle operazioni sulla vita marina.

     La documentazione predetta deve essere tenuta a disposizione delle amministrazioni dello Stato interessate per un anno dalla comunicazione della fine dei lavori.

 

TITOLO III

Sicurezza nelle operazioni di perforazione

 

Capo I

Autorizzazioni

 

     Art. 20. Programma di perforazione.

     Il titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione che intende effettuare una perforazione è tenuto ad inviare alla competente sezione idrocarburi per l'approvazione il relativo programma nel quale devono essere indicati:

     1) l'ubicazione del pozzo mediante le coordinate geografiche e la rappresentazione grafica sulla carta nautica dell'Istituto idrografico della Marina alla scala 1:250.000 con il perimetro dell'area del permesso o della concessione, le eventuali altre installazioni minerarie ivi esistenti e, possibilmente, la linea di costa prospiciente;

     2) la profondità da raggiungere in relazione al tema di ricerca o al piano di sviluppo o di coltivazione previsto;

     3) la profondità delle acque nel punto prescelto;

     4) la data di inizio dei lavori e la durata presunte;

     5) l'unità di perforazione da impiegare, le sue caratteristiche costruttive e di impiego con la descrizione dettagliata degli impianti ed il corredo di chiare rappresentazioni grafiche della stessa al fine di accertarne la rispondenza alle norme del presente decreto e, se trattasi di nave di perforazione, l'indicazione della bandiera;

     6) le caratteristiche del fondo marino, per quanto è noto dai dati generali, ed il programma di indagine preliminare da attuare ai sensi del successivo art. 24;

     7) le caratteristiche del sistema di ormeggio o del sistema di posizionamento dinamico, con analisi critica della loro affidabilità in relazione alle condizioni del mare;

     8) il programma di tubaggio, di cementazione, le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni, la natura del fluido di circolazione;

     9) i nominativi delle eventuali imprese specializzate alle quali è affidata l'esecuzione di operazioni speciali;

     10) natura e quantità degli effluenti liquidi e gassosi che eventualmente debbano essere immessi nell'ambiente.

     Per le unità di perforazione che operino per la prima volta nelle zone di cui all'art. 1 del presente decreto la documentazione di cui al punto 5) deve essere trasmessa alla competente sezione idrocarburi ed all'U.N.M.I. con anticipo non inferiore a due mesi, acciocché la sezione idrocarburi possa compiere in tempo utile le valutazioni preliminari necessarie per verificare la rispondenza delle unità alle norme del presente decreto.

     A tal fine l'ingegnere capo della sezione idrocarburi può disporre l'effettuazione di visite preliminari all'impianto, ovunque esso si trovi. Le spese relative sono a carico della società richiedente.

     Per le unità di perforazione che hanno già operato nelle zone di cui all'art. 1 del presente decreto da non più di cinque anni, la società richiedente può omettere la documentazione di cui al punto 5), indicando gli estremi della più recente autorizzazione ricevuta ed illustrando dettagliatamente, con l'ausilio anche di elaboratori grafici, le eventuali modifiche rilevanti ai fini della sicurezza successivamente apportate.

 

     Art. 21. Approvazione del programma.

     L'ingegnere capo della sezione idrocarburi trasmette, con il proprio avviso, il programma di perforazione all'U.N.M.I. che richiede alle altre amministrazioni civili e militari dello Stato interessate il parere di competenza, le condizioni e le limitazioni che esse ritengono indispensabili per garantire la libertà e la sicurezza della navigazione, l'esercizio della pesca, la conservazione delle risorse biologiche del mare, l'integrità degli impianti sottomarini nonché la tutela della sicurezza militare ed il soddisfacimento di speciali esigenze di natura militare.

     L'U.N.M.I., tenuto conto dei pareri espressi dalle amministrazioni suddette, comunica alla sezione idrocarburi le eventuali condizioni e limitazioni sulla base delle quali, e di quelle eventuali di propria competenza, l'ingegnere capo rilascia l'autorizzazione, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate.

     Per l'installazione dell'unità di perforazione devono essere osservate le disposizioni del codice della navigazione.

 

     Art. 22. Modificazioni del programma.

     Ogni modificazione del programma di perforazione deve essere comunicata tempestivamente all'ingegnere capo della sezione idrocarburi, il quale, se necessario informa le altre amministrazioni interessate.

 

Capo II

Postazione delle unità di perforazione

 

     Art. 23. Ubicazione.

     Nell'ubicazione delle piattaforme fisse e mobili si deve tener conto dell'esistenza di condotte, cavi ed altre opere fisse considerate di pubblica utilità.

     L'ubicazione prescelta deve essere inoltre tale da non interferire con rotte di navigazione obbligate (specie quelle di accesso ai porti) e da non arrecare restrizioni indebite ad interessi acquisiti da parte di terzi.

     Il titolare del permesso o della concessione di coltivazione, almeno otto giorni prima della messa in postazione dell'unità di perforazione, deve darne comunicazione al dipartimento militare marittimo ed alla capitaneria di porto competenti specificando le coordinate geografiche. Deve altresì comunicare preventivamente la data dell'arrivo in postazione.

 

     Art. 24. Indagine preliminare.

     Prima della messa in postazione dell'unità di perforazione il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve acquisire adeguate informazioni sulle condizioni del fondo e del sottofondo marini, al fine della verifica dell'idoneità del sistema di ormeggio prescelto e della individuazione di circostanze che possano determinare situazioni di pericolo.

     Ai fini suddetti il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve eseguire una indagine preliminare, intesa ad accertare, con l'ausilio di sistemi ottici, acustici e magnetici, la topografia e la natura litologica del fondo marino nella zona prescelta per la postazione dell'unità di perforazione; l'ubicazione di eventuali opere ed impianti fissi sottomarini; l'eventuale presenza di relitti o proiettili inesplosi; l'esistenza di circostanze geologiche o tettoniche che possano far presumere una situazione di pericolo.

     Le conclusioni della indagine preliminare sono trasmesse alla sezione idrocarburi, prima della messa in postazione, dal titolare del permesso di ricerca o della concessione.

     Peraltro, qualora le conoscenze già acquisite, il particolare tipo di unità di perforazione impiegata e la tipologia del fondo marino rendano totalmente o parzialmente superflue le indagini di cui al secondo comma, l'ingegnere capo della sezione idrocarburi, a richiesta del titolare, può autorizzare la messa in postazione prescindendo dalle indagini stesse.

 

     Art. 25. Postazione.

     Effettuato il posizionamento dell'unità di perforazione, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione comunica alla sezione idrocarburi, al dipartimento militare marittimo e alla capitaneria di porto competenti l'ubicazione della postazione.

     Dell'esattezza della rilevazione è responsabile il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione.

     Nel rilevamento è ammessa la tolleranza massima di quaranta metri. Nei casi di contestazione con titolari di permessi o di concessioni limitrofe decide l'ingegnere capo della sezione idrocarburi.

 

     Art. 26. Prescrizioni per il trasbordo.

     Il ponte inferiore della piattaforma deve essere collocato ad un'altezza dal livello del mare tale da non essere raggiunto dalle onde nelle maggiori mareggiate prevedibili in cento anni.

     Le piattaforme fisse e mobili devono essere dotate di attracchi o di mezzi di imbarco e sbarco di uomini, situati in posizione tale da consentire che tali operazioni si svolgano con la massima sicurezza possibile.

     Il trasbordo di persone da natanti può essere effettuato anche con gabbia azionata dalla gru di bordo. L'operazione deve essere effettuata da un gruista esperto con l'ausilio di almeno due operai sul natante.

     Durante il trasbordo le persone devono indossare il giubbotto salvagente e devono essere assicurate alla gabbia con cinture di sicurezza.

     Il trasbordo con gabbia è in ogni caso vietato se le condizioni meteomarine, a giudizio del capo piattaforma o del comandante, in caso di nave di perforazione e di piattaforma semovente, sono tali da non garantire la sicurezza delle operazioni.

 

     Art. 27. Operazioni di abbassamento e sollevamento.

     L'abbassamento e il sollevamento delle piattaforme devono essere condotti tenendo presenti gli elementi caratteristici della stabilità del particolare tipo di impianto, che devono essere rilevabili prontamente per ogni condizione di carico dal capo piattaforma.

     Tutte le persone presenti sulla piattaforma durante le operazioni di abbassamento e di sollevamento della stessa devono essere munite di cintura di salvataggio.

     All'esecuzione di operazioni nei piani o nelle parti inferiori della piattaforma devono essere addetti contemporaneamente almeno due operai.

     Il capo piattaforma non deve dare inizio ad operazioni di abbassamento o sollevamento se non si sia preventivamente assicurato all'esistenza di condizioni all'uopo favorevoli, tenendo conto della entità e della distribuzione dei carichi, del moto ondoso, del vento e della velocità delle correnti.

     Egli deve annotare nel registro di piattaforma un resoconto delle operazioni effettuate, degli eventuali incidenti verificatisi e dei provvedimenti presi.

 

     Art. 28. Zone di sicurezza.

     Intorno alle piattaforme fisse e mobili è stabilita una zona di sicurezza nella quale è proibito l'accesso a navi ed aerei non autorizzati.

     Per le teste di pozzo e per le apparecchiature di produzione installate a fondo mare è parimenti stabilita una zona di sicurezza nella quale sono vietate le operazioni di ancoraggio e di pesca di profondità.

     In entrambi i casi la zona di sicurezza è fissata con ordinanza dalla capitaneria di porto competente, sentita la sezione idrocarburi.

     L'ordinanza indica i limiti della zona di sicurezza che può estendersi fino alla distanza di 500 metri intorno alle installazioni, misurata a partire da ciascun punto del loro bordo esterno. L'ordinanza altresì precisa il divieto o le limitazioni imposti alla navigazione, all'ancoraggio e alla pesca.

     Entro le acque territoriali la zona di sicurezza, su richiesta del titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione, può comprendere in un'unica area più installazioni.

     La zona di sicurezza in prossimità della linea di confine con la piattaforma continentale di Stato frontista è stabilita in base ad accordi da concludere con lo Stato stesso.

 

Capo III

Sicurezza dell'unità di perforazione e degli impianti a bordo

 

     Art. 29. Generalità.

     La piattaforma o la nave di perforazione deve essere costruita, attrezzata e mantenuta in modo da offrire sufficienti condizioni di sicurezza al lavoro che su di essa si compie.

     In particolare essa deve rispondere alle prescrizioni previste nel presente capo.

 

     Art. 30. Alloggi.

     I locali destinati all'alloggio devono essere separati dalle aree di lavoro e non devono avere comunicazioni dirette con la sala macchine, con la sala pompe e con il locale vasche, nonché con luoghi chiusi in cui si trovino serbatoi ed apparecchiature di produzione. I locali stessi devono essere collegati mediante agevoli vie di transito, tenute sgombre, ai posti ove si trovino attrezzature di salvataggio o altri dispositivi per il rapido scampo. Essi devono inoltre essere sufficientemente isolati da rumori, ventilati, riscaldati quando occorra e adeguatamente illuminati.

 

     Art. 31. Prescrizioni.

     L'unità di perforazione deve essere provvista, oltre che della normale via di accesso o di uscita del personale, di mezzi ausiliari come scale a pioli, rigide o alla marinara, che consentano il sollecito abbandono dell'unità da parte del personale in caso di pericolo.

     Il ponte deve essere recintato con parapetti.

     I ponti e le aree di lavoro non devono essere sdrucciolevoli;  i passaggi e le scale devono essere muniti di corrimano.

     Il perimetro dell'eliporto deve portare in aggetto una rete di sufficiente robustezza e dimensioni in modo da prevenire la caduta di persone dal piano dell'eliporto stesso.

 

     Art. 32. Prescrizioni relative ai macchinari in genere.

     I macchinari e loro parti, gli attrezzi, le condotte, i serbatoi ed ogni altro impianto installato a bordo della piattaforma o della nave di perforazione devono rispondere, in relazione all'ambiente in cui si trova l'installazione, a requisiti di sicuro impiego e devono essere sempre tenuti in buono stato di manutenzione.

     Le macchine di sollevamento devono essere munite di dispositivi atti a permettere in qualsiasi momento la fermata del carico; la velocità di discesa deve essere sempre contenuta entro limiti di sicurezza.

     Appositi avvisi di pericolo devono essere collocati nell'ambito della zona delle operazioni.

     Le parti del sistema di manovra della batteria di perforazione (fune, argano, taglia fissa, taglia mobile e gancio) devono essere calcolate in rapporto alle più gravose condizioni di lavoro normale.

     Presso ogni impianto deve essere tenuto a disposizione della sezione U.N.M.I. un registro delle funi del sistema di manovra.

     Le caratteristiche costruttive, i criteri di esercizio e manutenzione del sistema predetto nonché il modello del registro delle funi sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 33. Recipienti a pressione.

     Le caldaie a vapore, i motori a combustione interna ed i recipienti a pressione devono rispondere ai requisiti di sicurezza di cui alle norme vigenti.

 

     Art. 34. Apparecchiature elettriche.

     Gli impianti, le macchine e gli apparecchi elettrici devono essere di costruzione rispondente ai requisiti di sicuro impiego in relazione all'ambiente in cui si trova la installazione e devono essere installati, collegati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo.

