§ 59.12.7e - Legge 10 maggio 1978, n. 177.
Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:10/05/1978
Numero:177


Sommario
Art. 1.      Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1976, è inserito il seguente
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il quarto comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dai seguenti
Art. 5.      L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è abrogato
Art. 6.      L'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente
Art. 7.      I notai concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso, contenente termine finale già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono [...]


§ 59.12.7e - Legge 10 maggio 1978, n. 177.

Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

(G.U. 15 maggio 1978, n. 132)

 

 

 

     Art. 1.

     Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1976, è inserito il seguente:

     "I concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'eslusione dai concorsi".

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

     "Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia".

 

          Art. 3.

     Il quarto comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

     "Il decreto può essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dai seguenti:

     "Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che alla scadenza dell'avviso di concorso non abbiano un periodo di almeno un anno di permanenza nella sede [1] .

     L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. Del pari l'esclusione non ha luogo per chi prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso".

 

          Art. 5.

     L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è abrogato.

 

          Art. 6.

     L'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

     "Il primo comma dell'art. 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dai seguenti:

     "Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.

     Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.

     Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà.

     A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso"".

 

          Art. 7.

     I notai concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso, contenente termine finale già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono indicare, con atto separato da inviare al Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data medesima, l'ordine di preferenza della sede richiesta. La mancata presentazione di tale deliberazione comporta l'esclusione dai concorsi.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1]  Capoverso sostituito dall'art. 3, L. 13 marzo 1980, n. 74.