§ 60.2.Q - Legge 23 dicembre 1977, n. 928.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:23/12/1977
Numero:928


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani è convertito in legge con le seguenti [...]


§ 60.2.Q - Legge 23 dicembre 1977, n. 928.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

(G.U. 28 dicembre 1977, n. 352)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, al primo comma, le parole: "31 gennaio 1978", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 1978".

     Al quarto comma, le parole: "31 gennaio 1978", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 1978".

     All'art. 2, il primo capoverso è sostituito con il seguente:

     "Per i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani locati il pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto la data della esecuzione, non prima del 1° maggio 1978, nel seguente ordine:

     per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1975, entro e non oltre il 31 luglio 1978;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1975, entro e non oltre il 31 agosto 1978;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1976, entro e non oltre il 31 ottobre 1978;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 1977, entro e non oltre il 31 dicembre 1978".

     AI terzo capoverso le parole: "dieci giorni", sono sostituite con le seguenti: "venti giorni".

     Il quinto capoverso è sostituito con il seguente:

     "Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti esecutivi tra il 1° novembre 1977 ed il 31 marzo 1978 e per quelli di cui al comma precedente, il periodo di graduazione e proroga non potrà superare il termine del 31 dicembre 1978. Non potranno comunque essere superati i limiti massimi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833".