§ 60.1.6 – L. 9 agosto 1948, n. 1078.
Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei Comuni che si trovano in particolari condizioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:09/08/1948
Numero:1078


Sommario
Art. 1.      Nei Comuni che per qualsiasi motivo presentano forte penuria di abitazioni e che saranno indicati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per i [...]
Art. 2.      Qualora la proroga dello sfratto riguardi occupazioni di alloggio, senza titolo valido di locazione, l'avente diritto può richiedere alle Commissioni previste dall'art. [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 60.1.6 – L. 9 agosto 1948, n. 1078. [1]

Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei Comuni che si trovano in particolari condizioni.

(G.U. 17 agosto 1948, n. 190).

 

     Art. 1.

     Nei Comuni che per qualsiasi motivo presentano forte penuria di abitazioni e che saranno indicati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, o siano stati già indicati in applicazione di precedenti disposizioni legislative, il pretore ha facoltà di prorogare l'esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre ed indipendentemente da ogni altra proroga concessa anche a termini dell'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 206.

     Il pretore provvede con decreto su richiesta dell'interessato e sentite le parti, tenendo conto delle particolari circostanze di fatto e specialmente di quelle indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461.

     Anche nel caso d'inadempienza il pretore, valutate le circostanze, non è vincolato al termine di dieci giorni richiamato dal detto art. 11.

 

          Art. 2.

     Qualora la proroga dello sfratto riguardi occupazioni di alloggio, senza titolo valido di locazione, l'avente diritto può richiedere alle Commissioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, di fissare, per il periodo della proroga, un equo corrispettivo, senza che ne derivi per ciò stesso un rapporto di locazione.

     Se l'occupante non provvede al pagamento del corrispettivo fissato, il pretore, su istanza dell'avente diritto, ordina l'esecuzione dello sfratto.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.