§ 5.5.10 - D.P.R. 30 giugno 1951, n. 535.
Norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:30/06/1951
Numero:535


Sommario
Art. 1.      L'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo ricostituito con la legge 21 ottobre 1950, n. 991, è persona giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero [...]
Art. 2.      Sono organi dell'Ente:
Art. 3.      Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente ed esercita i poteri che non sono specificamente attribuiti al Consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le [...]
Art. 4.      Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Art. 5.      Il presidente dell'Ente ed i componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
Art. 6.      Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Art. 7.      Il Consiglio di amministrazione delibera:
Art. 8.      Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Due di essi sono nominati su designazione del Ministro per il tesoro e del Ministro [...]
Art. 9.      Ai servizi dell'Ente sovraintende un direttore fornito di titolo accademico ed idoneo alle funzioni che gli vengono demandate. Il direttore è nominato dal presidente, sentito il Consiglio di [...]
Art. 10.      La circoscrizione dell'Ispettorato distrettuale delle foreste, con sede in Pescasseroli, è estesa a tutti i Comuni il cui territorio sia compreso, anche in parte, nella zona del Parco.
Art. 11.      Il personale, escluso quello del Corpo forestale dello Stato, che presentemente, e da data anteriore alla legge 21 ottobre 1950, numero 991, trovasi in servizio presso la gestione del Parco, per [...]
Art. 12.      L'Ente può avvalersi, in via continuativa o di volta in volta, dell'opera di tecnici forestali di riconosciuta capacità o del reggente il Distretto forestale di Pescasseroli, ed anche di altri [...]
Art. 13.      Sono trasferiti all'Ente autonomo i beni, diritti e privilegi già ad esso appartenenti anteriormente alla sua soppressione ed attualmente esistenti, nonché quelli successivamente acquistati o [...]
Art. 14.      Alle spese per il suo funzionamento l'Ente provvede:
Art. 15.      Sono abrogate le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto.


§ 5.5.10 - D.P.R. 30 giugno 1951, n. 535.

Norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

(G.U. 17 luglio 1951, n. 161).

 

Art. 1.

     L'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo ricostituito con la legge 21 ottobre 1950, n. 991, è persona giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     L'Ente ha la sua sede in Roma ed un ufficio distaccato in Pescasseroli (L'Aquila).

 

     Art. 2.

     Sono organi dell'Ente:

     il presidente;

     il Consiglio di amministrazione;

     il Consiglio dei revisori.

     Le funzioni di presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite. Peraltro, a coloro che risiedono fuori di Roma spetta, per la partecipazione alle adunanze del Consiglio, il trattamento di missione inerente al grado rivestito nell'Amministrazione di appartenenza, e, se estranei alla pubblica amministrazione, il trattamento di missione inerente al grado 5° statale.

 

     Art. 3.

     Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente ed esercita i poteri che non sono specificamente attribuiti al Consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

 

     Art. 4.

     Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     Ne fanno parte:

     1) il presidente dell'Ente;

     2) quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'industria e commercio e del Commissariato per il turismo;

     3) quattro rappresentanti dei Comuni compresi nel territorio del Parco, designati, rispettivamente da un Prefetto dell'Aquila, uno dal Prefetto di Frosinone ed uno dal Prefetto di Campobasso;

     4) un esperto di zoologia, un esperto di botanica ed un esperto di geologia, scelti a preferenza fra i titolari delle relative cattedre universitarie.

 

     Art. 5.

     Il presidente dell'Ente ed i componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

     In caso di irregolare funzionamento dell'Ente, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può disporre lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario per un periodo non superiore a sei mesi.

     Decorso tale termine, il Consiglio deve essere ricostituito.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo non intervengono a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti.

 

     Art. 7.

     Il Consiglio di amministrazione delibera:

     1) le norme per l'ordinamento, la conservazione e l'amministrazione del Parco;

     2) il regolamento organico del personale, inteso a stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza;

     3) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente;

     4) le norme, nei limiti delle leggi, relative alla tutela ed all'incremento della fauna e della flora del Parco, delle formazioni geologiche, della bellezza del paesaggio, nonché quelle relative allo sviluppo del turismo nella zona del Parco.

     La deliberazione con la quale si approva il regolamento organico del personale è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro; le altre deliberazioni sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste prima della loro esecuzione. Il Ministero, entro venti giorni dalla ricezione, può annullarle se viziate da eccesso di potere o da violazione di leggi o di regolamenti.

 

     Art. 8.

     Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Due di essi sono nominati su designazione del Ministro per il tesoro e del Ministro per le finanze.

     I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati o revocati.

     Il Collegio dei revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Ente.

 

     Art. 9.

     Ai servizi dell'Ente sovraintende un direttore fornito di titolo accademico ed idoneo alle funzioni che gli vengono demandate. Il direttore è nominato dal presidente, sentito il Consiglio di amministrazione. Per la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del direttore si osservano le norme di cui al regolamento organico del personale previsto all'art. 7.

     Il direttore assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio e vi svolge le funzioni di segretario.

 

     Art. 10.

     La circoscrizione dell'Ispettorato distrettuale delle foreste, con sede in Pescasseroli, è estesa a tutti i Comuni il cui territorio sia compreso, anche in parte, nella zona del Parco.

     L'Ente autonomo fornirà i locali necessari per la sede dell'Ispettorato.

 

     Art. 11.

     Il personale, escluso quello del Corpo forestale dello Stato, che presentemente, e da data anteriore alla legge 21 ottobre 1950, numero 991, trovasi in servizio presso la gestione del Parco, per le esigenze del Parco e per le necessità funzionali della sua gestione, è, ferma restando la posizione giuridica ed economica attualmente rivestita, trattenuto alla dipendenza dell'Ente autonomo fino all'emanazione del regolamento organico di cui al precedente art. 7.

 

     Art. 12.

     L'Ente può avvalersi, in via continuativa o di volta in volta, dell'opera di tecnici forestali di riconosciuta capacità o del reggente il Distretto forestale di Pescasseroli, ed anche di altri funzionari della Amministrazione forestale, in servizio o a riposo, purché di grado non inferiore al settimo.

     Qualora tale opera venga richiesta in via continuativa a funzionari dell'Amministrazione forestale, questi potranno essere comandati presso l'Ente ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Comando è disposto con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 13.

     Sono trasferiti all'Ente autonomo i beni, diritti e privilegi già ad esso appartenenti anteriormente alla sua soppressione ed attualmente esistenti, nonché quelli successivamente acquistati o costituiti dalla Azienda forestale nell'interesse del Parco a tuttora destinati al servizio di esso.

     Sono altresì devolute all'Ente tutte le passività assunte dall'Azienda forestale per la gestione del Parco prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 14.

     Alle spese per il suo funzionamento l'Ente provvede:

     1) con i contributi ed i proventi di cui all'art. 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e con quelli contemplati nelle leggi istitutive del Parco;

     2) con gli stanziamenti che verranno decisi dagli Enti locali.

 

     Art. 15.

     Sono abrogate le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.