§ 60.2.10 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 849 .
Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:23/12/1976
Numero:849


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1977
Art. 3.      Per la durata della proroga di cui al precedente art. 2, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 60.2.10 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 849 [1] .

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

(G.U. 24 dicembre 1976, n. 342)

 

 

     Art. 1. [2]

     I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 dicembre 1976, sono prorogati fino al 30 giugno 1977 e, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino alla data di cui al successivo art. 2.

     Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

     Sino alla predetta data del 30 giugno 1977 continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni del D.L. 13 maggio 1976, n. 228, convertito nella legge maggio, n. 349, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

 

          Art. 2.

     La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1977 [3] .

 

          Art. 3.

     Per la durata della proroga di cui al precedente art. 2, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'art. 1-quater della legge 31 luglio 1975 , n. 363.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 21 febbraio 1977, n. 28.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1978 dall'art. 3 del D.L. 28 ottobre 1977, n. 778.