§ 59.13.4 - D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731.
Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434, relativo all'ordinamento della professione di perito agrario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.13 periti
Data:16/05/1972
Numero:731


Sommario
Art. 1.  Riunioni dell'assemblea degli iscritti.
Art. 2.  Elezioni del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti.
Art. 3.  Seggio elettorale.
Art. 4.  Votazione.
Art. 5.  Chiusura della votazione.
Art. 6.  Scrutinio.
Art. 7.  Elezioni degli organi dei collegi di nuova costituzione.
Art. 8.  Sostituzione dei membri del consiglio.
Art. 9.  Riunioni del consiglio.
Art. 10.  Riunione del consiglio per la elezione delle cariche.
Art. 11.  Modalità della elezione del consiglio del collegio nazionale.
Art. 12.  Incompatibilità.
Art. 13.  Sostituzioni.
Art. 14.  Riunioni del consiglio del collegio nazionale.
Art. 15.  Tenuta dell'albo e dell'elenco speciale – Comunicazioni.
Art. 16.  Domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco.
Art. 17.  Trasferimenti.
Art. 18.  Tessera di riconoscimento.
Art. 19.  Timbro del perito agrario.
Art. 20.  Istanza di reiscrizione.
Art. 21.  Invito a comparire – Difese.
Art. 22.  Comunicazione e deposito del ricorso.
Art. 23.  Trasmissione del ricorso.
Art. 24.  Trattazione del ricorso.
Art. 25.  Ricorso in materia disciplinare.
Art. 26.  Verbale delle sedute.
Art. 27.  Liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali.
Art. 28.  Controversie.
Art. 29.  Notificazioni e comunicazioni.
Art. 30.  Iscrizione all'albo dei diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all'Adige.


§ 59.13.4 - D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731.

Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434, relativo all'ordinamento della professione di perito agrario.

(G.U. 5 dicembre 1972, n. 315).

 

 

     È approvato nell'unito testo sottoscritto dai Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste, il regolamento per la esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434.

 

 

Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434

«Ordinamento della professione di perito agrario»

 

TITOLO I

Formazione e funzionamento degli organi dei collegi

 

     Art. 1. Riunioni dell'assemblea degli iscritti.

     L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione, delle materie da trattare. L'avviso è spedito con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, ed è affisso nella sede del collegio fino al giorno dell'assemblea.

     La convocazione, se il numero degli iscritti è superiore a trecento, può essere fatta mediante pubblicazione dell'avviso in un giornale locale una prima volta almeno quindici giorni ed una seconda volta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

     Presidente e segretario dell'assemblea sono, rispettivamente, il presidente ed il segretario del consiglio o sono nominati dalla stessa, quando è stata constatata la sua validità e ne fa richiesta la maggioranza dei presenti.

     L'assemblea delibera per appello nominale o, su richiesta di almeno la metà dei presenti, per scrutinio segreto.

     Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

 

          Art. 2. Elezioni del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti.

     Il presidente del consiglio se il numero degli iscritti nell'albo ovvero esigenze locali lo richiedano, può disporre che la riunione dell'assemblea per le operazioni elettorali prosegua per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di quattro.

     L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione anche del giorno e dell'ora di chiusura dell'assemblea, è spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, ed è comunicato al Ministero di grazia e giustizia.

     La seconda convocazione è stabilita a non meno di tre ed a non più di otto giorni dalla chiusura della riunione in prima convocazione.

 

          Art. 3. Seggio elettorale.

     Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano per iscrizione nell'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età.

     Il segretario del consiglio del collegio esercita le funzioni di segretario del seggio.

     Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti rispettivamente dal più anziano degli scrutatori e da altro componente il consiglio del collegio designato dal presidente.

     Almeno tre componenti del seggio elettorale debbono trovarsi presenti durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

     Il seggio elettorale deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

 

          Art. 4. Votazione.

     Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale ogni votante ha diritto di indicare un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

     Le schede, predisposte in unico modello dal consiglio del collegio, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del consiglio, o da chi ne fa le veci, in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

     Non è ammesso il voto per delega.

     È ammessa la votazione mediante lettera. In questo caso l'iscritto ritira la scheda e, non più tardi del giorno precedente le elezioni, la riconsegna al segretario del consiglio, piegata ed in busta chiusa recante all'esterno la propria firma. Il segretario appone sulla busta la data di ricezione, il timbro del collegio e la propria firma.

     L'iscritto che ha ritirato la scheda può, altresì, nei tre giorni precedenti la votazione, farla pervenire al presidente dell'assemblea piegata ed in busta chiusa recante all'esterno la propria firma, autenticata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che in essa è contenuta la scheda di votazione.

     Il presidente del seggio, il giorno della votazione, prende in consegna dal presidente dell'assemblea o dal segretario del consiglio le lettere da essi ricevute e, verificata e fatta constatare la integrità di ciascuna busta, la apre e ne estrae la scheda, che depone senza piegarla nell'urna. I nomi dei votanti per lettera sono annotati nell'elenco degli elettori.

