§ 58.8.28 - D.L. 30 marzo 1978, n. 80.
Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:30/03/1978
Numero:80


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 4. bis  [6]
Art. 4. ter  [7]
Art. 5.  [8]
Art. 5. bis  [9]
Art. 6.  [10]


§ 58.8.28 - D.L. 30 marzo 1978, n. 80. [1]

Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni

(G.U. 31 marzo 1978, n. 89)

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 4. bis [6]

     A decorrere dal 1° marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria è esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.

 

          Art. 4. ter [7]

 

          Art. 5. [8]

 

          Art. 5. bis [9]

 

          Art. 6. [10]

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 26 maggio 1978, n. 215.

[2]   Articolo sostituito dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[3]  Articolo modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[6]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[9]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223.