§ 59.9.5 - Legge 7 ottobre 1957, n. 974.
Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.9 geometri
Data:07/10/1957
Numero:974


Sommario
Art. 1.      Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, successivamente modificata con legge 4 gennaio 1951, [...]
Art. 2.      Gli onorari a vacazione relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case tipo popolare, che fruiscono di contributi [...]


§ 59.9.5 - Legge 7 ottobre 1957, n. 974.

Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.

(G.U. 29 ottobre 1957, n. 268)

 

 

     Art. 1.

     Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, successivamente modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

     la vacazione di cui all'art. 31 è fissata in lire 430 all'ora per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto;

     la vacazione di cui all'art. 32 è fissata in lire 800 all'ora per il geometra e in lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto.

     Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33, sono fissate in lire 430 per il geometra e in lire 250 per gli aiutanti; quelle del secondo comma dello stesso articolo, in lire 500 per il geometra e lire 325 per gli aiutanti.

 

          Art. 2.

     Gli onorari a vacazione relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case tipo popolare, che fruiscono di contributi statali, saranno computati in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 32, modificata a termine dell'art. 1 della presente legge, con detrazione del 25 per cento.