§ 58.9.9 - Legge 16 dicembre 1980, n. 858.
Interpretazione autentica e modificazione dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.9 lavoro a domicilio
Data:16/12/1980
Numero:858


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è sostituito con il seguente:
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, limitatamente all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della [...]


§ 58.9.9 - Legge 16 dicembre 1980, n. 858.

Interpretazione autentica e modificazione dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

(G.U. 20 dicembre 1980, n. 348)

 

     Art. 1.

     Ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è sostituito con il seguente:

     “E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, limitatamente all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.