§ 5.2.7 - L. 2 gennaio 1989, n. 6.
Ordinamento della professione di guida alpina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.2 ambiente montano
Data:02/01/1989
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Oggetto della professione di guida alpina.
Art. 3.  Gradi della professione.
Art. 4.  Albo professionale delle guide alpine.
Art. 5.  Condizioni per l'iscrizione all'albo.
Art. 6.  Trasferimento e aggregazione temporanea.
Art. 7.  Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.
Art. 8.  Validità dell'iscrizione all'albo.
Art. 9.  Aggiornamento professionale.
Art. 10.  Specializzazioni.
Art. 11.  Doveri della guida alpina.
Art. 12.  Tariffe professionali.
Art. 13.  Collegi regionali delle guide.
Art. 14.  Funzioni dei collegi regionali.
Art. 15.  Collegio nazionale delle guide.
Art. 16.  Funzioni del collegio nazionale.
Art. 17.  Sanzioni disciplinari e ricorsi.
Art. 18.  Esercizio abusivo della professione.
Art. 19.  Scuole di alpinismo.
Art. 20.  Scuole e istruttori del C.A.I.
Art. 21.  Accompagnatori di media montagna.
Art. 22.  Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.
Art. 23.  Guide vulcanologiche.
Art. 24.  Norme transitorie.
Art. 25.  Regioni a statuto speciale.
Art. 26.  Modifica di norme.


§ 5.2.7 - L. 2 gennaio 1989, n. 6.

Ordinamento della professione di guida alpina.

(G.U. 12 gennaio 1989, n. 9).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

 

     Art. 2. Oggetto della professione di guida alpina.

     1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

     a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

     b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche:

     c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

     2. Lo volgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

     3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.

 

     Art. 3. Gradi della professione.

     1. La professione si articola in due gradi:

     a) aspirante guida;

     b) guida alpina-maestro di alpinismo.

     2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

     3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

     4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

 

     Art. 4. Albo professionale delle guide alpine.

     1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.

     2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. E' ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.

     3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

     4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

     5. E' considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina- maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

 

     Art. 5. Condizioni per l'iscrizione all'albo.

     1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

     b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;

     c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

     d) possesso del diploma di scuola media inferiore;

     e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

     f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

 

     Art. 6. Trasferimento e aggregazione temporanea.

     1. E' ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.

     2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.

     3. La guida alpina-maestro di alpinismo che in tenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.

     4. L'aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di a spiranti guida.

 

     Art. 7. Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.

     1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

     2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.

     3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione.

     4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.

     5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.

     6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una tema di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.

     7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

     8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.

     9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

 

     Art. 8. Validità dell'iscrizione all'albo.

     1. La iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.

     2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

 

     Art. 9. Aggiornamento professionale.

     1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti.

     2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide.

     3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

     4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

 

     Art. 10. Specializzazioni.

     1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediate frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

     a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

     b) speleologia;

     c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

     2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

     3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale.

 

     Art. 11. Doveri della guida alpina.

     1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

     2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

     3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

 

     Art. 12. Tariffe professionali.

     1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine- maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

 

     Art. 13. Collegi regionali delle guide.

     1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine- maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

     2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

     3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

     4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.

     5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

     6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

     7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

     8. Il direttivo nomina, una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.

     9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.

 

     Art. 14. Funzioni dei collegi regionali.

     1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

     a) eleggere il direttivo;

     b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;

     c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

     2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

     a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione dei medesimi e il rinnovo della stessa;

     b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;

     c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;

     d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;

     e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

     f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;

     g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

     h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

     i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

 

     Art. 15. Collegio nazionale delle guide.

     1. E' istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.

     2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.

     3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.

     4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.

     5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.

     6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.

     7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

     8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

 

     Art. 16. Funzioni del collegio nazionale.

     1. Spetta al collegio nazionale delle guide:

     a) elaborare le norme della deontologia professionale;

     b) decidere sui ricorsi contro i provvedi menti disciplinari adottati dai collegi regionali;

     c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide alpine;

     d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;

     e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;

     f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;

     g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;

     h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

     i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

 

     Art. 17. Sanzioni disciplinari e ricorsi.

     1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) ammonizione scritta;

     b) censura;

     c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

     d) radiazione.

     2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

     3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

     4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

 

     Art. 18. Esercizio abusivo della professione.

     1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

     2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire unmilione.

     3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

 

     Art. 19. Scuole di alpinismo.

     1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

     2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima.

     3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci- alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.

 

     Art. 20. Scuole e istruttori del C.A.I.

     1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

     2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

     3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.

     4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o «di sci alpinismo» e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

 

     Art. 21. Accompagnatori di media montagna.

     1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.

     2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

     3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

 

     Art. 22. Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.

     1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.

     2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.

     3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più: regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.

     4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.

     5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.

     6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.

     7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.

     8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e provincie autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.

     9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.

 

     Art. 23. Guide vulcanologiche.

     1. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

     2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.

 

     Art. 24. Norme transitorie.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professionale ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

     2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

     3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

 

     Art. 25. Regioni a statuto speciale.

     1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 [1].

 

     Art. 26. Modifica di norme.

     1. La lettera f) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, è sostituita dalla seguente:

     «f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;».

 

 


[1] Sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 24 maggio 1989, n. 194. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che «Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6».