§ 5.5.11 - L. 28 febbraio 1961, n. 199.
Concessione del contributo statale annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la gestione, conservazione e valorizzazione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:28/02/1961
Numero:199


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 10.000.000 (dieci milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero [...]
Art. 2.      All'onere di lire 10.000.000 (dieci milioni), derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1959-60, con una aliquota delle maggiori entrate di cui [...]


§ 5.5.11 - L. 28 febbraio 1961, n. 199.

Concessione del contributo statale annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la gestione, conservazione e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo.

(G.U. 11 aprile 1961, n. 90).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 10.000.000 (dieci milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per provvedere alla gestione, conservazione e valorizzazione del territorio dichiarato Parco nazionale del Circeo".

 

     Art. 2.

     All'onere di lire 10.000.000 (dieci milioni), derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1959-60, con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 722, e per l'esercizio 1960-61 a carico del fondo iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per provvedere ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla occorrente variazione di bilancio.