§ 60.1.17 – D.L. 24 luglio 1973, n. 426.
Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:24/07/1973
Numero:426


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 60.1.17 – D.L. 24 luglio 1973, n. 426. [1]

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

(G.U. 24 luglio 1973, n. 189).

 

     Art. 1. [2]

     I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino al 31 gennaio 1974, salvo quelli ad uso di abitazione stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto superiore a 4.000.000 di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

     Ai fini di cui sopra i redditi derivanti da lavoro dipendente e le pensioni sono provati esclusivamente sulla base di attestazioni del datore di lavoro o dell'ente erogatore della pensione.

     L'attestazione del datore di lavoro deve contenere l'indicazione della retribuzione a carattere fisso e continuativo al netto dei contributi previdenziali obbligatori e facoltativi.

     I patti e le clausole contrattuali stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto che a qualsiasi titolo prevedano aumenti di canoni di locazione di immobili urbani sono nulli. Dalla stessa data sono inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni di locazione diretti a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria.

     Fino al 31 gennaio 1974 è sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.

     Gli esercenti di attività commerciali nei cui confronti sia stata pronunciata la revoca dell'autorizzazione amministrativa ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge di pari data concernente la disciplina dei beni di largo consumo, decadono dal beneficio della proroga del contratto di locazione relativo all'esercizio commerciale per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 4 agosto 1973, n. 495.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 1976, n. 225 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973; nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito derivante da lavoro dipendente o fruisce di una pensione in misura superiore a quella risultante dalla certificazione del datore di lavoro e dell'ente erogatore; nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute.