§ 58.13.6 - Legge 9 maggio 1977, n. 210.
Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.13 licenziamenti
Data:09/05/1977
Numero:210


Sommario
Art. unico.      Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che [...]


§ 58.13.6 - Legge 9 maggio 1977, n. 210.

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori.

(G.U. 21 maggio 1977, n. 137)

 

     Art. unico.

     Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta.