§ 63.1.238 - Circolare 17 giugno 2004, n. 9462.
Legge n. 488/1992 - Modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:17/06/2004
Numero:9462

§ 63.1.238 - Circolare 17 giugno 2004, n. 9462.

Legge n. 488/1992 - Modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001, concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai settori «industria», «turismo» e «commercio».

(G.U. 28 giugno 2004, n. 149)

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

Alla CONFINDUSTRIA

Alla CONFAPI

Alla CONFCOMMERCIO

Alla CONFESERCENTI

All'ANCE

Alle confederazioni artigiane

 

Con circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 sono state fornite le indicazioni operative per l'accesso alle agevolazioni della legge n. 488/1992, relative, rispettivamente, ai settori «industria», «turismo» e «commercio».

Si rende ora necessario apportare alle predette circolari alcune modifiche ed integrazioni, che vengono di seguito riportate e che si applicano ai bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande è successivo alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale.

1. Al punto 5.3 delle circolari industria, turismo e commercio la parte compresa tra le parole «L'ammontare della cauzione» e le parole «riportate in Appendice» è sostituita come segue: «L'ammontare della cauzione o della polizza/fideiussione è composta da un importo fisso pari a 2000 euro e da un importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entità degli investimenti del programma indicati nel modulo di domanda:

0,333 % dell'entità degli investimenti fino a 500.000 euro;

0,199% per la parte eccedente e fino a 2.000.000 di euro;

0,084 % per la parte eccedente e fino a 5.000.000 di euro;

0,010 % per la parte eccedente e fino a 25.000.000 di euro;

0,006 % oltre i 25.000.000 di euro.

L'ammontare di tale cauzione può essere agevolmente calcolato attraverso la tabella n. 2 riportata in appendice.».

2. In conseguenza di quanto stabilito al precedente punto 2, nell'appendice delle circolari industria, turismo e commercio le tabelle relative al calcolo della cauzione sono eliminate e sono sostituite dalla tabella seguente:

«Tabella per il calcolo dell'importo della cauzione»

 

Investimenti

Aliquota per investimenti

Importo complessivo

 

 

 

Fino a Euro 500.000

0,333%

2.000+0,333% sull'intero importo

Oltre Euro 500.000 e fino a Euro 2.000.000

0,199%

2.000+1.6665,00+0,199% 500.000 parte eccedente

Oltre Euro 2.000.000 e fino a Euro 5.000.000

0,084%

2.000+4.650,00+0,084% 2.000.000 parte eccedente

Oltre Euro 5.000.000 e fino a Euro25.000.000

0,010%

2.000+7.170,00+0,010% 5.000.000 parte eccedente

Oltre Euro 25.000.000

0,006%

2.000+9.170,00+0,006% 25.000.000 parte eccedente

 

3. Il punto 5.4 delle circolari industria, turismo e commercio è così sostituito:

«Sia il modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'allegato n. 11 devono essere presentati a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

4. Negli allegati n. 26 della circolare industria, n. 22 della circolare turismo e n. 28 della circolare commercio, alla fine del punto 8) della lettera a) è aggiunto quanto segue:

«nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di opere murarie: perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale, attestante che è stata regolarmente presentata, corredata della documentazione di legge, la richiesta di concessione edilizia o di autorizzazione ovvero la comunicazione al sindaco, con indicazione dei relativi estremi, che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione o autorizzazione ovvero che le opere previste non necessitano di concessione autorizzazione o comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa.».