§ 60.2.f - Legge 17 dicembre 1965, n. 1394.
Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso albergo, pensione o locanda.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:17/12/1965
Numero:1394


Sommario
Art. 1.      La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogata dall'art. 1 del decreto-legge [...]
Art. 2.      Per quanto non previsto dall'articolo precedente continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, in materia di locazioni di immobili ad uso di albergo, pensione o [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1°gennaio 1966


§ 60.2.f - Legge 17 dicembre 1965, n. 1394. [1]

Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso albergo, pensione o locanda.

(G.U. 27 dicembre 1965, n. 321).

 

 

     Art. 1.

     La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogata dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1966.

 

          Art. 2.

     Per quanto non previsto dall'articolo precedente continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, in materia di locazioni di immobili ad uso di albergo, pensione o locanda, le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, escluso ogni ulteriore aumento dei canoni.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1°gennaio 1966.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.