§ 59.11.15 - D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386.
Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.11 medici e odontoiatri
Data:13/10/1998
Numero:386


Sommario
Art. 1.      1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione [...]
Art. 2.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la legge 31 ottobre 1988, n. 471.


§ 59.11.15 - D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386.

Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

(G.U. 6 novembre 1998, n. 260)

 

     Art. 1.

     1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una volta.

     2. La prova attitudinale di cui al comma 1 consiste nella valutazione del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico pratiche al fine di verificare il possesso di:

     a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

     b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

     c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

     d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscono un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

     e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

     3. Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, è disciplinata l'organizzazione della prova di cui al comma 2 che, comunque, in prima applicazione, dovrà tenersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     4. In via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

     5. L'esito negativo per due volte della prova comporta, per i beneficiari di cui al comma 4, la cancellazione dall'albo di cui al comma 4.

 

          Art. 2.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la legge 31 ottobre 1988, n. 471.