§ 59.4.43 - Legge 11 febbraio 1992, n. 141.
Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:11/02/1992
Numero:141


Sommario
Art. 1.  Pensione di vecchiaia
Art. 2.  Pensione di inabilità
Art. 3.  Pensioni ai superstiti
Art. 4.  Infrazionabilità degli anni di iscrizione ai fini pensionistici
Art. 5.  Contributo soggettivo
Art. 6.  Contributo integrativo
Art. 7.  Variabilità dei contributi
Art. 8.  Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
Art. 9.  Infrazione dell'obbligo di comunicazione
Art. 10.  Pagamento dei contributi e relative infrazioni
Art. 11.  Procedura per l'iscrizione alla Cassa e relative infrazioni
Art. 12.  Retrodatazione di iscrizioni già avvenute
Art. 13.  Iscrizioni retroattive
Art. 14.  Facoltà in caso di iscrizione di ultraquarantenni
Art. 15.  Iscrizioni tardive
Art. 16.  Fondi destinati all'assistenza
Art. 17.  Assistenza a chi versa in stato di bisogno
Art. 18.  Assistenze indennitarie
Art. 19.  Altre provvidenze
Art. 20.  Regolamenti
Art. 21.  Previdenza integrativa
Art. 22.  Modifiche all'elezione dei consiglieri
Art. 23.  Disposizioni regolamentari
Art. 24.  Riscatto
Art. 25.  Decorrenza di effetti - Norme transitorie e abrogativa


§ 59.4.43 - Legge 11 febbraio 1992, n. 141.

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori.

(G.U. 20 febbraio 1992, n. 42, S.O.)

 

 

Capo I

PENSIONI

 

     Art. 1. Pensione di vecchiaia

     1. Il primo comma dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".

     2. Il terzo comma dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione".

     3. Il quarto comma dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è abrogato.

     4. Al quinto comma dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, le percentuali indicate, rispettivamente, nell'alinea e nelle lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "1,75", "1,50", "1,30" e "1,15".

     5. Il penultimo comma dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma".

     6. L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "Alle scadenze indicate dall'art. 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo".

 

          Art. 2. Pensione di inabilità

     1. L'art. 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Pensione di inabilità).

     1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

     a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

     b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

     2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'art. 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non può comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

     3. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

     4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione".

 

          Art. 3. Pensioni ai superstiti

     1. L'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7 (Pensioni di reversibilità ed indirette). 1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni, nelle seguenti percentuali:

     a) del 60 per cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo figlio minorenne, del 100 per cento al coniuge con due o più figli minorenni;

     b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio minorenne, dell'80 per cento a due figli minorenni, del 100 per cento a tre o più figli minorenni.

     2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, l'importo della pensione di invalidità si considera aumentato di tre settimi.

     3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all'art. 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque.

     4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purchè la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21.

     5. L'ammontare complessivo della pensione di reversibilità o indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non può essere inferiore a quello previsto dal terzo comma dell'art. 2.

     6. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età".

 

          Art. 4. Infrazionabilità degli anni di iscrizione ai fini pensionistici

     1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità o di invalidità o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta.

     2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.

 

Capo II

CONTRIBUTI, COMUNICAZIONI ED ISCRIZIONI

 

          Art. 5. Contributo soggettivo

     1. Il terzo comma dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175,è sostituito dal seguente:

     "Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione".

 

          Art. 6. Contributo integrativo

     1. Il quarto comma dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, introdotto dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175,è sostituito dal seguente:

     "Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione".

 

          Art. 7. Variabilità dei contributi

     1. Il primo comma dell'art. 13 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "La percentuale di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984".

 

          Art. 8. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

     1. L'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16. (Rivalutazione delle pensioni e dei contributi). 1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.

     2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

     3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.

     4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonchè gli scaglioni di reddito di cui all'art. 2, il limite di reddito di cui all'art. 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo".

 

          Art. 9. Infrazione dell'obbligo di comunicazione

     1. Il quarto comma dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine".

     2. Il quinto comma dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta".

 

          Art. 10. Pagamento dei contributi e relative infrazioni

     1. Il secondo comma dell'art. 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo. Il pagamento non è dovuto ove le eccedenze stesse non superino l'importo di 10.000 lire".

     2. Il terzo comma dell'art. 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa, arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire più vicine".

     3. Il quarto comma dell'art. 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente".

     4. Il quinto comma dell'art. 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine; è pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell'art. 17".

