§ 58.14.28 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 337.
Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:18/04/1994
Numero:337


Sommario
Art. 1.  (Oggetto del regolamento)
Art. 2.  (Procedimento di concessione)
Art. 3.  (Abrogazione di norme)
Art. 4.  (Entrata in vigore del presente regolamento)


§ 58.14.28 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 337.

Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile

(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.)

 

 

     Art. 1. (Oggetto del regolamento)

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile.

 

          Art. 2. (Procedimento di concessione)

     1. I progetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, vengono esaminati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nella valutazione dei progetti, il Ministero sente il parere delle altre Amministrazioni centrali interessate, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e dei rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti devono venire realizzati. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale prescinde dal parere richiesto.

     2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, i progetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta il decreto di finanziamento dei progetti del piano straordinario per l'occupazione giovanile entro novanta giorni dalla data di presentazione.

     3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.

 

          Art. 3. (Abrogazione di norme)

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 12 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113.

     2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 aprile 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quello massimo previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del presente regolamento.

 

          Art. 4. (Entrata in vigore del presente regolamento)

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.