     Degli iscritti che hanno votato viene presa nota nell'elenco degli elettori.

     Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbano essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

 

          Art. 5. Chiusura della votazione.

     Nel giorno fissato come ultimo ovvero come unico per le elezioni, decorse le otto ore di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nei locali, determina, sulla base delle annotazioni apposte nell'elenco degli elettori e delle schede non utilizzate, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea.

     Quando l'assemblea non risulta valida, il presidente del seggio non procede allo scrutinio e dispone che le schede utilizzate siano custodite in un plico sigillato.

     Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente deve darne comunicazione, entro tre giorni, al Ministero di grazia e giustizia, il quale può provvedere alla nomina di un commissario straordinario.

 

          Art. 6. Scrutinio.

     Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio inizia le operazioni di scrutinio che sono svolte pubblicamente e senza interruzione. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati da ciascun professionista e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

     Il risultato delle elezioni è l'avvenuta proclamazione sono comunicati, entro tre giorni, dal presidente del seggio al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio del collegio nazionale.

 

          Art. 7. Elezioni degli organi dei collegi di nuova costituzione.

     Il commissario straordinario, formato l'albo, lo trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale verifica la sussistenza dei numero di iscritti necessario per la costituzione del collegio ed incarica lo stesso commissario di indire l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti.

     Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, compreso nell'albo di cui al primo comma.

 

          Art. 8. Sostituzione dei membri del consiglio.

     Alla sostituzione dei membri del consiglio, cessati dall'incarico per qualsiasi causa entro l'anno, sono dal consiglio stesso chiamati, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 9, primo comma, del presente regolamento, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

     In mancanza di tali candidati si provvede, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, con elezioni suppletive.

     I membri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

     Se il numero delle vacanze supera la metà dei membri del consiglio, il presidente deve, entro, sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero consiglio; in tal caso il presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari ed urgenti, salva ratifica del nuovo consiglio.

 

          Art. 9. Riunioni del consiglio.

     Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

     Le riunioni del consiglio sono valide se, sia presente la maggioranza dei suoi membri.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

     Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.

 

          Art. 10. Riunione del consiglio per la elezione delle cariche.

     Il presidente del consiglio uscente o il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.

     La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

     Alla riunione si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, secondo, terzo e quarto comma.

 

TITOLO II

Elezione e funzionamento del consiglio del collegio nazionale

 

          Art. 11. Modalità della elezione del consiglio del collegio nazionale.

     La designazione di ogni candidato a membro del consiglio del collegio nazionale è comunicato alla commissione, di cui all'art. 27, secondo comma, della legge, insieme alle generalità ed al domicilio del designato, ai dati della sua iscrizione ed al numero degli iscritti nell'albo del collegio che lo designa.

     La commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei designati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità è proferito il designato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

     I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.

 

          Art. 12. Incompatibilità.

     Il membro del consiglio di un collegio che viene eletto membro del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, o viceversa, deve optare, entro venti giorni dalla comunicazione della seconda elezione, per una delle cariche. In mancanza di opzione, si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del consiglio del collegio.

 

          Art. 13. Sostituzioni.

     A sostituire i membri cessati dall'incarico per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio del collegio nazionale coloro che sono compresi nella graduatoria formata a norma dell'art. 11, comma secondo, ed hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei consigli dei collegi che avevano designato il componente da sostituire.

     I membri del consiglio del collegio nazionale, nominati a norma del comma precedente, rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio medesimo.

 

          Art. 14. Riunioni del consiglio del collegio nazionale.

     Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno cinque membri.

     Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

 

TITOLO III

Tenuta dell'albo e dell'elenco speciale

 

          Art. 15. Tenuta dell'albo e dell'elenco speciale – Comunicazioni.

     Il consiglio del collegio provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale, ne cura, almeno ogni due anni, la revisione e la pubblicazione e ne trasmette copia al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio del collegio nazionale, al presidente e al procuratore generale della corte di appello, ai presidenti dei tribunali ai procuratori della Repubblica e ai pretori del distretto nella cui circoscrizione ha sede il collegio.

     Copia dell'albo è trasmessa agli altri consigli dei collegi e alle camere di commercio, industria e agricoltura del distretto della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il collegio.

 

          Art. 16. Domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco.

     La domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, redatta in carta da bollo, deve essere diretta al consiglio del collegio e corredata dei seguenti documenti:

     1) copia autentica del titolo di studio, indicato nell'art. 1 della legge;

     2) ricevuta del versamento presso la segreteria del collegio della tassa di iscrizione;

     3) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 204, lettera a), della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni;

     4) dichiarazione con la quale l'aspirante all'iscrizione attesta di non svolgere attività incompatibile, a norma di legge, con l'esercizio della professione e si impegna a comunicare al consiglio del collegio l'eventuale inizio di tali attività.