     Nella installazione, modificazione, riparazione, manutenzione, ispezione di un impianto, macchinario ed apparecchio elettrico devono essere prese le precauzioni atte ad evitare il pericolo di folgorazione, incendio ed esplosione.

 

     Art. 35. Impianto elettrico di emergenza.

     L'unità di perforazione deve disporre di un impianto elettrico di emergenza capace di entrare automaticamente in funzione in caso di avaria dell'impianto elettrico principale.

     L'impianto di emergenza deve essere in grado di alimentare contemporaneamente le apparecchiature elettriche che azionano i segnali ottici ed acustici, gli impianti di telecomunicazione, i sistemi di monitoraggio e di allarme, le attrezzature anti-incendio e le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni, gli apparati di controllo della navigazione, gli ascensori, gli apparati di sicurezza degli operatori subacquei, le luci di emergenza nei luoghi rilevanti ai fini della sicurezza (quartieri d'abitazione, sala macchine, sala controllo, ponti ed aree di lavoro, eliporti, stazioni di raduno per l'abbandono della nave).

     L'impianto di emergenza deve essere collocato sul ponte principale lontano dall'impianto elettrico normale e deve avere un proprio serbatoio di combustibile sufficiente ad assicurare almeno ventiquattro ore di funzionamento ininterrotto.

     Il funzionamento dell'impianto di emergenza deve essere provato almeno ogni tre mesi ed i risultati delle prove annotati nel registro di piattaforma.

 

     Art. 36. Sistema di batteria di emergenza.

     In aggiunta all'impianto elettrico normale ed a quello di emergenza di cui al precedente art. 35, l'unità di perforazione deve disporre di un sistema di batterie di emergenza, con sufficiente capacità per assicurare sei ore continuative di funzionamento degli impianti di telecomunicazione, dei segnali ottici ed acustici, delle luci di emergenza lungo le vie di scampo, nell'eliporto, nelle stazioni di raduno per l'abbandono dell'unità.

     Il sistema di batterie deve essere predisposto in modo che l'erogazione di energia alle installazioni elettriche suddette avvenga automaticamente quando si arresti l'impianto elettrico di emergenza di cui all'art. 35 e l'impianto elettrico principale non sia operante.

 

     Art. 37. Zone pericolose.

     Sulle unità di perforazione è classificata «pericolosa» una zona definita da un cerchio avente il raggio di 10 metri orizzontali misurati sul piano di sonda dal centro del pozzo, estesa in senso verticale per 9 metri sotto il piano di sonda e per 3 metri al di sopra del piano di sonda.

     Sulle unità predette è classificata «pericolosa» anche una zona definita in tutte le direzioni da un raggio di almeno 3 metri intorno a vibrovagli, vasche, canali di scorrimento ed ogni altra installazione aperta impiegata per la circolazione del fango.

     Sulle piattaforme di produzione è fatta la stessa classificazione di «zone pericolose» di cui ai due capoversi precedenti, nei casi di perforazione o di intervento con impianto di servizio sui pozzi esistenti.

     Sulle piattaforme medesime è classificata «pericolosa» ogni zona di raggio non inferiore a 15 metri intorno ad uno scarico libero di fluido petrolifero.

     Sulle piattaforme di perforazione e su quelle di produzione, è infine classificata «zona pericolosa» ogni ambiente chiuso nel quale può formarsi o raccogliersi una miscela esplosiva di gas.

 

     Art. 38. Prescrizioni per le zone pericolose.

     Nelle zone classificate «pericolose» ai sensi dell'articolo precedente, gli impianti di forza motrice e le apparecchiature elettriche devono essere conformi alle seguenti disposizioni:

     1) i generatori elettrici, le apparecchiature di illuminazione e le altre installazioni elettriche fisse devono essere di tipo antideflagrante secondo le norme C.E.I.;

     2) gli impianti elettrici fissi di cui al punto precedente devono far capo a interruttori principali distinti per forza motrice per illuminazione, ubicati fuori della «zona pericolosa» e collocati in modo da poter essere prontamente accessibili in caso di emergenza;

     3) l'equipaggiamento elettrico portatile e le lampade a mano devono essere di tipo antideflagrante;

     4) i motori a combustione interna devono essere di tipo stagno e devono essere allogati in compartimenti chiusi costruiti con materiali incombustibili e mantenuti in sovrappressione.

     In ogni caso i punti di aspirazione dell'aria di alimentazione ed i punti di scarico dei gas combusti devono ricadere al di fuori della «zona pericolosa».

 

     Art. 39. Responsabile degli impianti elettrici e motori.

     A bordo deve essere presente in permanenza un tecnico qualificato responsabile della condotta degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna.

 

Capo IV

Sicurezza contro gli incendi

 

     Art. 40. Disposizioni per le unità galleggianti.

     Per la prevenzione, la individuazione e la estinzione degli incendi a bordo delle unità galleggianti di perforazione e di produzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 200 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154.

     Gli accertamenti relativi al rilascio delle annotazioni di sicurezza per le predette unità sono demandati ad una commissione di visita composta:

     dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato, che la presiede;

     dal medico di porto;

     da un ingegnere o perito designato dal registro italiano navale;

     da un ingegnere della competente sezione idrocarburi;

     da un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale di porto di grado non superiore a tenente di vascello.

 

     Art. 41. Disposizioni per le unità fisse. [11]

 

     Art. 42. Servizio antincendio e piano di emergenza.

     In ogni unità di perforazione o produzione, se presidiata, il datore di lavoro organizza un servizio antincendio, costituito, quando del caso, da un capo responsabile e da una squadra di emergenza [12].

     La costituzione e le dotazioni della squadra sono determinate dal datore di lavoro [13].

     Il datore di lavoro, per le unità semoventi o navi di perforazione, predispone un piano di emergenza che preveda norme generali di condotta per tutto il personale e particolari incombenze per il personale del servizio antincendio. Il piano deve essere reso pubblico mediante affissione su appositi quadri posti anche nei locali logistici [14].

     La squadra deve periodicamente eseguire esercitazioni secondo quanto previsto dal piano di emergenza e verificare lo stato di efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei materiali antincendio e di soccorso.

     Le esercitazioni e le verifiche devono essere annotate sul registro di piattaforma.

 

     Art. 43. Mezzi antincendio.

     In ogni unità di perforazione o produzione devono essere installati segnalatori automatici di incendio ed impianti di spegnimento alimentati ad acqua e/o ad altri idonei agenti estinguenti.

     Gli impianti di cui al precedente comma devono avere caratteristiche di compatibilità con l'ambiente in cui operano.

     La rete antincendio deve avere un adeguato numero di idranti, razionalmente distribuiti e deve disporre di una alimentazione alternativa.

     Devono inoltre essere disponibili estintori portatili caricati con idonei agenti estinguenti, ubicati in luoghi facilmente accessibili e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso.

 

     Art. 44. Allarme.

     Ogni inizio di incendio deve essere immediatamente segnalato.

     Un ordine di servizio, nel richiamare tale obbligo a tutto il personale, indica le segnalazioni che devono essere effettuate nonché le modalità di intervento prescritte dall'autorità competente.

     L'allarme di incendio è dato con segnali acustici che possono essere uditi in tutti i punti della piattaforma.

 

     Art. 45. Fiamme libere.

     Nelle zone classificate pericolose a norma dell'art. 37 non è ammesso l'impiego di fiamme libere o di attrezzature che possano produrre fuoco o scintille né l'accumulo di materiali combustibili.

     Il responsabile del servizio antincendio può concedere deroghe quando abbia accertato l'esclusione di ogni pericolo di incendio o di esplosione.

     E' ammesso fumare soltanto nei locali riservati al personale e dove non ne sia fatto espresso divieto. Appositi avvisi di divieto devono essere affissi in particolari zone di pericolo permanente.

 

     Art. 46. Lavori di saldatura e taglio.

     I lavori di saldatura e di taglio di materiali metallici possono essere eseguiti solo quando sia da escludere, a giudizio del responsabile del servizio antincendio, la presenza di gas infiammabili e nei luoghi sgombri da materiali combustibili non sufficientemente protetti.

     Durante l'esecuzione dei lavori di cui al primo comma deve essere sempre disponibile sul posto un estintore.

 

     Art. 47. Bombole di gas in pressione.

     Il trasporto, il collocamento, la conservazione e l'impiego di recipienti contenenti gas in pressione, gas liquefatti o sostanze infiammabili in genere devono essere effettuati con l'osservanza delle norme vigenti.

 

     Art. 48. Comunicazione di incendio.

     In caso di incendio il comandante o il capo piattaforma deve informare con la massima sollecitudine l'autorità marittima più vicina per i necessari interventi.

 

     Art. 49. Regolamento.

     Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge delegata, saranno stabiliti i criteri generali per la sicurezza antincendio delle piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili.

 

Capo V

Monitoraggio

 

     Art. 50. Monitoraggio degli idrocarburi gassosi. [15]

 

     Art. 51. Monitoraggio dell'idrogeno solforato. [16]

 

Capo VI

Impiego degli esplosivi per operazioni speciali

 

     Art. 52. Autorizzazione e modalità di impiego.

     L'impiego degli esplosivi per l'esecuzione di operazioni speciali (ad esclusione delle operazioni di perforazione e taglio delle colonne, di prelievo delle carote di parete e di svincolo delle batterie) è soggetto all'autorizzazione dell'ingegnere capo della sezione idrocarburi.

     Esso deve essere effettuato in conformità di quanto disposto all'art. 19.

     Nessun materiale esplosivo può essere conservato a bordo della piattaforma o della nave di perforazione ad operazione ultimata.

     Qualora per causa di forza maggiore non fosse possibile la rimozione del materiale residuo, questo deve essere conservato con le opportune cautele in locali idonei chiusi a chiave.

 

Capo VII

Impiego di operatori subacquei

 

     Art. 53. Prescrizioni generali.

     Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica.

     Tutte le immersioni devono essere autorizzate dal predetto responsabile.

     Non è consentito l'impiego di operatori subacquei quando non siano presenti a bordo gli equipaggiamenti, le attrezzature ed i mezzi di salvataggio necessari per rendere sicure le immersioni, o quando vi siano dubbi sulle condizioni psico-fisiche degli operatori stessi.

     Il datore di lavoro deve prevedere la disponibilità, a seconda delle situazioni, di una camera iperbarica a bordo o di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di tale attrezzatura [17].

 

Capo VIII

Comunicazioni con la terra ferma e telecomunicazioni

 

     Art. 54. Navi-appoggio.

     L'unità di perforazione deve essere assistita da navi-appoggio per il collegamento con la terra ferma e deve disporre di un eliporto.

     Durante le operazioni di perforazione e gli interventi ai pozzi richiedenti l'impiego di un impianto di perforazione, una nave-appoggio deve rimanere costantemente in posizione di attesa a non più di due miglia nautiche dall'unità di perforazione.

     La nave-appoggio deve essere in condizione di ospitare temporaneamente tutto il personale presente a bordo dell'unità di perforazione e di fornire al personale stesso, in caso di necessità, il primo aiuto.

 

     Art. 55. Impianti radiotelefonici.

     L'unità di perforazione deve essere dotata di impianti radiotelefonici per il collegamento con la terra ferma, con le navi-appoggio, con gli elicotteri di servizio e con altre eventuali unità di perforazione situate in zona.

     L'esercizio dei predetti collegamenti è subordinato al rilascio di apposita concessione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     La stazione radio può operare soltanto con le frequenze assegnate dal Ministero stesso.

 

     Art. 56. Prescrizioni per l'operatore radio.

     Durante le manovre di sollevamento o di abbassamento della piattaforma, in ogni altra operazione che possa determinare una situazione di pericolo ed in particolare durante l'atterraggio o il decollo degli elicotteri e l'accostamento di navi, l'operatore radio deve trovarsi presso l'apparecchio di trasmissione.

 

     Art. 57. Radiofari.

     Per la guida dei mezzi navali ed aerei di servizio, le unità di perforazione devono essere munite di radiofaro il cui esercizio è subordinato a concessione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentiti i Ministeri della difesa, dell'interno e dei trasporti.

     Qualora più unità di perforazione siano situate entro un cerchio di quattro miglia nautiche di raggio è consentito che una sola di esse sia munita di radiofaro.

     La concessione per l'esercizio del radiofaro è subordinata dalla disponibilità delle frequenze.

 

Capo IX

Segnalazioni

 

     Art. 58. Unità ferme.

     Ai fini della sicurezza della navigazione marittima ed aerea l'unità di perforazione deve essere dotata di apparecchiature per segnalazioni ottiche ed acustiche.

     Le suddette segnalazioni devono corrispondere alle prescrizioni del comando zona fari e comando regione aerea competenti per territorio.

 

     Art. 59. Unità di movimento.

     Durante il trasferimento dell'unità di perforazione devono essere impiegati i segnali previsti dalle vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare.

     In caso di sinistro ed in particolare nei casi di abbandono dell'unità, incendio ed uomo in mare si devono usare i segnali di pericolo previsti dalle vigenti norme.

 

Capo X

Condotta dei lavori e prevenzione degli inquinamenti

 

     Art. 60. Disposizioni generali.

     I lavori di perforazione o di intervento ai pozzi devono essere condotti in conformità delle norme di cui al titolo III, cap. II, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in quanto applicabili.