 

          Art. 11. Procedura per l'iscrizione alla Cassa e relative infrazioni

     1. Il secondo comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'art. 18, anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto se l'iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto dal sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione della domanda".

     2. Il sesto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. La facoltà di iscrizione per gli anni in cui il praticante era abilitato al patrocinio può essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'art. 18 ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo art. 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'art. 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso art. 18".

 

          Art. 12. Retrodatazione di iscrizioni già avvenute

     1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576,è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli effetti di iscrizioni già avvenute. La facoltà di retrodatazione è estesa ai superstiti degli iscritti deceduti dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 576 del 1980.

     2. Chi si avvale della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'art. 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, secondo quanto previsto nel predetto art. 29 e comunque in misura non inferiore, per ogni anno di retrodatazione, al contributo soggettivo minimo stabilito per l'anno di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 13. Iscrizioni retroattive

     1. Chi si iscrive per la prima volta alla Cassa, purchè sia in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie, e non abbia commesso l'infrazione prevista nel secondo comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della presente legge, e non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di età, può chiedere l'iscrizione retroattiva, comprendendo gli anni di appartenenza all'albo per i quali il comitato dei delegati abbia usato la facoltà prevista nel quarto comma dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e gli anni della pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio.

     2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante espressa richiesta nella domanda di iscrizione. Per gli anni relativi alla pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 9 della presente legge.

     3. A pena di decadenza del diritto, l'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'art. 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 10 della presente legge, ed entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni compresi nell'iscrizione retroattiva e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo art. 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'art. 18, e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso art. 18.

 

          Art. 14. Facoltà in caso di iscrizione di ultraquarantenni

     1. Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di età può ottenere i benefici di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione, pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi.

     2. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:

     a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della presente legge; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 576 del 1980;

     b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4 dell'art. 7 della citata legge n. 576 del 1980, come sostituito dall'art. 3 della presente legge; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 del citato art. 7 della legge n. 576 del 1980;

     c) per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.

     3. La facoltà prevista nel comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante offerta della speciale contribuzione contestualmente alla domanda di iscrizione e mediante pagamento da eseguire nei modi stabiliti dal terzo comma dell'art. 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 10 della presente legge, e nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli interessi nella misura prevista dal quarto comma del citato art. 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso art. 18.

     4. Fino al termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, chi si è iscritto alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno d'età può presentare domanda per ottenere i benefici di cui al comma 2, offrendo la speciale contribuzione prevista nel comma 1 per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. Per il pagamento si osservano le disposizioni del comma 3, compresa quella sulla possibile rateazione.

 

          Art. 15. Iscrizioni tardive

     1. Chi, avendone l'obbligo, non ha presentato tempestiva domanda di iscrizione alla Cassa ai sensi dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 11 della presente legge, è ammesso a presentare domanda di iscrizione tardiva. Gli effetti dell'iscrizione, che non potrà comunque essere anteriore al 1980, decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati della Cassa ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modificazioni.

     2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'art. 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 10 della presente legge, ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi nella misura di cui al quarto comma del medesimo art. 18 e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'art. 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso art. 18.

     4. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, potranno essere sanate le inottemperanze all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 9 della presente legge, mediante l'invio della prescritta comunicazione. Il pagamento dei relativi contributi sarà effettuato con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 3.

 

Capo III

NORME SULL'ASSISTENZA EROGATA DALLA CASSA

 

          Art. 16. Fondi destinati all'assistenza

     1. L'importo per provvedere alla assistenza ordinaria di cui all'art. 17, comma 2, è fissato nella misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

     2. Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'art. 17, comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'art. 18, e per le altre provvidenze di cui all'art. 19, non possono superare globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

 

          Art. 17. Assistenza a chi versa in stato di bisogno

     1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:

     a) iscritti alla Cassa;

     b) avvocati o procuratori che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti;

     c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;

     d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e già iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti dal defunto, indicati nell'art. 433 del codice civile.

     2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio può deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'art. 16, comma 1, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

     3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non può provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno può essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'art. 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

 

          Art. 18. Assistenze indennitarie

     1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali, dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, possono essere concessi indennizzi parziali o totali a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono od esercitano la professione in un comune colpito dall'evento indicato nel citato decreto e che, a causa di tale evento, hanno patito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale. Indennizzi parziali o totali possono essere concessi anche a favore dei superstiti di iscritti alla Cassa, quando i superstiti sono titolari di pensioni di reversibilità o indiretta o hanno il diritto a conseguirle.