     L'aspirante che non sia cittadino italiano deve produrre atto notorio comprovante che è italiano appartenente a territorio non unito politicamente all'Italia, ovvero attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che è cittadino di uno Stato con il quale esiste il trattamento di reciprocità.

     L'impiegato dello Stato, o di altra pubblica amministrazione, che chieda l'iscrizione nell'elenco speciale è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3) e 4) del primo comma.

 

          Art. 17. Trasferimenti.

     L'iscritto in un albo o in un elenco speciale che cambi la propria residenza è tenuto a chiedere il trasferimento della iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale del collegio della nuova residenza. Alla domanda è allegato il nulla-osta del consiglio del collegio di provenienza.

     In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato corrisponde la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio del collegio nel cui albo o elenco speciale viene iscritto e conserva l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza.

     Il consiglio del collegio di provenienza deve trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.

 

          Art. 18. Tessera di riconoscimento.

     Il presidente del consiglio del collegio, a richiesta e a spese dell'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, gli rilascia una tessera di riconoscimento.

     La tessera è firmata dal presidente e dal segretario ed è munita di fotografia recante il timbro a secco del collegio.

     L'identità del titolare, accertata dal presidente del collegio, è convalidata dal procuratore della Repubblica competente per territorio.

 

          Art. 19. Timbro del perito agrario.

     Il consiglio del collegio fornisce al perito agrario iscritto nell'albo, a richiesta ed a spese dello stesso, un timbro recante la denominazione e la sede del collegio nonché il nome del perito agrario e il numero della sua iscrizione all'albo.

 

          Art. 20. Istanza di reiscrizione.

     Per ottenere la reiscrizione l'interessato deve produrre tutti i documenti indicati nell'art. 16.

 

TITOLO IV

Procedimento disciplinare

 

          Art. 21. Invito a comparire – Difese.

     L'invito a comparire, contenente l'indicazione sommaria dei fatti per cui si procede, è comunicato all'interessato almeno quindici giorni prima della data della comparizione.

     L'interessato ha facoltà di presentare o di far pervenire al consiglio memorie scritte o documenti, entro il termine, di cui al primo comma, che, se necessario, può essere prorogato.

 

TITOLO V

Impugnazioni

 

          Art. 22. Comunicazione e deposito del ricorso.

     Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata; se il ricorrente è il professionista, all'originale del ricorso sono allegate due copie in carta libera.

     Il segretario del consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo comunica senza indugio in copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

     Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Durante detto periodo il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione dei motivi aggiunti.

 

          Art. 23. Trasmissione del ricorso.

     Il consiglio, decorsi i termini di cui all'articolo precedente, trasmette, nei cinque giorni successivi, al consiglio del collegio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti.

     Il consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette, in fascicolo separato, una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

 

          Art. 24. Trattazione del ricorso.

     Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del consiglio del collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione.

     Il presidente del consiglio del collegio nazionale, prima della nomina del relatore - salva comunque la facoltà concessa al consiglio medesimo dal terzo comma dell'art. 58 della legge - può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune, in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

 

          Art. 25. Ricorso in materia disciplinare.

     Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal terzo comma dell'art. 22, presentare per iscritto le proprie conclusioni.

     Il consiglio del collegio nazionale, ricevuti dal consiglio del collegio il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe. Scaduto detto termine, il consiglio del collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

     Le deliberazioni del consiglio del collegio nazionale sono adottate secondo le modalità previste dall'art. 14, terzo comma.

 

          Art. 26. Verbale delle sedute.

     Il verbale delle sedute, redatto dal segretario, è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:

     a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;

     b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

     c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

     d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

 

TITOLO VI

Onorari, indennità e spese

 

          Art. 27. Liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali.

     I compensi sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni professionali.

     Si tiene conto, altresì, della sede, dell'urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

 

          Art. 28. Controversie.

     Il consiglio del collegio, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali, ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 29. Notificazioni e comunicazioni.

     Salvo che non sia altrimenti disposto, le notificazioni e le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

          Art. 30. Iscrizione all'albo dei diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all'Adige.

     I diplomati di cui all'art. 65, secondo comma, della legge, che richiedono la iscrizione nell'albo professionale o nell'elenco speciale dei periti agrari debbono, in luogo del diploma richiesto dall'art. 31, lettera d) della legge, produrre al consiglio del collegio nel cui albo o elenco speciale chiedono di essere iscritti:

     1) copia autentica del diploma rilasciato dalla cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all'Adige;

     2) documentazione attestante l'effettivo esercizio, alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 434, e negli ultimi cinque anni, di attività professionale di carattere agrario, anche subordinata, inerente al diploma di cui al precedente n. 1).

     Il consiglio del collegio può richiedere all'interessato di integrare la documentazione disponendo, se necessario, accertamenti d'ufficio.