§ 58.8.23 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1058.
Disposizioni speciali in materia di integrazione salariale per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:06/12/1971
Numero:1058


Sommario
Art. 1.      Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le stesse modalità, i benefici di cui alla legge 3 febbraio [...]
Art. 2.      Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 [...]
Art. 3.      La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terrà contabilità separate, rispettivamente per il settore dell'industria e per quello dell'artigianato, per le operazioni inerenti [...]
Art. 4.      La misura dei contributi, industriali, dovuti rispettivamente dalle aziende industriali ed artigiane, potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro [...]
Art. 5.      Per l'esame delle questioni relative all'applicazione della presente legge, sono chiamati a partecipare alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in [...]
Art. 6.      La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1971.


§ 58.8.23 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1058.

Disposizioni speciali in materia di integrazione salariale per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei

(G.U. 16 dicembre 1971, n. 317)

 

     Art. 1.

     Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le stesse modalità, i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, semprechè svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane che tale attività di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

     La sfera di applicazione comprende le seguenti attività:

     1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini.

     2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;

     3) produzione dei granulati, cubetti, polveri e similari;

     4) produzione di pietrame e pietrisco;

     5) lavorazione delle selci;

     6) produzione di sabbia e ghiaia.

 

          Art. 2.

     Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

 

          Art. 3.

     La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terrà contabilità separate, rispettivamente per il settore dell'industria e per quello dell'artigianato, per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.

 

          Art. 4.

     La misura dei contributi, industriali, dovuti rispettivamente dalle aziende industriali ed artigiane, potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in modo da far corrispondere il gettito contributivo al costo delle prestazioni risultante da ciascuna delle contabilità di cui all'articolo 3. Qualora le risultanze delle contabilità di cui all'articolo 3 evidenzino disavanzi, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà la misura dei contributi con effetto dall'esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 5.

     Per l'esame delle questioni relative all'applicazione della presente legge, sono chiamati a partecipare alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in sostituzione dei rappresentanti dell'edilizia, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie interessate.

 

          Art. 6.

     La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1971.