§ 61.3.8 - Legge 23 maggio 1977, n. 265.
Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.3 modelli e disegni industriali
Data:23/05/1977
Numero:265


Sommario
Art. 1.      L'art. 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 , è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:


§ 61.3.8 - Legge 23 maggio 1977, n. 265.

Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

(G.U. 7 giugno 1977, n. 153)

 

     Art. 1.

     L'art. 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

     "Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente, dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda.

     In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 , è sostituito dal seguente:

     "La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione, o in rate quinquennali".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

     "Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

     "In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 55, n. 1, e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali".