§ 62.1.9 - Legge 30 gennaio 1968, n. 46
Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:62. Metalli preziosi e pietre
Capitolo:62.1 metalli preziosi e pietre
Data:30/01/1968
Numero:46


Sommario
Art. 1.      I metalli preziosi considerati ai fini della presente legge sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.
Art. 2.      I metalli preziosi di cui al precedente art. 1 e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle [...]
Art. 3.      Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.
Art. 4.      Gli oggetti di platino, di palladio, oro, argento, fabbricati nel territorio della Repubblica debbono essere al titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.
Art. 5.      Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del [...]
Art. 6.      Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonchè alle materie prime di platino e palladio.
Art. 7.      Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento di cui all'art. 31.
Art. 8.      I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta a quelli di cui al precedente art. 7, ma non devono contenere alcuna indicazione atta ad ingenerare equivoci con [...]
Art. 9.      Presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è istituito un registro al quale sono tenuti a iscriversi:
Art. 10.      Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi [...]
Art. 11.      L'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui al secondo comma del precedente art. 10, assegna al [...]
Art. 12.      La Zecca provvede alla fabbricazione delle matrici recanti le impronte dei marchi di identificazione. Le matrici vengono depositate presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli [...]
Art. 13.      E' vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.
Art. 14.      Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui [...]
Art. 15.      Gli oggetti destinati all'esportazione sono soggetti agli obblighi della presente legge per quanto riguarda il titolo legale.
Art. 16.      I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dalla presente legge possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte degli uffici provinciali metrici e del [...]
Art. 17.      E' fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da [...]
Art. 18.      Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.
Art. 19.      Le vendite di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi effettuate da produttori ed importatori a commercianti, debbono essere accompagnate da fattura o da apposito certificato di [...]
Art. 20.      Agli effetti del terzo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro [...]
Art. 21.      Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti [...]
Art. 22.      I saggi occorrenti ai fini della presente legge sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento di esecuzione, non danno luogo ad alcuno indennizzo ed i risultati dovranno essere indicati [...]
Art. 23.      I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente [...]
Art. 24.      Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo sia inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente art. 6, il capo [...]
Art. 25.      E' fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
Art. 26.      Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti [...]
Art. 27.      Salvo i casi di particolare tenuità, alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti dal precedente articolo consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale.
Art. 28.      Le disposizioni di cui agli articoli 9 e. 10 della presente legge si applicano anche nei confronti dei detentori del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305.
Art. 29.  [7]
Art. 30.      Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli [...]
Art. 31.      Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e [...]
Art. 32.      Per provvedere all'impianto di laboratori di cui al primo comma del precedente art. 30 e alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese per l'adattamento di locali e all'affitto di [...]
Art. 33.      Il ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi è sostituito da quello di cui alla seguente tabella.
Art. 34.      Agli oneri indicati nei precedenti articoli 32 e 33 si provvede con le maggiori entrate conseguenti alle riscossioni dei diritti di cui all'art. 10.
Art. 35.      I posti di ispettore capo interregionale del servizio metrico (ex coeff. 500) possono essere conferiti anche in deroga al disposto dell'art. 335 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 36.      Sono abrogate lalegge 5 febbraio 1934, n. 305, e ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nella presente legge.
Art. 37.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le sue disposizioni avranno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento [...]


§ 62.1.9 - Legge 30 gennaio 1968, n. 46 [1]

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(G.U. 16 febbraio 1968, n. 42)

 

Capitolo I

DEI METALLI PREZIOSI E LORO TITOLI LEGALI

 

     Art. 1.

     I metalli preziosi considerati ai fini della presente legge sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.

 

          Art. 2.

     I metalli preziosi di cui al precedente art. 1 e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.

 

          Art. 3.

     Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.

     I titoli legali, da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:

     per il platino, 950 millesimi;

     per il palladio, 950 millesimi;

     per l'oro, 750 millesimi; 585 millesimi; 500 millesimi; 333 millesimi;

     per l'argento, 925 millesimi; 835 millesimi; 800 millesimi.

     E' tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al precedente comma.

 

          Art. 4.

     Gli oggetti di platino, di palladio, oro, argento, fabbricati nel territorio della Repubblica debbono essere al titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

     Nei lavori di platino l'iridio sarà considerato come platino.

 

          Art. 5.

     Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo art. 10.

     Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, quando rechino già l'impronta del marchio ufficiale di uno Stato estero, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorchè risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e semprechè i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge.

 

          Art. 6.

     Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonchè alle materie prime di platino e palladio.

     Per i lavori in platino e palladio sono ammesse le seguenti tolleranze:

     a) nei lavori di platino massiccio e di pura lastra, 5 millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;

     b) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di palladio a saldatura semplice, 10 millesimi;

     c) nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie; in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

     di platino: 25 millesimi;

     di palladio: 25 millesimi.

