§ 58.8.a - Legge 21 maggio 1951, n. 498.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e abrogazione delle norme concernenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:21/05/1951
Numero:498


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è ratificato con la seguente modificazione
Art. 2.      A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto [...]
Art. 3.      All'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      Il primo e il secondo comma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sono abrogati


§ 58.8.a - Legge 21 maggio 1951, n. 498.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

(G.U. 10 luglio 1951, n. 155).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è ratificato con la seguente modificazione:

     L'art. 4 è abrogato.

 

          Art. 2.

     A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.

     Con la stessa decorrenza cessa l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria da parte delle compagnie e gruppi portuali.

 

          Art. 3.

     All'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, è aggiunto il seguente comma:

     "Il Comitato può demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonchè lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno".

 

          Art. 4.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sono abrogati.