§ 59.4.24 - Legge 7 febbraio 1956, n. 65.
Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le Cancellerie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:07/02/1956
Numero:65


Sommario
Art. 1.      I residui delle somme versate presso gli uffici giudiziari per spese di cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto entro tre anni dalla definizione dell'affare, [...]
Art. 2.      La disposizione dall'articolo precedente si applica anche ai residui dei depositi costituiti anteriormente alla presente legge, se non siano ritirati entro tre mesi [...]


§ 59.4.24 - Legge 7 febbraio 1956, n. 65. [1]

Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le Cancellerie giudiziarie.

(G.U. 5 marzo 1956, n. 54)

 

 

     Art. 1.

     I residui delle somme versate presso gli uffici giudiziari per spese di cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto entro tre anni dalla definizione dell'affare, sono devoluti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

 

          Art. 2.

     La disposizione dall'articolo precedente si applica anche ai residui dei depositi costituiti anteriormente alla presente legge, se non siano ritirati entro tre mesi dalla pubblicazione della stessa e sempre che riflettano affari definiti da oltre tre anni.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.