     Per i lavori in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.

     Le tolleranze previste ai punti b) e c) del secondo comma sono ammesse anche per i lavori in argento.

     Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dai precedenti commi e per l'applicazione delle relative tolleranze, sono fissate dal regolamento di applicazione di cui al successivo art. 31. Lo stesso regolamento indicherà anche i metodi ufficiali di analisi da applicare ai fini della presente legge e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.

 

Capitolo II

DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

 

          Art. 7.

     Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento di cui all'art. 31.

     Nell'impronta del marchio sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

     Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dagli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

     La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate dal regolamento.

     Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.

     I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.

     Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unita mediante saldatura dello stesso metallo.

     Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.

     Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'art. 31.

     Salvo i casi previsti dal successivo art. 17, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.

 

          Art. 8.

     I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta a quelli di cui al precedente art. 7, ma non devono contenere alcuna indicazione atta ad ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione.

 

          Art. 9.

     Presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è istituito un registro al quale sono tenuti a iscriversi:

     a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;

     b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla precedente lettera a).

     Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al primo comma del presente articolo gli interessati devono presentare domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno la residenza ed unire alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     L'iscrizione nel registro delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è soggetta alla tassa di concessione governativa, prevista dal n. 204 della tabella allegato A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

     A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verrà pubblicato ogni anno il registro nazionale dei fabbricanti ed importatori, con l'indicazione del loro marchio di identificazione, ricavato dai registri provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

 

          Art. 10.

     Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.

     Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente art. 9 e la quietanza di versamento, presso l'ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 100 mila se trattasi di aziende industriali.

     Il diritto di cui al comma precedente è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

     La concessione dei marchi è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

     Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

     Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi provvede al ritiro dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al questore ed alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, affinchè sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza ed alla cancellazione dal registro previsto dall'art. 9.

     Il pagamento dei diritti e delle indennità di mora previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le speciali marche "pesi, misure e marchio", in uso presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate.

     La domanda per ottenere il marchio è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegato A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

 

          Art. 11.

     L'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui al secondo comma del precedente art. 10, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa in seguito eseguire, presso la Zecca, le matrici recanti le impronte del marchio stesso.

 

          Art. 12.

     La Zecca provvede alla fabbricazione delle matrici recanti le impronte dei marchi di identificazione. Le matrici vengono depositate presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi competenti per territorio.

     I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità del regolamento di esecuzione della presente legge, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al precedente comma.

     Detti punzoni devono essere muniti, a cura dell'Ufficio provinciale metrico e dei saggio dei metalli preziosi, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.

     I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi agli uffici provinciali per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento.

 

          Art. 13.

     E' vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

 

          Art. 14.

     Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo art. 31:

     a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;

     b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;

     c) gli oggetti di antiquariato;

     d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;

     e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;

     f) le monete;

     g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all'art. 10, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;

     h) gli oggetti usati che verranno in possesso delle aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della presente legge;

     i) i residui di lavorazione;

     l) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.

     La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni, previsto dall'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

     L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui al punto c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

 

          Art. 15.

     Gli oggetti destinati all'esportazione sono soggetti agli obblighi della presente legge per quanto riguarda il titolo legale.

     E' consentita l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con la presente legge in Paesi in cui tali titoli siano ammessi.

     Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere fabbricati senza preventiva denunzia all'ufficio metrico della circoscrizione.

     Gli oggetti di cui ai commi precedenti possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se siano di titolo superiore a quelli legali ammessi, previa indicazione di tale titolo e del marchio di identificazione.

 

          Art. 16.

     I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dalla presente legge possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

 

Capitolo III

DEGLI OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI

E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

 

          Art. 17.

     E' fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.

     Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento.

     Lo stesso obbligo di cui al precedente comma sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'art. 7. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

 

Capitolo IV

DELLA RESPONSABILITÀ

 

          Art. 18.

     Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.

 

          Art. 19.

     Le vendite di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi effettuate da produttori ed importatori a commercianti, debbono essere accompagnate da fattura o da apposito certificato di garanzia del venditore; nei predetti documenti deve essere descritto l'oggetto e debbono essere indicati il metallo predominante, il marchio di identificazione ed il titolo in millesimi.

 

Capitolo V

DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

 

          Art. 20.

     Agli effetti del terzo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

     La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

     La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva od ausiliaria.

     Per la identificazione del personale agli effetti del primo comma del presente articolo gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 21.

     Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

     a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma di regolamento;

     b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

     c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso;

     d) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente art. 19.

     Il prelevamento di cui al punto a) può essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti. Il verbale dovrà specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.

 

          Art. 22.

     I saggi occorrenti ai fini della presente legge sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento di esecuzione, non danno luogo ad alcuno indennizzo ed i risultati dovranno essere indicati in appositi certificati.

 

          Art. 23.

     I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge.

 

          Art. 24.

     Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo sia inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente art. 6, il capo dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi presenta all'autorità giudiziaria competente una relazione circostanziata, unendovi il verbale di prelevamento di cui al precedente art. 21 ed il certificato del saggio dal quale risulti il titolo riscontrato.

     Gli eventuali frammenti degli oggetti o campioni prelevati e non utilizzati per la effettuazione del saggio ed i residui del saggio medesimo restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali perizie.

 

          Art. 25.

     E' fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

     E' fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente.

     Il divieto di cui ai commi precedenti non riguarda gli oggetti elencati all'art. 14.

     I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purchè siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

 

          Art. 26.

     Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti pene:

     a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materia prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ed invalidati, e autorizza altri ad avvalersi del suo marchio, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000.

     La stessa pena si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali [2];

     b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente art. 6, è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000 [3];

     c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente art. 6, è punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 500.000 , salvo che dimostri che egli non ne è il produttore, che detti oggetti sono stati acquistati a norma delle disposizioni dell'art. 19 e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione [4];

     d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dalla presente legge, è punito con l'ammenda da lire 60.000 a lire 600.000 [5];

     e) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi è punito con l'ammenda da lire 60.000 a lire 600.000 [6].

     La sanzione di cui al precedente comma, lettera d) si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'art. 7, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, all'art. 8, all'art. 12, quarto comma, all'art. 17, all'art. 19, all'art. 25, quarto e quinto comma, nonchè di quelle che verranno stabilite dal regolamento.

 

          Art. 27.

     Salvo i casi di particolare tenuità, alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti dal precedente articolo consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale.

     In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale, alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o di commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi.

 

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 28.

     Le disposizioni di cui agli articoli 9 e. 10 della presente legge si applicano anche nei confronti dei detentori del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305.

     Essi debbono, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere la sostituzione dei marchi in loro possesso all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla relativa domanda il certificato comprovante l'avvenuta iscrizione nel registro previsto dal citato art. 9.

     L'ufficio assegnerà, in sostituzione dei vecchi marchi, nuovi marchi di identificazione contraddistinti con lo stesso precedente numero. I detentori dei marchi previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, in attesa dell'assegnazione e legalizzazione dei nuovi marchi, potranno utilizzare i vecchi marchi per la punzonatura nella produzione ottenuta in conformità alla presente legge.

 

          Art. 29. [7]

     1. Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

     2. Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

     3. Non sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza.

     4. Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza, purchè in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305.

 

          Art. 30.

     Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

     I laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonchè a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validità equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attività, i laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi [8] .

     Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a:

     a) fissare le modalità e le condizioni per abilitare, ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;

     c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo [9] .

     Ai fini degli accertamenti di cui all'art. 21, primo comma, lettera a), l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio può avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alla analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori è utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorità giudiziaria competente di cui all'art. 24, comma primo [10] .

     Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalità, diritti pari alla metà di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi [11] .

     Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [12] .

 

          Art. 31.

     Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'interno, il tesoro e la grazia e giustizia, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento per l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 32.

     Per provvedere all'impianto di laboratori di cui al primo comma del precedente art. 30 e alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese per l'adattamento di locali e all'affitto di nuovi, è autorizzata la spesa di lire 54 milioni per il primo anno dell'entrata in vigore della presente legge, di lire 9 milioni per ciascuno degli anni dal secondo all'ottavo, e di lire 3 milioni per il nono anno.

 

          Art. 33.

     Il ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi è sostituito da quello di cui alla seguente tabella.

 

Organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi

Carriera del personale ispettivo

Ex coefficiente

Qualifica

Posti in organico

500

Capo dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi

1

500

Ispettore capo centrale

1

500

Ispettori capi interregionali

10

402

Ispettori principali

33

325

Primi ispettori

40

271

Ispettori

130

229

Ispettori aggiunti

 

202

Vice ispettori

 

 

Totale

215

 

          Art. 34.

     Agli oneri indicati nei precedenti articoli 32 e 33 si provvede con le maggiori entrate conseguenti alle riscossioni dei diritti di cui all'art. 10.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 35.

     I posti di ispettore capo interregionale del servizio metrico (ex coeff. 500) possono essere conferiti anche in deroga al disposto dell'art. 335 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 36.

     Sono abrogate lalegge 5 febbraio 1934, n. 305, e ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nella presente legge.

 

          Art. 37.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le sue disposizioni avranno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'art. 31 della legge stessa.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 28 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251.

[2] Lettera così modificata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3] Lettera così modificata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4] Lettera così modificata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[5] Lettera così modificata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[6] Lettera così modificata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 3 aprile 1989, n. 126.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 4 giugno 1991, n. 188.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 4 giugno 1991, n. 188.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 4 giugno 1991, n. 188.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 4 giugno 1991, n. 188.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 4 giugno 1991, n. 188.