§ 5.6.2 - L. 1 giugno 1971, n. 442.
Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.6 tutela della flora e della fauna
Data:01/06/1971
Numero:442


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di tutelare, conservare e migliorare la flora, di conservare ed incrementare la fauna, di preservare le speciali formazioni geomorfologiche e le bellezze naturali del Carso triestino, [...]
Art. 2.      Per la gestione tecnica ed amministrativa delle "Riserve naturali", di cui all'articolo precedente, è istituito l'Ente per la tutela del Carso triestino, con sede in Trieste.
Art. 3.      La Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con legge:


§ 5.6.2 - L. 1 giugno 1971, n. 442.

Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino.

(G.U. 10 luglio 1971, n. 173).

 

Art. 1.

     Allo scopo di tutelare, conservare e migliorare la flora, di conservare ed incrementare la fauna, di preservare le speciali formazioni geomorfologiche e le bellezze naturali del Carso triestino, sono dichiarate "Riserve naturali" le zone delimitate nella carta topografica annessa alla presente legge.

 

     Art. 2.

     Per la gestione tecnica ed amministrativa delle "Riserve naturali", di cui all'articolo precedente, è istituito l'Ente per la tutela del Carso triestino, con sede in Trieste.

     L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

 

     Art. 3.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con legge:

     a) a stabilire le norme sulla costituzione, sull'organizzazione, sull'ordinamento e sulla amministrazione dell'Ente per la tutela del Carso triestino;

     b) a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle "Riserve naturali";

     c) ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nello articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.