§ 5.5.25 - L. 17 aprile 1989, n. 139.
Adeguamento dei contributi per la gestione ordinaria dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso e dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:17/04/1989
Numero:139


Sommario
Art. 1.      1. I contributi dello Stato per la gestione ordinaria dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di [...]
Art. 2.      1. I bilanci preventivi e relative variazioni ed i conti consuntivi degli enti di cui all'art. 1 sono deliberati dai competenti consigli di amministrazione nei termini e nei modi previsti dal [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 per il triennio 1989-1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 5.5.25 - L. 17 aprile 1989, n. 139.

Adeguamento dei contributi per la gestione ordinaria dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso e dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

(G.U. 24 aprile 1989, n. 95).

 

Art. 1.

     1. I contributi dello Stato per la gestione ordinaria dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, sono elevati a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 a lire 5 miliardi a favore di ciascun ente.

 

     Art. 2.

     1. I bilanci preventivi e relative variazioni ed i conti consuntivi degli enti di cui all'art. 1 sono deliberati dai competenti consigli di amministrazione nei termini e nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 per il triennio 1989-1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.