     Deve essere posta la massima cura nell'attuazione della circolazione del fango, nell'esecuzione delle cementazioni e degli altri interventi al pozzo per evitare immissioni in mare di effluenti liquidi e di rifiuti solidi, aventi caratteristiche quantitative o qualitative non conformi a quelle consentite dalle norme e dalle convenzioni internazionali vigenti.

     Nei pozzi completati in condizioni di produrre spontaneamente deve essere installata, all'interno degli stessi ed a quota inferiore al fondo del mare, una valvola di intercettazione o dispositivo equivalente, atta a porre automaticamente in sicurezza il pozzo nell'eventualità che la parte emergente dello stesso sia asportata o danneggiata per qualsiasi causa.

     Nei pozzi completati, sia nel fondo del mare che in superficie, le attrezzature di produzione devono comprendere una valvola di sicurezza costruita ed installata in modo da interrompere automaticamente l'erogazione, in caso di segnale di alta o bassa pressione nella tubazione a valle.

     La valvola deve essere di tipo a sicurezza intrinseca (failsafe).

 

     Art. 61. Scarichi accidentali.

     Nella condotta delle operazioni devono essere adottate misure idonee ad evitare fughe di gas combustibili inquinanti o tossici nell'atmosfera e scarichi accidentali di olio grezzo e gasolina in mare.

     Quando devono essere eseguite prove di produzione del pozzo non ancora allacciato alla rete di raccolta, devono essere previsti opportuni sistemi di contenimento e raccolta o di combustione, atti a prevenire qualsiasi versamento in mare del prodotto.

     Qualora, malgrado le cautele adottate, si verifichino versamenti accidentali e imprevedibili di sostanze oleose in mare, si dovrà intervenire immediatamente con le misure ed i mezzi più idonei, opportunamente predisposti per contenere, rimuovere o rendere innocue le sostanze inquinanti. A tal fine su ciascuna piattaforma, sulle navi- appoggio ed in terraferma, dovranno essere disponibili le attrezzature e le scorte necessarie per assicurare i necessari interventi, in base alle norme che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge delegata, saranno emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     In caso di grave incidente di cui non possa essere assicurato il controllo con i mezzi indicati nel comma precedente, il comandante o il capo piattaforma devono immediatamente richiedere l'intervento dell'autorità marittima, la quale assumerà la direzione delle operazioni di emergenza secondo la vigente normativa.

     Resta fermo in tal caso l'obbligo del titolare del permesso o della concessione di attenersi alle prescrizioni impartite nell'occasione dall'autorità marittima.

     Le spese occorse per i predetti interventi, ivi incluse quelle sostenute dall'Amministrazione della marina mercantile, sono ad esclusivo carico del titolare.

     Il titolare del permesso di ricerca o della concessione è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le vigenti norme o convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi.

 

     Art. 62. Scarichi non accidentali.

     Per evitare danni ai terzi ed alle risorse viventi del mare nonché per prevenire l'inquinamento del mare, del fondo e sottofondo marini è fatto divieto di scaricare in mare;

     fanghi di perforazione a base oleosa;

     idrocarburi liquidi erogati da pozzo in occasione delle prove di strato e di produzione;

     liquami oleosi di sentina, olio esausto dei motori;

     detriti di perforazione (cuttings) derivanti da perforazioni eseguite con l'impiego di fanghi a base oleosa o provenienti da strati mineralizzati ad olio, ad eccezione di quelli che siano stati preventivamente sottoposti ad adeguato lavaggio.

     Qualora i fluidi inquinanti sopra indicati siano associati ad acqua, è consentito lo scarico in mare della parte acquosa non inquinante, previa separazione dei due tipi di fluido mediante idonea attrezzatura, purché la concentrazione di idrocarburi sia inferiore a 50 ppm.

     E' vietato infine lo scarico in mare di rifiuti solidi non degradabili, quali contenitori, sacchi di plastica, scatolame, bottiglie, ecc.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le leggi e le convenzioni internazionali regolanti la materia.

 

     Art. 63. Chiusura mineraria dei pozzi.

     La chiusura mineraria di un pozzo deve essere autorizzata dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi.

     Salvo eccezione autorizzata da quest'ultimo, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della difesa-Marina, la parte della tubazione di rivestimento o altra installazione che emerga dal fondo marino deve essere totalmente rimossa.

 

Capo XI

Norme per il personale

 

     Art. 64. Requisiti fisici.

     Il personale addetto al cantiere di perforazione deve essere di sana e robusta costituzione fisica.

     Tale requisito per il personale nautico iscritto alla 3ª categoria deve essere accertato mediante visita annuale di controllo a cura dell'autorità marittima e per l'altro personale mediante i controlli medici di cui all'art. 93 e al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in quanto applicabili.

 

     Art. 65. Istruzioni al personale.

     Dettagliate istruzioni scritte relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori devono essere predisposte e consegnate dal datore di lavoro al personale delle unità che deve darne ricevuta.

     Il capo della piattaforma nel caso di piattaforme non semoventi, ed il comandante nel caso di piattaforme semoventi o navi di perforazione, sono tenuti ad illustrare, ciascuno nell'ambito della propria competenza, le istruzioni stesse al personale e a disporre periodiche esercitazioni delle quali deve essere steso rapporto nel registro di piattaforma.

     A bordo dell'unità di perforazione deve essere altresì conservato un congruo numero di copie del presente testo, redatto in italiano ed in inglese, a disposizione di chiunque voglia consultarlo.

 

     Art. 66. Elenco del personale.

     Il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve disporre di un elenco nominativo del personale presente a bordo dell'unità di perforazione e dei movimenti che avvengono. Tale elenco deve essere messo a disposizione, a richiesta, delle autorità interessate.

 

     Art. 67. Protezione individuale.

     Il personale in servizio deve sempre fare uso di elmetto e di ogni altro indumento o mezzo protettivo richiesto dalle condizioni di lavoro, come previsto dall'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

 

     Art. 68. Servizi logistici.

     I quartieri di alloggiamento devono essere tenuti in buono stato di pulizia e in ordine. Essi devono essere sufficientemente illuminati, ventilati o riscaldati.

     Provvista adeguata di acqua potabile e viveri deve essere sempre disponibile, in relazione alla distanza dell'unità di perforazione dalla terra ferma.

 

     Art. 69. Accesso a locali inquinati.

     L'accesso ai locali dove vi sia deficienza di ossigeno o presenza di aria inquinata da gas tossici o nocivi o polveri dannose alla salute è permesso soltanto con l'impiego di apparecchio autorespiratore.

 

     Art. 70. Infermeria.

     Sull'unità di perforazione deve essere predisposto un locale adibito ad infermeria con attrezzature di pronto soccorso ed in particolare con apparecchi per la respirazione artificiale e barelle per il trasporto degli infortunati.

     Sull'unità di perforazione deve essere sempre presente una persona in grado di prestare i primi soccorsi nonché altre persone in grado di praticare la respirazione artificiale agli infortunati.

