§ 59.11.b - Legge 21 ottobre 1957, n. 1027.
Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.11 medici e odontoiatri
Data:21/10/1957
Numero:1027


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      L'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente
Art. 4.      All'ultimo comma dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15, è aggiunto [...]
Art. 5.      Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge
Art. 6.      I Consigli direttivi degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche e quelli delle infermiere [...]
Art. 7.      I Comitati centrali delle Federazioni nazionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualunque data eletti, continuano a funzionare fino al [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 59.11.b - Legge 21 ottobre 1957, n. 1027.

Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

(G.U. 5 novembre 1957, n. 272).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 è sostituito dal seguente:

     "Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.

     L'assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

     Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.

     Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

     I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade.

     Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente un tesoriere ed un segretario.

     Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente".

 

          Art. 2.

     Il terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono sostituiti dai seguenti:

     "Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

     Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente".

 

          Art. 3.

     L'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

     "I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.

     Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale".

 

          Art. 4.

     All'ultimo comma dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15, è aggiunto il seguente:

     "Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria".

 

          Art. 5.

     Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 6.

     I Consigli direttivi degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche e quelli delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, in carica al 31 dicembre 1956, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1957.

     A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1957.

 

          Art. 7.

     I Comitati centrali delle Federazioni nazionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualunque data eletti, continuano a funzionare fino al 31 marzo 1958 e dovranno essere rinnovati entro il 30 settembre 1958.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.