     2. A favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che per infortunio o malattia non hanno potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno tre mesi, può essere concesso un indennizzo, che non è rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia; l'indennizzo, se concesso, è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività, per non più di dodici mesi, ed è liquidato nella misura mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci, con rivalutazione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, al 100 per cento, e salvo restando per la media dei redditi il limite massimo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), della citata legge n. 576 del 1980. Comunque l'indennizzo, se concesso, non può essere inferiore, per ogni mese, a un dodicesimo della pensione annua minima di vecchiaia prevista per chi matura il diritto a pensione nell'anno dell'evento indennizzato.

     3. Le assistenze indennitarie previste nei commi 1 e 2 sono deliberate dal comitato dei delegati della Cassa. Nei regolamenti di cui all'art. 6 della legge 20 settembre 1980, n. 576, possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

 

          Art. 19. Altre provvidenze

     1. Il comitato dei delegati della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione, può disporre l'erogazione, da parte della Cassa, di altre provvidenze quali borse di studio, contributi funerari od altro, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 17.

 

          Art. 20. Regolamenti

     1. Il comitato dei delegati della Cassa può specificare, con suoi regolamenti, le modalità e procedure delle assistenze previste nella presente legge.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

          Art. 21. Previdenza integrativa

     1. Tra gli scopi istituzionali della Cassa rientra la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi e regolamenti.

     2. L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi separati da quelli afferenti agli altri fondi amministrati.

 

          Art. 22. Modifiche all'elezione dei consiglieri

     1. Al primo comma dell'art. 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, come sostituito dall'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 991,è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando devono essere eletti quattro o più componenti del Consiglio di amministrazione, i nomi espressi da ciascun votante non possono superare il numero dei componenti da eleggere ridotto di uno".

 

          Art. 23. Disposizioni regolamentari

     1. La facoltà di emanare e modificare disposizioni regolamentari concernenti il funzionamento della Cassa e le modalità da seguire per le prestazioni e contribuzioni, quando non è attribuita dalla legge ad uno specifico organo, può essere esercitata tanto dal consiglio di amministrazione quanto dal comitato dei delegati, fermo restando che il consiglio non può modificare norme regolamentari stabilite dal comitato.

 

          Art. 24. Riscatto

     1. Il periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza riscattabile.

     2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonchè i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

     3. E' riscattabile, altresì, il periodo di praticantato.

     4. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti da coloro che non ne usufruiscono presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

     5. Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato dei delegati della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.

 

          Art. 25. Decorrenza di effetti - Norme transitorie e abrogativa

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 4 e 5; 5; 6; 8 e 10, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le pensioni già in corso alla data del 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano state liquidate in misura meno favorevole rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, vengono riliquidate d'ufficio con decorrenza dalla data suddetta; ai fini della riliquidazione, il minimo di pensione viene calcolato sul contributo soggettivo minimo vigente nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della riliquidazione.

     3. I supplementi di pensione già concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati su domanda degli interessati con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Se le disposizioni del penultimo comma dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad un supplemento di pensione i cui restanti requisiti preesistevano, il supplemento viene concesso su domanda dell'interessato, con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Le disposizioni dell'art. 4 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non si applicano alle pensioni già maturate in precedenza; se le disposizioni del comma 1 del citato art. 4 fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad una pensione i cui restanti requisiti preesistevano, la pensione viene concessa ai sensi dell'art. 4 con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e soltanto su nuova domanda dell'interessato.

     5. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 hanno effetto con decorrenza dall'esercizio che incomincia il 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio, sono abrogate tutte le norme in materia di assistenza erogata dalla Cassa, e in particolare l'art. 48 della legge 8 gennaio 1952, n. 6; il terzo comma del testo formulato, in sostituzione dell'art. 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, dall'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, come modificato dall'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'art. 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 e successive modificazioni; l'art. 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798; l'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e successive modificazioni; l'art. 18 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'art. 9 della legge 20 settembre 1980, n. 576; l'articolo unico della legge 28 gennaio 1983, n. 21; l'art. 4 della legge 2 maggio 1983, n. 175.

     6. La nuova disciplina dell'assistenza è applicabile anche in relazione ad eventi precedenti per i quali non sia già stato provveduto in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. Tutte le altre disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.