§ 64.1.27 - D.L. 10 dicembre 1976, n. 832.
Riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:10/12/1976
Numero:832


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende minerarie metallurgiche - EGAM, è incrementato di lire 8 miliardi mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto vengono destinati i fondi autorizzati con il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, [...]
Art. 3.      Il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320, è abrogato
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 64.1.27 - D.L. 10 dicembre 1976, n. 832. [1]

Riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

(G.U. 17 dicembre 1976, n. 335).

 

Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende minerarie metallurgiche - EGAM, è incrementato di lire 8 miliardi mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 2 miliardi nell'anno 1976, di lire 3 miliardi nell'anno 1977 e di lire 3 miliardi nell'anno 1978.

     Con l'importo di lire 8 miliardi di cui al precedente comma l'EGAM, attraverso apposita società in compartecipazione con l'Ente minerario sardo

- EMSA, provvede alla riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis,

nonché ad assicurare la manutenzione delle miniere di Seruci e di Nuraxi

Figus [2].

     Le quote dello stanziamento di cui al primo comma saranno conferite dall'EGAM al capitale della società operativa costituita tra l'EGAM e l'EMSA, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'erogazione da parte del Ministero del tesoro [2].

     Le eventuali riduzioni del capitale della società, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, saranno attualmente portate, per la quota di competenza dell'EGAM, in detrazione del fondo di dotazione dell'Ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

 

     Art. 2.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto vengono destinati i fondi autorizzati con il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320.

     All'onere di lire 2 miliardi per l'anno 1976 e di lire 3 miliardi per l'anno 1977 si provvede con corrispondente riduzione del cap. 4554 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     Il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320, è abrogato.

 

     Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito, con modificazioni, dalla L. 8 febbraio 1977, n. 18.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 febbraio 1977, n. 18.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 febbraio 1977, n. 18.