§ 59.4.21 - Legge 19 dicembre 1949, n. 957.
Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:19/12/1949
Numero:957


Sommario
Art. 1.      Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli successivi
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente
Art. 5.      I primi tre commi dell'art. 19 sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      L'art. 20 è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il primo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 23 è sostituito dal seguente
Art. 9.      Negli articoli 26 e 27 alle parole: "direttorio del sindacato", "direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori" e "direttorio" sono sostituite [...]
Art. 10.      Le tabelle A e B che stabiliscono la misura degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore allegate alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e modificate [...]


§ 59.4.21 - Legge 19 dicembre 1949, n. 957. [1]

Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

(G.U. 31 dicembre 1949, n. 301)

 

 

     Art. 1.

     Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli successivi.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "Le cause di valore indeterminabili si considerano di valore eccedente le L. 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate; in tale caso il giudice può liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella A".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "Per le cause in primo grado in materia di controversie individuali di lavoro, quando il valore non supera le L. 20.000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita al paragrafo II della tabella B".

     Il terzo comma dello stesso art. 10 è sostituito dal seguente:

     "Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quando il valore della causa non supera le L. 100.000, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

     "All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, una indennità per ogni giornata, o frazione di giornata, da L. 2000 a L. 5000 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennità è ridotta di un terzo".

 

          Art. 5.

     I primi tre commi dell'art. 19 sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli onorari ed i diritti determinati dalla tabella B si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 150.000.

     "Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le L. 150.000;

     del doppio quando supera le L. 500.000;

     del triplo quando supera 1.000.000 di lire;

     del quadruplo quando supera 2.000.000 di lire.

     "Il valore delle cause si determina a norma dell'art. 9, anche per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i 5.000.000 di lire".

 

          Art. 6.

     L'art. 20 è sostituito dal seguente:

     "Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le L. 20.000 e le L. 100.000 gli onorari sono ridotti alla metà".

 

          Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

     "Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di L. 150. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera".

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

     "Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione fino ad un massimo di quattro vacazioni, il rimborso della spesa di viaggio ed una indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, di L. 1200 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di L. 2000 negli altri casi".

 

          Art. 9.

     Negli articoli 26 e 27 alle parole: "direttorio del sindacato", "direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori" e "direttorio" sono sostituite rispettivamente le parole: "consiglio dell'ordine", "consiglio dell'ordine forense" e "consiglio".

 

          Art. 10.

     Le tabelle A e B che stabiliscono la misura degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore allegate alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e modificate dai decreti legislativi 22 febbraio 1946, n. 170 e 30 ottobre 1946, n. 395, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

 

Tabelle [2]


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Modificano la L. 13 giugno 1942, n. 794.