§ 59.4.2E - Legge 17 febbraio 1971, n. 91.
Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:17/02/1971
Numero:91


Sommario
Art. 1.      L'art. 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è [...]
Art. 2.      L'art. 41 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 43 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:


§ 59.4.2E - Legge 17 febbraio 1971, n. 91.

Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

(G.U. 27 marzo 1971, n. 77)

 

     Art. 1.

     L'art. 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è sostituito dal seguente:

     "Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

     1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;

     2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del bilancio incorso;

     3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 43;

     4) la cancellazione dall'albo;

     5) la radiazione dell'albo".

 

          Art. 2.

     L'art. 41 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

     "La radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense".

 

          Art. 3.

     L'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

     "Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:

     a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

     b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.

     Importano di diritto la cancellazione dagli albi:

     a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

     b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del codice penale;

     c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.

     I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista".

 

          Art. 4.

     L'art. 43 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

     "Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

     a) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'art. 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1), 2) e 3);

     b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale;

     La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.

     Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

     Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'art. 40, n. 3".