§ 63.1.11 - Legge 20 dicembre 1961, n. 1427.
Sviluppo economico dei territori del Polesine.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:20/12/1961
Numero:1427


Sommario
Art. 1.      Nei territori dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo [...]
Art. 2.      Nei territori indicati nell'art. 1 ai finanziamenti contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'interesse nella misura del 4 per [...]
Art. 3.      Nei territori indicati nell'art. 1 il primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate all'art. 2 è soggetto ad [...]
Art. 4.      Nei territori indicati nell'art. 1 il contributo dello Stato in conto capitale per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario può essere elevato fino al 38 per cento della spesa.
Art. 5.      Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1962, nei territori indicati nell'art. 1, i contributi di bonifica, nella misura iscritta a ruolo alla data del 1° gennaio 1961, possono [...]
Art. 6.      Alla spesa derivante dall'attuazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente, nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante la riduzione di 15 milioni dell'autorizzazione [...]


§ 63.1.11 - Legge 20 dicembre 1961, n. 1427.

Sviluppo economico dei territori del Polesine.

(G.U. 16 gennaio 1962, n. 13)

 

     Art. 1.

     Nei territori dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Contarina, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Donada, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, della provincia di Rovigo; dei comuni di Cavarzere e Cona in provincia di Venezia e del comune di Mesola in provincia di Ferrara, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie, che inizieranno la loro attività dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività da ogni tributo diretto sul reddito, previo accertamento effettuato dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio.

     Agli effetti del precedente comma si intendono piccole industrie quelle che impiegano non oltre cento operai.

 

          Art. 2.

     Nei territori indicati nell'art. 1 ai finanziamenti contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'interesse nella misura del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.

     Per i macchinari occorrenti al primo impianto, ampliamento, ammodernamento e trasformazione degli impianti industriali, nei limiti di importo previsti dall'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora siano suscettibili di stabile installazione, anche se acquistati in Italia, è ridotta alla metà l'imposta generale sull'entrata.

 

          Art. 3.

     Nei territori indicati nell'art. 1 il primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate all'art. 2 è soggetto ad imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 2.000.

     L'imposta è dovuta nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

 

          Art. 4.

     Nei territori indicati nell'art. 1 il contributo dello Stato in conto capitale per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario può essere elevato fino al 38 per cento della spesa.

     A favore dei coltivatori diretti, piccoli proprietari, enfiteuti e assegnatari, singoli o associati, e delle cooperative agricole, il limite del sussidio statale può essere elevato fino al 50 per cento della spesa.

     Restano ferme le misure più favorevoli previste dalle norme in vigore per particolari categorie di opere.

 

          Art. 5.

     Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1962, nei territori indicati nell'art. 1, i contributi di bonifica, nella misura iscritta a ruolo alla data del 1° gennaio 1961, possono essere ridotti di una aliquota annua pari al 65 per cento, se l'importo del contributo non superi le lire 100.000, ed al 25 per cento, per la parte di contributo che superi le lire 100.000.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai consorzi di bonifica mutui, ammortizzabili in un periodo non inferiore ad anni 30, d'importo corrispondente a quello della riduzione complessiva dei contributi.

     Valgono per tali mutui le disposizioni del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

     L'onere per l'ammortamento di detti mutui è assunto dallo Stato.

 

          Art. 6.

     Alla spesa derivante dall'attuazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente, nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante la riduzione di 15 milioni dell'autorizzazione di spesa pluriennale di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, applicando tale riduzione alla quota relativa al suddetto esercizio finanziario.