§ 59.5.1 - R.D. 1 marzo 1928, n. 842.
Regolamento per l'esercizio della professione di chimico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.5 biologi e chimici
Data:01/03/1928
Numero:842


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 


§ 59.5.1 - R.D. 1 marzo 1928, n. 842.

Regolamento per l'esercizio della professione di chimico.

(G.U. 1 maggio 1928, n. 102).

 

     Art. 1.

     Il titolo di chimico spetta a coloro, i quali abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico. Spetta inoltre a coloro, i quali abbiano conseguito presso una università od istituto superiore del regno un titolo accademico, che, secondo le disposizioni vigenti al tempo in cui lo conseguirono, abilitava direttamente all'esercizio della professione di chimico.

 

          Art. 2. [1]

     [Presso ogni locale associazione sindacale dei chimici legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei chimici, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.]

 

          Art. 3. [2]

     [La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali esercitano tali attribuzioni a mezzo di un comitato composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera duecento, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

     I componenti del comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

     Il comitato elegge nel suo sono il presidente o il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.]

 

          Art. 4. [3]

     [Per essere iscritto nell'albo dei chimici è necessario:

     a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

     b) godere dei diritti civili e non essere incorso in alcuna delle condanne, di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1398, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale;

     c) aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico, salvo le disposizioni degli articoli 10 e seguenti.

     In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovano iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione.]

 

          Art. 5. [4]

     [La domanda per l'iscrizione è diretta al comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:

     1) atto di nascita;

     2) certificato di residenza;

     3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

     4) certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

     5) certificato dell'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, lettera c), ovvero il diploma di laurea, nei casi preveduti dagli articoli 10 e seguenti.]

 

          Art. 6. [5]

     [Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.]

 

          Art. 7. [6]

     [Gli impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vistato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere dati, pare non essendo essi iscritti nell'albo.

     I suddetti impiegati, nei casi in cui sia ammessa la loro iscrizione nell'albo, sono soggetti alla disciplina del comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.]

 

          Art. 8. [7]

     [L'albo, stampato a cura del comitato, deve essere comunicato alla cancelleria della corte d'appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della commissione centrale, di cui all'art. 15.

     Agli uffici, ai quali deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonchè di sospensione dall'esercizio della professione.]

 

          Art. 9. [8]

     [Il comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

     L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del regno e delle colonie.]

 

          Art. 10. [9]

     [La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal comitato, d'ufficio o su richiesta del procuratore del re, nei casi:

     a) di domanda o dimissioni dell'iscritto;

     b) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

     c) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.]

 

          Art. 11. [10]

     [Le pene disciplinari che il comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

     a) l'avvertimento;

     b) la censura;

     c) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

     d) la cancellazione dall'albo.

     L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del comitato.

     La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

     Il comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al comitato i provvedimenti adottati contro coloro, che sono anche iscritti nell'albo.]

 

          Art. 12. [11]

     [L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio.

     Il presidente del comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

     In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinchè possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

     Nel giorno fissato il comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

     Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.]

 

          Art. 13. [12]

     [Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il comitato, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dell'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

     Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.]

 

          Art. 14. [13]

     [Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

     Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusto le norme del codice di procedura penale.

     Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

     Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.]

 

          Art. 15. [14]

     [Le decisioni del comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo in disposizione dell'art. 11, comma terzo, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunciano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

     Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al procuratore del re, ad una commissione centrale per i chimici, che ha sede presso il ministero della giustizia.

     Nello stesso termine è concesso altresì ricorso al direttore del sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri e presentare e sostenere il ricorso medesimo.

     La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal procuratore del re, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della commissione centrale di una tassa di lire cento.

     La commissione è nominata con decreto reale, su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i ministri per l'interno, per l'Istruzione pubblica, per l'economia nazionale e per le corporazioni. Essa è composta, oltre che del presidente, di otto membri, dei quali quattro sono scelti tra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del sindacato nazionale fascista dei chimici. I membri durano in carica tre anni; ma alla scadenza possono essere riconfermati.

     La commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

     Il ministro per la giustizia e gli affari di culto provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della commissione.

     La commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal ministro per la giustizia e gli affari di culto, le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti innanzi ad essa.

     Contro le decisioni della commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite dalla corte di cassazione del regno per incompetenza o eccesso di potere.]

 

          Art. 16.

     Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo dei chimici, salvo il disposto dell'art. 7.

     Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando ricorra una delle seguenti circostanze:

     a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di una persona eminente nella scienza o di un tecnico di fama singolare;

     b) che si tratti di perizie o di incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica;

     c) che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

     In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti nell'albo. Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni.

 

          Art. 17. [15]

     [Spetta all'associazione sindacale:

     a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di chimico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del re;

     b) di compilare ogni triennio le tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal ministro per l'interno di concerto con i ministri per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale;

     c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

     L'associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.

     La stessa associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.]

 

          Art. 18. [16]

     [I comitati sono sottoposti alla vigilanza del ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale li esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le corti di appello e dei procuratori del re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative o regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

     Il ministro per la giustizia e gli affari di culto può, con suo decreto, sciogliere il comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persiste nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non sia provveduto alla nomina di un nuovo comitato.

     Egualmente, nel caso di scioglimento del consiglio direttivo dell'associazione sindacale, il ministro della giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.]

 

          Art. 19. [17]

     [Hanno diritto ad essere iscritti nell'albo tutti coloro che ottennero, in una regia università od istituto superiore del regno, il diploma di laurea in chimica, o in chimico farmacia o in chimica industriale, quando le disposizioni, vigenti al tempo in cui lo conseguirono, attribuivano al diploma suddetto l'effetto di abilitare all'esercizio professionale.]

 

          Art. 20. [18]

     [Possono essere iscritti nell'albo, a termini dal precedente articolo, anche i laureati in ingegneria chimica, in una scuola superiore del regno, purchè abbiano conseguito il diploma entro il 1924, nonchè i laureati dalla scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la regia università di Pavia con decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1725.]

 

          Art. 21. [19]

     Per i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 28 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono da considerarsi validi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, i seguenti titoli conferiti entro il 1922, dalle scuole universitarie e dai politecnici della cessata monarchia austro-ungarica:

     a) laurea di filosofia (sezione di chimica);

     b) secondo esame di Stato di ingegneria chimica conferito dai politecnici;

     c) abilitazione all'insegnamento della chimica, come materia principale, nelle classi superiori delle scuole medie.]

 

          Art. 22. [20]

     [Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di chimico o di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione.

     A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al ministero della pubblica Istruzione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'erario dello Stato della somma di lire 300.

     Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una commissione, nominata dal ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori e due fra i liberi professionisti.

     La commissione, qualora accolga la domanda, indica il ramo dell'attività professionale per cui viene concessa l'abilitazione e trasmette la domanda stessa al comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente in un elenco supplementare all'albo dei chimici, facendo menzione del ramo di attività professionale per cui è stata concessa l'abilitazione.

     Coloro, che sono compresi nell'elenco preveduto nel comma precedente, assumono il titolo di abilitato all'esercizio della professione di chimico".

     Il ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della commissione di cui al presente articolo.]

 

          Art. 23. [21]

     [Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei chimici, in base alle domande, che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     Formato l'albo, il ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col ministro per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i comitati menzionati nell'art. 3.

     Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande, che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna, che costituisca impedimento alla iscrizione.

     Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale, a norma del presente articolo, è dato ricorso alla commissione centrale, in conformità dell'art. 15.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[7] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[9] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[11] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[12] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[13] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[14] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[15] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[16] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[17] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[18] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[19] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[20] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[21] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.