 

     Art. 71. Intervento a bordo di un medico.

     L'operatore, prima della messa in postazione dell'unità, deve assicurarsi della possibilità del pronto intervento a bordo di un medico.

 

Capo XII

Salvataggio

 

     Art. 72. Mezzi collettivi.

     L'unità di perforazione deve essere dotata di mezzi collettivi di salvataggio, imbarcazioni e zattere, ubicati ed attrezzati in modo da garantire in caso di pericolo, un rapido e sicuro scampo al personale addetto.

     I mezzi predetti devono essere in grado di ospitare almeno il doppio delle persone presenti nell'unità di perforazione.

     Lo stato di manutenzione dei mezzi stessi deve essere accertato inizialmente e controllato con adeguata periodicità.

     Devono essere inoltre disposte le esercitazioni di salvataggio almeno una volta al mese, sotto la responsabilità del comandante o del capo piattaforma. Deve essere in ogni caso assicurato che il personale addetto all'unità di perforazione abbia partecipato almeno una volta ad esercitazioni di salvataggio sull'unità medesima.

 

     Art. 73. Mezzi individuali.

     L'unità di perforazione deve avere una dotazione di cinture di salvataggio di tipo approvato, in numero non inferiore al 110 per cento di tutte le persone imbarcate.

     Le cinture devono essere conservate in luogo facilmente accessibile.

     Ogni unità di perforazione deve essere provvista di salvagenti anulari, di numero non inferiore a due, muniti di sagola di lunghezza non inferiore a tre volte la altezza del ponte della unità sul livello del mare, posti sui lati dell'unità ed assicurati in modo da consentire un rapido slancio in caso di necessità.

 

     Art. 74. Emergenza.

     Il capo piattaforma o il comandante, in caso di piattaforme semoventi o di navi di perforazione, prestabilisce i luoghi di riunione per emergenza ed abbandono ed i segnali da usare per la chiamata del personale sui luoghi convenuti.

     Il capo piattaforma assegna a ciascuna persona i compiti da svolgere per ogni caso di emergenza.

     Un ordine di servizio con le istruzioni per i casi di abbandono forzato dell'unità deve essere affisso in punti strategici dell'unità.

 

TITOLO IV

Sicurezza degli impianti di produzione

e delle condotte di trasporto degli idrocarburi

 

Capo I

Piattaforme di produzione e strutture assimilabili

 

     Art. 75. Prescrizioni per gli impianti in superficie

     Le piattaforme e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino e direttamente o indirettamente impiegate per la produzione, il trattamento, lo stoccaggio, il trasferimento su condotte o su natanti degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino, devono essere progettate, costruite e poste in opera in modo da resistere con adeguato grado di sicurezza, oltre ai normali carichi, ai sovraccarichi dovuti all'azione del vento, delle onde, delle correnti, calcolati sulla base del peggior evento prevedibile in cento anni nonché ai sovraccarichi determinati dai venti sismici ragionevolmente prevedibili sulla base dei dati storici e delle conoscenze geotettoniche.

     Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, destinate agli usi di cui al comma precedente o collegate al fondo marino con sistemi rigidi d'ormeggio o con cavi, devono essere realizzate e poste in opera in modo che gli scafi ed i sistemi di ormeggio siano in grado di resistere con adeguato grado di sicurezza all'azione del vento, delle onde e delle correnti nelle peggiori condizioni meteorologiche prevedibili in cento anni.

     (Omissis) [18].

     (Omissis) [19].

     (Omissis) [20].

     (Omissis) [21].

 

     Art. 76. Rinvio.

     A tutte le piattaforme e strutture di cui al precedente art. 75, presidiate o meno, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 47, 53, 58, 60, 61 e 62.

     Alle piattaforme e strutture non presidiate si applicano nei periodi saltuari in cui vi è personale operante a bordo anche gli articoli 44, 45, 48, 64, 66, 67, 68, 69, 71 e 72.

     Alle piattaforme e strutture abitualmente presidiate si applicano infine anche le disposizioni di cui agli articoli 8, 30, 35, 36, 39, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 e 74.

 

     Art. 77. Operazioni di intervento ai pozzi.

     Le operazioni di perforazione che si effettuano a partire dalle piattaforme e strutture di cui all'art. 75 sono soggette, oltre alle disposizioni di carattere generale, a quelle del titolo III del presente decreto, in quanto applicabili.

     Le operazioni di intervento ai pozzi che si effettuino a partire dalle piattaforme e strutture di cui all'art. 75 sono soggette alle disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto e possono essere effettuate previa approvazione da parte dell'ingegnere capo della sezione idrocarburi del relativo programma lavori.

     Il programma lavori da presentare almeno due mesi prima dell'inizio delle operazioni deve contenere: il motivo dell'intervento, tutti i dati significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le apparecchiature di sicurezza che si impiegheranno, la sequenza delle operazioni con le eventuali alternative, la metodologia di controllo dei pozzi adiacenti, se necessaria, la durata stimata delle operazioni, il nome e la posizione delle persone designate quali responsabili delle operazioni in piattaforma.

     Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del programma lavori senza che l'ingegnere capo della sezione idrocarburi abbia comunicato le proprie decisioni, il programma si intende approvato.

     L'ingegnere capo della sezione idrocarburi può impartire eventuali disposizioni in merito alla esecuzione delle operazioni di intervento.

     Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento dandone successiva comunicazione alla sezione idrocarburi.

 

Capo II

Impianti di produzione e condotte sottomarine

 

     Art. 78. Prescrizioni per gli impianti sottomarini.

     Le teste di pozzo e gli altri impianti di produzione collocati sul fondo marino, i serbatoi di stoccaggio sottomarini, le tubazioni rigide o flessibili di collegamento tra gli impianti sottomarini di produzione e di stoccaggio predetti e le installazioni di superficie, con i relativi dispositivi di giunzione, devono rispondere ai requisiti di resistenza e di perfetta tenuta, in relazione alle particolari condizioni operative, e devono essere adeguatamente protetti contro le corrosioni nonché contro le azioni delle correnti e degli altri fattori ambientali.

     I progetti degli impianti predetti nonché degli stabilimenti a terra ad essi direttamente collegati mediante tubazioni devono essere depositati presso la sezione idrocarburi e presso l'autorità marittima competenti, almeno tre mesi prima dell'installazione.

     I progetti devono fornire ragguagli particolareggiati, oltre che sulle caratteristiche degli impianti, sulle condizioni dell'ambiente, sulle modalità di messa in opera, sui programmi di ispezione e di manutenzione previsti nel corso dell'esercizio.

     I progetti sono corredati da dichiarazioni esplicite dei progettisti circa il rispetto dei criteri di cui al primo comma del presente articolo.

     Per l'installazione degli impianti devono essere osservate le disposizioni del codice della navigazione.

     L'autorizzazione all'esercizio degli impianti è accordata secondo le prescrizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 75.

 

     Art. 79. Condotte sottomarine.

     Le condotte sottomarine per il trasporto a distanza degli idrocarburi liquidi e gassosi prodotti dal sottofondo marino nelle aree indicate nell'art. 1 devono rispondere ai requisiti di resistenza, devono presentare giunti sicuri e devono essere adeguatamente protette contro le corrosioni nonché contro le azioni delle correnti e degli altri fattori ambientali.

     I progetti relativi devono essere depositati presso la sezione idrocarburi e presso l'autorità marittima competente almeno tre mesi prima dell'installazione e devono contenere ragguagli sulle caratteristiche delle tubazioni e dei materiali impiegati, sulle condizioni del fondo marino lungo il tracciato, sulle modalità di messa in opera, sulle ispezioni e controlli iniziali e su quelli previsti nel corso dell'esercizio.

     Le autorità competenti, sentito il progettista, possono imporre varianti al tracciato o chiedere l'adozione di particolari accorgimenti, ivi compreso lo spostamento a spese del permissionario o del concessionario degli impianti di telecomunicazioni preesistenti, per prevenire il rischio di danni ad altre opere sottomarine o per evitare indebite interferenze con altre attività di preminente interesse pubblico che si svolgono in mare.

     Nelle aree in cui sussistano concreti rischi di danneggiamento da parte di ancore, attrezzi da pesca, ecc., le autorità competenti possono richiedere l'interramento, parziale o totale, delle tubazioni.

     Per l'installazione delle condotte devono esser osservate le disposizioni del codice della navigazione.

     L'autorizzazione all'esercizio degli impianti è accordata secondo le prescrizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 75.

 

     Art. 80. Protezione delle condotte sottomarine.

     Le condotte sottomarine di cui agli articoli 78 e 79 devono essere munite di sensori di alta bassa pressione in numero adeguato. Il segnale di alta o bassa pressione deve provocare automaticamente l'interruzione del flusso di idrocarburi.

     Il flusso di idrocarburi nelle condotte non deve essere ripristinato sino a quando non siano state sicuramente individuate e rimosse le cause dell'anormale aumento o calo di pressione.

     Analoghi dispositivi di protezione devono essere installati nei collettori, nei separatori ed in genere in tutti gli apparecchi di pressione destinati al trasporto, al contenimento ed al trattamento degli idrocarburi nelle piattaforme di produzione e strutture assimilabili.

     In caso di fughe di idrocarburi o di altri eventi che possono costituire pericolo di danno a persone o a cose, l'operatore deve darne immediata comunicazione alla sezione idrocarburi ed all'autorità marittima per i provvedimenti di competenza. In tal caso il ripristino dell'esercizio delle condotte è subordinato ad esplicito consenso dell'ingegnere capo della sezione idrocarburi, previa reiterazione del collaudo.

     Nel caso di grave incidente di cui non possa essere assicurato il controllo con i mezzi indicati nel comma precedente si applica il disposto del quarto comma dell'art. 61.

 

TITOLO V

Disposizioni transitorie e comuni

 

Capo I

 

     Art. 81. Deroghe.

     Per le unità mobili di perforazione costruite prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per tutte quelle costruite all'estero che intendano operare nelle zone di cui all'art. 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 83, può concedere deroghe alle norme del presente decreto, su domanda degli interessati, purché le unità offrano garanzie equivalenti nei confronti dei rischi alla cui prevenzione tendono le norme derogate.

     A tale scopo il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con anticipo di almeno tre mesi rispetto ai previsti tempi d'impiego delle unità mobili di perforazione, oltre alla documentazione di cui all'art. 20, n. 5, un rapporto contenente la descrizione dettagliata delle parti dell'impianto rilevanti ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, con riferimento alle norme del presente decreto e, nel caso di unità estere, anche alle norme vigenti o suggerite nei Paesi d'origine.

     Il rapporto deve indicare altresì gli eventuali collaudi subiti o le attestazioni ricevute da parte delle autorità preposte alla sicurezza di tali impianti nei rispettivi Paesi.

     La commissione di cui all'art. 83 esamina le richieste di deroga, tenendo presente le correnti tecniche italiane e straniere di costruzione, l'esperienza operativa della unità di perforazione e della società costruttrice, il programma di attività con particolare riferimento alla situazione geomineraria nella quale l'unità deve operare, nonché, per le unità costruite all'estero, i seguenti ulteriori elementi di valutazione:

     1) la rispondenza dell'unità alle leggi e regolamenti di sicurezza vigenti o suggeriti nei Paesi di origine, e, in genere, ai criteri di sicurezza comunemente adottati nella normativa internazionale;

     2) certificazioni rilasciate o collaudi effettuati dalle autorità preposte alla sicurezza nei Paesi di origine e/o da compagnie di assicurazioni.

     Le deroghe possono essere subordinate all'imposizione di particolari prescrizioni, in ordine a modifiche tecniche da apportare all'unità entro termini stabiliti od a procedure cautelative da eseguire nel corso delle operazioni.

 

     Art. 82. Adeguamento impianti fissi.

     Le piattaforme fisse di produzione e strutture assimilabili già installate devono essere adeguate alle norme del presente decreto.

     Su istanza degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 83, prescrive le eventuali misure all'uopo necessarie, fissando caso per caso, entro il limite massimo di trentasei mesi, il termine per il completamento dei lavori.

 

     Art. 83. Commissione consultiva.

     [Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione consultiva composta:

     1) dal direttore generale delle miniere, che la presiede;

     2) dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi con funzioni di vice presidente;

     3) dagli ingegneri capi delle sezioni idrocarburi;

     4) da due funzionari della Direzione generale delle miniere;

     5) da tre funzionari del Ministero della marina mercantile, di cui uno della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, uno della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo e uno della Direzione generale della pesca marittima;

     6) da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione generale protezione civile e servizio antincendi ed uno della Direzione generale della pubblica sicurezza;

     7) da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     8) da un ufficiale superiore del Ministero della difesa-Marina;

     9) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

     10) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro di cui all'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

     11) da un professore universitario docente in materia di costruzioni navali, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

     12) da un avvocato dello Stato;

     12 bis) dal direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere e da 3 Ingegneri capi dei Distretti minerari [22]] [23].

     [I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni] [24].

     [Il presidente può, per singoli problemi, chiamare a far parte della commissione anche altri esperti in numero non superiore a due] [25].

     [Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario della Direzione generale delle miniere] [26].

     Il presidente ha facoltà di convocare rappresentanti delle società istanti e/o delle ditte costruttrici per l'acquisizione di informazioni ed allo stesso fine può disporre sopralluoghi di uno o più membri della commissione agli impianti.

