§ 59.11.23 - D.M. 25 febbraio 2003, n. 99.
Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.11 medici e odontoiatri
Data:25/02/2003
Numero:99


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ammissione alla scuola
Art. 3.  Commissione giudicatrice
Art. 4.  Prove d'esame
Art. 5.  Valutazione titoli
Art. 6.  Disposizioni transitorie e finali


§ 59.11.23 - D.M. 25 febbraio 2003, n. 99. [1]

Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.

(G.U. 6 maggio 2003, n. 103)

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articolo 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

     Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

     Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'articolo 36, comma 1;

     Considerata la necessità di determinare organicamente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici;

     Ritenuta la necessità, così come prevista dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di attribuire i punteggi da assegnare alle prove secondo parametri oggettivi, nonché di assegnare i punteggi relativi al voto di laurea e al curriculum degli studi di coloro che partecipano alla selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'area medica secondo parametri oggettivi;

     Vista la necessità, così come previsto dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di costituire le relative commissioni giudicatrici della prova di selezione secondo criteri predeterminati;

     Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale del 23 maggio 2002;

     Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 20 giugno 2002;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 luglio 2002;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota protocollo n. 1.1.4/31890/4.23.40 dell'11 ottobre 2002;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al titolo VI articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni speciali che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

     2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

     b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area medica, di cui al titolo VI, articoli 34-46, del decreto legislativo n. 368/99;

     c) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     d) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;

     e) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

 

          Art. 2. Ammissione alla scuola

     1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esami, per il numero di posti determinati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previsto dal decreto legislativo n. 368/1999, articolo 35, comma 2, indetto con decreto del rettore di ogni singola università. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Nel caso di mancato adempimento di tale obbligo è disposta la decadenza dell'ammissione alle scuole di specializzazione. Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

     2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole Università, in una medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, sarà predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonché il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le Università possano pubblicare il relativo bando almeno sessanta giorni prima della prova.

     3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, dovrà essere presentata direttamente all'Università con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di trenta giorni prima della prova stessa.

 

          Art. 3. Commissione giudicatrice

     1. Presso ogni Università è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati è superiore a cinquanta e sempreché le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentano la presenza di commissari. Il comitato è composto da cinque componenti scelti tra professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il comitato ha compiti di controllo circa la regolarità dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarità alla commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di più scuole della stessa tipologia l'esame è unico; se il numero delle scuole è inferiore a quattro la commissione è integrata con un unico componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole è superiore a quattro la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna scuola.

     2. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il direttore della scuola. Nel caso di più scuole della stessa tipologia è nominato presidente della commissione giudicatrice uno dei direttori a rotazione.

 

          Art. 4. Prove d'esame

     1. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla di cui n. 40 su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e n. 20 su argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.

     2. Per la predisposizione dei quesiti è nominata una apposita commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle università. La commissione predispone un archivio nazionale, entro il 31 dicembre 2005, con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre che motivi di necessità non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.

     3. Per quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale, per ciascuna scuola, il giorno prima della data della prova, tre serie di quesiti di cui al comma 1 per ciascuna tipologia e li chiudono in tre buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate, nelle date stabilite dal bando, al responsabile del procedimento concorsuale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. Il giorno della prova d'esame uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame.

     4. La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla consistenti in cinque risposte, determina l'attribuzione di un punteggio di + 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di - 0,25 per ogni risposta errata.

     5. La prova pratica consiste nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico, da effettuarsi mediante risposta scritta a tre quesiti attinenti l'oggetto della prova predisposta dalla commissione. La stessa sarà sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti a risposta multipla, riportando non meno di quarantotto punti. Il risultato deve essere portato a conoscenza dei candidati entro i dieci giorni successivi all'espletamento delle prove scritte. Le singole scuole predetermineranno un numero di prove pratiche in numero maggiore di uno agli ammessi alla prova stessa. Ciascun candidato sorteggia la propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi dalla commissione), prima dell'inizio dello svolgimento delle prove, in modo che ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente. La prova pratica si intende superata se il candidato risponde correttamente a tutti e tre i quesiti. Il superamento della prova comporta l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualità e la completezza delle risposte.

     6. Non è ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la consultazione di qualsiasi testo, pena l'esclusione dal concorso.

 

          Art. 5. Valutazione titoli

     1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, 5 per il voto di laurea e 20 per il curriculum degli studi universitari. La valutazione del curriculume del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:

     a) voto di laurea - max 5 punti

 

per voto di laurea inferiore a 100

punti

0

per ciascun punto da 100 a 109

punti

0,30

per i pieni voti assoluti

punti

4

per la lode

punti

5

 

     b) curriculum - max 20 punti

 

b.1) esami - max 5 punti: gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, di cui 3 di discipline di base e 4 di discipline cliniche, sono scelti dal Consiglio della scuola tra i corsi integrati in statuto e indicati nel bando, con punteggio così attribuibile:

 

 

per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30

punti

0,25

per ogni esame superato con la votazione di 30/30

punti

0,50

per ogni esame superato con lode

punti

0,75

 

     b.2) attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione - max 6,5 punti:

 

nessuna attinenza

punti

0

attinenza bassa

punti

2

attinenza media

punti

4,50

attinenza alta

punti

6,50

 

     b.3) attività elettive certificate attinenti la tipologia di specializzazione: corsi monografici, internati elettivi in Italia e all'estero - max 6 punti:

 

per ogni corso, internato

punti

1

 

     b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione - max 2,5 punti:

 

ogni pubblicazione o lavoro

punti

0,50

 

     2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il giudizio relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse.

     3. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La scuola garantirà la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi alle prove stesse. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato con la media di voti riportati, nei corsi integrati, più elevata (fino alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parità viene preso in esame il voto di laurea.

 

          Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre la scadenza del triennio accademico 2003/2004-2005/2006, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'articolo 4, comma 2, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, ogni singola scuola predispone i quesiti a risposta multipla in numero triplo rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, sorteggiandoli da una propria banca dati di almeno n. 2.500 quesiti che sarà resa pubblica, a domanda, solo dopo la prova d'esame. Il bando di concorso deve indicare ai candidati i testi di riferimento assicurandone la pluralità. I quesiti sono sorteggiati il giorno prima della data della prova. I quesiti, appena sorteggiati, sono chiusi in tre plichi firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate nelle date stabilite dal bando al responsabile del procedimento concorsuale, nominato in ciascuna sede. Il giorno della prova uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d'esame.


[1] Sostituito dal D.M. 6 marzo 2006, n. 172.