§ 60.2.N - Legge 22 maggio 1976, n. 349.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:22/05/1976
Numero:349


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti per la proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti [...]


§ 60.2.N - Legge 22 maggio 1976, n. 349.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

(G.U. 3 giugno 1976, n. 144)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti per la proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni deldecreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani".

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente articolo:

     "Art. 1 bis.

     Per la durata della proroga di cui al precedente art. 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'art. 1-quater della legge 31 luglio 1975, numero 363".