§ 63.1.1b - Legge 21 giugno 1967, n. 498.
Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:21/06/1967
Numero:498


Sommario
Art. 1.      Al terzo comma dell'art. 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole "enti idonei allo scopo", sono aggiunte le seguenti: "che, nel caso di opere [...]
Art. 2.      All'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono aggiunti i seguenti commi


§ 63.1.1b - Legge 21 giugno 1967, n. 498. [1]

Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

(G.U. 6 luglio 1967, n. 167).

 

 

     Art. 1.

     Al terzo comma dell'art. 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole "enti idonei allo scopo", sono aggiunte le seguenti: "che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno".

 

          Art. 2.

     All'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'onere derivante alla Cassa del Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi, previsto dal precedente quarto comma, sarà imputato per le prime cinque annualità sull'apporto complessivo autorizzato dal successivo art. 23 a favore della Cassa medesima per il quinquennio 1965-1969.

     Le annualità successive al 1969 e fino al 1980, per un importo non superiore a lire 260 miliardi, saranno iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che saranno stanziati, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980.

     Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22.000 milioni nell'esercizio 1970, a 24.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 22.500 milioni nell'esercizio 1979 e a 19.500 milioni nell'esercizio 1980".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.