     Le spese relative sono a carico delle società istanti.

     In aggiunta ai pareri obbligatori previsti negli articoli 81 e 82 la commissione può essere consultata su tutta la materia oggetto delle presenti disposizioni, su richiesta delle amministrazioni interessate e degli uffici da esse dipendenti ed è altresì consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 687 ter del decreto n. 128 del 1959 [27].

 

TITOLO VI

Diffide. Denunce.

Interventi amministrativi vari

Ricorsi

 

     Art. 84. Verbali.

     Gli ingegneri e i periti addetti alle sezioni dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi, quando accertano infrazioni alle norme del presente decreto, provvedono a redigerne il verbale.

     Resta ferma la competenza attribuita in materia di polizia giudiziaria ai comandanti, ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni dall'art. 1235 del codice della navigazione.

     Il verbale deve descrivere i fatti e le relative circostanze, indicare le norme alle quali si è contravvenuto e riportare le dichiarazioni dell'interessato e le informazioni raccolte. Deve inoltre elencare gli oggetti eventualmente sequestrati.

     Il verbale è compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto. In caso di rifiuto a sottoscrivere, se ne fa menzione.

     Copia del verbale deve essere trasmessa all'autorità marittima competente.

     Nel caso di violazione commessa da lavoratori una copia dell'atto è notificata anche all'imprenditore.

 

     Art. 85. Notizia di reato e diffida.

     Per le infrazioni sanzionate a norma dei successivi articoli 90, 91, 92 e 93, l'ingegnere capo inoltra rapporto all'autorità giudiziaria, dandone avviso all'autorità marittima competente e all'interessato.

     Negli altri casi l'ingegnere capo, sentiti gli interessati, diffida gli inadempienti ad uniformarsi alle norme del presente decreto, fissando all'uopo un termine di attuazione.

     L'atto di diffida deve contenere l'indicazione delle norme cui si riferisce l'inosservanza.

 

     Art. 86. Controllo.

     Decorso il termine indicato nell'atto di diffida, l'ingegnere capo può ordinare una visita di controllo e, quando sia stato accertato l'adempimento alla diffida, ne dispone l'annotazione nell'atto relativo.

     Nel caso in cui sia constatata la permanenza della infrazione, l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce.

 

     Art. 87. Situazioni di pericolo.

     Nel caso in cui riconosca una situazione di pericolo sia pure non immediato, anche per cause che non costituiscono infrazione alle norme del presente decreto, l'ingegnere capo, sentito il direttore responsabile, impone un termine per ovviare a tale situazione.

     Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere capo invita il direttore responsabile a redigere e presentare, entro un termine stabilito, un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure ed il tempo previsto per l'attuazione.

     Il direttore responsabile è tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro venti giorni dall'inoltro, l'ingegnere capo non gli abbia comunicato rilievi.

     Quando l'ingegnere capo non riconosca idonei in tutto o in parte i lavori e le misure di sicurezza progettati, ne dà avviso al direttore ed ordina le misure necessarie, stabilendo anche il termine di esecuzione. In modo analogo provvede in caso di mancata presentazione del piano entro il termine stabilito.

     L'ingegnere capo ha facoltà di prescrivere in via cautelare al direttore responsabile e/o al capo piattaforma le misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori.

 

     Art. 88. Ricorso gerarchico.

     Contro i provvedimenti emanati dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla comunicazione.

 

TITOLO VII

Disposizioni penali

 

     Art. 89. Sanzioni.

     La violazione delle norme di cui al presente decreto è punita a norma dei seguenti articoli, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

 

     Art. 90. Sanzioni. [28]

     E' punita con l'arresto da tre mesi a 6 mesi o con l'ammenda da quarantamilioni a lire quattrocentomilioni la violazione degli articoli 53, 54, 61 terzo e quarto comma, 75 quinto comma, 78 sesto comma e 79 sesto comma in caso di inizio della produzione senza la prescritta autorizzazione; 75 ultimo comma, 78 ultimo comma e 79 ultimo comma in caso di dichiarazione non veritiera, 80.

 

     Art. 91. Sanzioni. [29]

     E' punita con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire centomilioni la violazione degli articoli 24, primo e secondo comma; 26, terzo, quarto e quinto comma; 27, primo, terzo e quarto comma; 35, primo, secondo e terzo comma; 36; 38; 45, primo comma; 46; 50; 51; 52, primo, terzo e quarto comma; 61, primo e secondo comma; 62, primo e secondo comma; 63, secondo comma.

 

     Art. 92. Sanzioni. [30]

     E' punita con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da quattromilioni a lire quarantamilioni la violazione degli articoli 8, secondo comma; 15; 18, primo comma; 19, primo comma;  27, secondo comma; 42, primo e secondo comma; 43; 48; 72, primo, secondo e terzo comma; 73.

 

     Art. 93. Sanzioni. [31]

     E' punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a ottomilioni la violazione degli articoli 5, terzo comma; 6, primo, sesto e settimo comma; 7, primo comma; 8, ottavo comma; 9, quarto, quinto e sesto comma; 10, ultimo comma; 12; 13; 16, secondo comma; 30; 31; 35, quarto comma; 42, terzo e quarto comma; 44; 55; 57; 58; 59; 62, terzo comma; 68.

 

     Art. 94. Sanzioni. [32]

     E' punita con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilioni la violazione degli articoli 5, secondo comma; 6, quarto, quinto, e ottavo comma; 7, quinto comma; 8, terzo comma; 9, ottavo e nono comma; 18, secondo comma; 41, primo comma; 42, quinto comma; 45, terzo comma; 56; 65; 70; 71; 72, quarto comma; 74; 75, terzo comma; 78 secondo comma; 79, secondo comma ed ogni altra violazione di precetti stabiliti dal presente decreto non altrimenti sanzionati.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[2] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[3] Comma abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[4] Comma abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[5] Comma abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[6] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[7] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[8] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[9] Articolo abrogato dall'art. 103 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[10] Articolo abrogato dall'art. 103 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[11] Articolo abrogato dall'art. 103 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[12] Comma così modificato dall'art. 91 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[13] Comma così modificato dall'art. 91 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[14] Comma così modificato dall'art. 91 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[15] Articolo abrogato dall'art. 103 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[16] Articolo abrogato dall'art. 103 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[17] Comma aggiunto dall'art. 97 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[18] Comma abrogato dall'art. 103 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[19] Comma abrogato dall'art. 103 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[20] Comma abrogato dall'art. 103 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[21] Comma abrogato dall'art. 103 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[22] Numero aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[23] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[24] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[25] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[26] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[27] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

[28] Articolo così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

[29] Articolo così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

[30] Articolo così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

[31] Articolo così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

[32] Articolo così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.